Assegno di mantenimento: che fare in caso di mancato pagamento?

Manuela Margilio

25/09/2014

Quali sono i rimedi previsti dalla legge se il coniuge si sottrae al versamento dell’assegno mensile a favore dell’altro coniuge o dei figli.

Assegno di mantenimento: che fare in caso di mancato pagamento?

Sono molteplici le conseguenze, sia in ambito civile che penale, in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento imposto dal giudice durante il giudizio di separazione di coniugi.

Si precisa innanzitutto che anziché ricorrere alla prassi del “fai da te”, riducendo in maniera arbitrale l’importo di quanto dovuto, nel caso di mutamento sostanziale delle condizioni economiche del soggetto obbligato, è opportuno procedere con la richiesta di riduzione del predetto assegno, presentando istanza davanti al giudice.

In sede civile
La legge offre strumenti di tutela a favore degli aventi diritto all’assegno, per il conseguimento delle somme necessarie per la conservazione del tenore di vita avuto durante il matrimonio. Si tratta di misure che possono essere adottate nei confronti del coniuge che si sottrae ai suoi doveri verso i figli o verso l’altro coniuge, come stabilito con la sentenza di separazione o divorzio.
La mancata corresponsione dell’assegno (inadempimento) da parte del soggetto obbligato costituisce titolo per:

  • diffidare il coniuge inadempiente invitandolo a provvedere entro un congruo termine (solitamente 15 giorni) al versamento dell’assegno unitamente agli aggiornamenti Istat per gli arretrati;
  • ottenere l’ordine di pagamento diretto: in caso di inadempimento, secondo quanto disposto dall’art. 156 cc, gli aventi diritto al mantenimento possono presentare istanza al giudice per ottenere l’ordine rivolto a terzi tenuti a versare periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, che una parte di tali somme venga direttamente ad essi versata;
  • ottenere il sequestro di parte dei beni appartenenti al coniuge inadempiente, come disposto dal giudice.

Poiché la condanna al pagamento costituisce titolo esecutivo, ad essa potrà seguire una procedura di esecuzione forzata tramite pignoramento, mobiliare (ad esempio arredamento) o immobiliare o somme di denaro di cui l’inadempiente sia creditore (come ad esempio, lo stipendio o il denaro sul conto corrente).

Qualora il coniuge obbligato al pagamento dovesse risultare disoccupato o comunque nullatenente, sarà opportuno effettuare le opportune indagini sui suoi redditi per dimostrare lo svolgimento di eventuali attività in nero.

In sede penale
Non è detto che la condotta del coniuge inadempiente integri una fattispecie di reato. L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento costituisce reato solo nei casi in cui si ravvisino determinate situazioni previste dalla legge, non necessariamente correlate all’ipotesi di separazione.
In ambito penale la norma di riferimento è l’art. 570 codice penale che disciplina il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”. Esso può essere commesso da “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge”.

Effetto della denuncia, che può essere proposta nei suoi confronti, è la reclusione fino ad un anno o una multa ma non l’effettivo pagamento dell’assegno, a meno che il coniuge avente diritto non si costituisca parte civile.

Affinché il mancato pagamento dell’assegno abbia rilevanza penale, deve determinare per l’avente diritto, una condizione di grave disagio tale da compromettere le primarie esigenze di vita. Il reato pertanto si configura solo quando l’omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento priva il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza.

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