Agenzia delle Entrate: con il rimborso dei crediti d’imposta saranno liquidati anche gli interessi

Federico Migliorini

04/01/2015

L’agente della riscossione nel momento in cui liquiderà il credito fiscale chiesto a rimborso dal contribuente dovrà contestualmente liquidare anche gli interessi dovuti sul quel credito secondo le varie disposizioni di legge. In questo modo il contribuente non dovrà più presentare ulteriori istanze, o sobbarcarsi oneri ulteriori.

Agenzia delle Entrate: con il rimborso dei crediti d’imposta saranno liquidati anche gli interessi

L’articolo 14 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) ha introdotto un importante semplificazione nella procedura per la corresponsione degli eventuali interessi maturati sulle somme chieste a rimborso dai contribuenti, andando a modificare l’articolo 78, comma 33, della Legge n. 413/91, che disciplina l’esecuzione dei rimborsi in conto fiscale da parte di Equitalia.

Tale disposizione normativa stabilisce che, assieme alla restituzione del credito fiscale chiesto a rimborso, l’agente della riscossione (Equitalia) dovrà liquidare e corrispondere i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi, senza bisogno di una specifica e separata istanza da parte del contribuente. Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto all’effettiva spettanza. Naturalmente gli interessi inizieranno a decorrere dalla data nella quale il rimborso diventa esigibile dal contribuente e quella nella quale il rimborso viene effettivamente liquidato da parte dell’Agente della riscossione o da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I nuovi tempi di erogazione dei rimborsi
Per effetto di questa novità, nella nuova formulazione del sopra richiamato articolo 78, comma 33, lettera a), viene previsto che l’erogazione del rimborso del credito fiscale debba essere effettuata nei seguenti termini:

  • Entro 60 giorni, quando il rimborso viene erogato direttamente dall’Agente della Riscossione (Equitalia);
  • Entro 20 giorni dalla ricezione dell’apposita comunicazione dell’Ufficio competente quanto, invece, il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il calcolo degli interessi
Gli interessi, quindi, si calcolano sul capitale e decorrono nel primo caso dal sessantunesimo giorno, mentre nel secondo caso dal ventunesimo giorno, qualora l’erogazione del rimborso non avventa nei predetti termini a causa della mancanza od insufficienza dei fondi, così come disposto dall’articolo 20 comma 5 del Decreto n. 567/93, riguardante il regolamento di attuazione dell’articolo 78, Legge n. 413/91. In questo modo il contribuente che si trova nella situazione di dover attendere oltre i tempi previsti l’erogazione del rimborso spettante si vedrà corrispondere direttamente anche gli interessi per la ritardata liquidazione della somma da parte del Fisco.

Con la nuova formulazione del citato articolo 78, la disciplina si riallinea completamente con il contenuto della norma secondaria contenuta nel Decreto n. 567/93, che già prevedeva un diverso termina per l’erogazione dei rimborsi a seconda della specifica tipologia di istanza presentata dal contribuente (rimborso di tipo ordinario o semplificato). Le modifiche all’articolo 78, comma 33, della Legge n. 413/91 si applicano ai rimborsi erogati a partire dal primo gennaio 2015. Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione a quella data.

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