Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 il DM di attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 contenente disposizioni in materia di iscrizione, sospensione e cancellazione dall’albo degli amministratori giudiziari.
Premesso che per Amministratore giudiziario si intende il soggetto nominato "dall’autorita’ giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati", gli iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari sono coloro che provvedono alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali, secondo quanto previsto dalla legislazione del 2010.
L’Albo sarà tenuto con modalità informatiche e sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, il quale ultimo è anche titolare del trattamento dei dati. E’ articolato in due sezioni: a) sezione ordinaria e b) sezione esperti in gestione aziendale.
Possono iscriversi in questo Albo, presentando domanda al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, i dottori commercialisti ed esperti contabili nonché gli avvocati, domiciliati in Italia, iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi Ordini professionali e che abbiano concretamente svolto l’attività professionale. Devono inoltre essere presenti i requisiti di professionalità e onorabilità previsti nel D.lgs 14/2010.
Il professionista interessato dovrà corrispondere un contributo pari a 100 euro ai fini dell’iscrizione all’albo e un contributo annuo sempre di 100 euro per la tenuta del suddetto albo. In caso di mancato pagamento del contributo il professionista rischia la sospensione nonchè poi, la cancellazione dall’albo qualora l’omesso versamento dovesse perdurare.
Con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione (DM 19 settembre 2013 n. 160), coloro che già sono iscritti all’Albo, in via di prima applicazione del decreto legislativo del 2010, avranno sessanta giorni di tempo per integrare la documentazione presentata, secondo le modalità stabilite dal decreto stesso.
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