Armi bianche: quali sono? Serve il porto d’armi? Ecco quando denunciarle

Giulia Manzi

14 Giugno 2022 - 15:12

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La detenzione di armi bianche richiede il porto d’armi. Quali sono le armi bianche, come trasportarle, denunciarle e cosa si rischia.

Armi bianche: quali sono? Serve il porto d’armi? Ecco quando denunciarle

Il dibattito sul possesso di armi da parte di civili è costantemente aperto, soprattutto oltreoceano dove, periodicamente, ci si focalizza su legittimità del possesso e facilità di acquisto di armi da fuoco da parte di privati cittadini. In Italia, il possesso di armi da fuoco è regolamentato dal porto d’armi, ma spesso non si tiene conto della facile reperibilità e delle norme che regolano la proprietà e il trasporto delle armi bianche.

Ma cosa sono le armi bianche? E quando è necessario denunciarle?
Secondo la legge, sono considerabili armi bianche tutte quelle che sono in grado di ferire o uccidere una persona attraverso l’energia fisica di chi le maneggia, essendo per definizione prive di polvere da sparo.

Sebbene la percezione comune dell’“arma bianca” sia circuita alle armi taglienti (spade, coltelli, ecc.), la classificazione di questa tipologia di strumento è molto varia e cambia in base alla dimensione e allo scopo per cui l’arma è stata costruita. Tuttavia, nonostante l’eterogeneità delle armi bianche, la disciplina in merito è unitaria: per possederle è obbligatorio denunciarle ed essere in possesso del relativo porto d’armi. Anche il trasporto è legato alla proprietà dell’apposita licenza: senza non è possibile portarle in giro, in quanto sono legalmente equiparate alle armi da fuoco.

Vediamo quindi cosa e quali sono le armi bianche, come detenerle correttamente e le sanzioni per i trasgressori.

Quali sono le armi bianche

Storicamente la definizione di “armi bianche” si applica solo alle armi da taglio (spade e pugnali in tutte le varianti), ma in tempi più recenti si è estesa a tutti quegli strumenti di offesa che arrecano danno alla persona con il solo ausilio della forza fisica dell’utilizzatore, oltre a quelle in grado di scagliare oggetti.

La terminologia ha un’origine incerta: alcuni fanno risalire la definizione “arma bianca” al colore bianco della lama provocato dal riflesso del sole, che ha segnato il passaggio dalle lame in pietra e ferro a quelle moderne in acciaio. Tuttavia, non si ha certezza della vera nascita del termine.

Sicuro è, però, che rientrano nella definizione di armi bianche tutti gli strumenti offensivi che non usufruiscono dell’ausilio di polvere da sparo. Nonostante alcuni (per esempio i coltelli o i martelli) potrebbero rientrare tra le armi bianche, ciò che distingue un’arma da un oggetto di uso comune è il fine di realizzazione.

La prima distinzione da fare, quindi, è tra:

  • armi proprie: sono armi proprie tutti quegli strumenti nati col fine di arreccare offesa alla persona;
  • armi improprie: sono armi improprie tutti quegli strumenti che potrebbero essere utilizzati per arrecare offesa alla persona, ma che non sono stati creati con quello specifico fine.

Una classificazione delle armi bianche è proprio quella per fine di costruzione, che divide le armi bianche in:

  • armi da taglio (spade, coltelli, ecc.);
  • armi da punta (pugnali, picche, baionette, ecc.);
  • armi contundenti (clave, martelli, ecc.);
  • armi da tiro a lunga distanza (archi, balestre, ecc.);
  • armi da lancio a corta distanza (giavellotto, accette, asce, ecc.);
  • armi da difesa (scudi, armature, cimieri);
  • armi morbide (chigiriki, Jiu jie bian, ecc.).

Questo raggruppamento non è però l’unico possibile. Le armi bianche possono essere distinte anche in base alla dimensione:

  • armi corte (meno di 30 cm): coltelli, pugnali, daghe corte, accette, stiletti;
  • armi lunghe (oltre i 30 cm): spade, sciabole, asce, katane;
  • armi immanicate: munite di manico e con lungo raggio di metri di azione.

Armi bianche, serve il porto d’armi?

Il dubbio più frequente di chi possiede un’arma bianca è se occorre o meno la denuncia alla Polizia e il porto d’armi. In base a quanto detto prima, si può già trovare la risposta: le armi bianche infatti sono classificate come armi proprie, il che vuol dire che sono strumenti creati per l’offesa alla persona.

L’art. 585 del Codice penale fa rientrare nella qualificazione giuridica di arma, oltre a quanto citato nell’art. 30 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza):

gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Esattamente come per le armi da fuoco, quindi, anche per le armi bianche sono obbligatori denuncia e porto d’armi. Tuttavia, bisogna effettuare una distinzione tra porto d’armi, detenzione e trasporto:

  • la detenzione prevede la disponibilità dell’arma nella propria abitazione e pertinenze;
  • il trasporto consiste nello spostamento da un luogo all’altro, in modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato;
  • il porto d’armi prevede il portare l’arma al di fuori della propria abitazione, avendone l’immediata disponibilità all’utilizzo.

È chiaro che per un porto d’armi per arma bianca effettivo sia necessario appartenere a categorie speciali (es. forze dell’ordine). Infatti, la normativa italiana prevede solo un tipo di licenza di porto d’armi per il trasporto di un’arma bianca: quella per il bastone animato per difesa personale. A parte questo specifico strumento, per le armi bianche non è mai consentito il porto (ovvero: il trasporto fuori dalla propria abitazione con immediata disponibilità all’utilizzo).

Per contro, le possibilità di detenzione e trasporto sono facilmente ottenibili dalla Questura richiedendo un nulla osta all’acquisto o alla detenzione presso:

  • il Commissariato di Polizia competente;
  • la Stazione dei Carabinieri di zona.

Sull’istanza esente da bollo va indicato il motivo dell’acquisto e bisogna allegarvi:

  • certificazione medica ex art. 35 del Tulps, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Inoltre, bisogna attestare:

  • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
  • le generalità delle persone conviventi;
  • di non essere stato riconosciuto «obiettore di coscienza», oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore.

Il nulla osta, salvo problematiche rilevate in corso di istruttoria, viene rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza e dei documenti richiesti e consente - entro 30 giorni dalla data di rilascio - l’acquisto (o ricezione da privato o da eredità) e il trasporto delle armi fino alla propria abitazione.

Entro 72 ore dall’avvenuto acquisto, è necessario denunciare l’arma bianca o alla Polizia, o ai Carabinieri.

In caso di omessa denuncia, sia che si tratti di armi bianche o da fuoco, a deliberare in merito è sempre l’articolo 697 del Codice penale che attesta:

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258.

In sintesi: se si omette di denunciare l’acquisto o il possesso d’arma propria, si rischia l’arresto da 3 a 12 mesi e una multa fino a 371 euro. Similmente se si è a conoscenza di una detenzione illegale e si decide di non denunciare. In tal caso, l’arresto è previsto fino a 2 mesi e la sanzione può arrivare a 258 euro.

Armi bianche, si possono trasportare in giro?

In base a quanto visto, non è possibile trasportare, né portare con sé le armi bianche al di fuori dei limiti stabiliti (quindi dal luogo dell’acquisto all’abitazione, o al luogo di utilizzo in caso di manifestazioni sportive/attività di caccia.

I trasgressori incorrono nel reato di porto abusivo di armi, ex articolo 699 del Codice penale, e rischiano l’arresto e la detenzione fino a 18 mesi. La pena aumenta se il trasporto illegale di armi bianche avviene di notte o in luoghi affollati.

Armi senza punta né filo, devono essere denunciate?

Esiste una categoria di armi bianche che, pur appartenenti alla tipologia, è esente dall’obbligo di denuncia e non richiede il porto d’armi.

Questo avviene quando manca l’affilatura, ovvero - per le armi taglienti e non contundenti - quando sono senza filo, né punta. In questo caso non vengono considerate armi proprie e, in conseguenza, possono essere liberamente vendute e detenute.

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