In Italia è possibile anche l’adozione di maggiorenni nel rispetto di alcuni requisiti. Ecco la normativa, la procedura e tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
Nel nostro Paese è consentito adottare anche soggetti che abbiano già raggiunto la maggiore età attraverso l’istituto dell’adozione di maggiorenni che ha, ovviamente, una procedura e necessita di requisiti del tutto diversi dall’adozione di minore.
Vediamo chi può adottare e quali sono i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Adozione maggiorenni: normativa
L’adozione di maggiorenni viene disciplinata dagli articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184/1983 ed è un istituto notevolmente diverso dall’adozione di minore, trattandosi, appunto, di un soggetto che, avendo raggiunto la maggiore età, ha già acquisito la capacità di agire (capacità che gli consente di porre in essere atti che vanno ad incidere su situazioni giuridiche di cui è titolare).
Il soggetto maggiorenne che viene adottato acquista la qualifica di figlio adottivo e gli effetti che ne derivano dal momento della pronuncia di adozione, in questo caso specifico, sono:
- attribuzione del cognome dell’adottante che antepone al suo;
- nessun acquisto di legami civili con la famiglia dell’adottante;
- conservazione de diritti e doveri verso la famiglia di origine;
- acquisizione di diritti successori nei confronti dell’adottante.
L’adottante, invece, non acquista nessun diritto successorio nei confronti dell’adottato e nessun legame civile con la famiglia del medesimo.
Adozione maggiorenni: requisiti
Affinché si possa verificare l’adozione di un soggetto maggiorenne è necessario che ricorrano alcuni requisiti:
- l’adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di colui che intende adottare (in alcuni casi, se autorizzata dal tribunale, l’adozione può avvenire anche se l’adottante ha compiuto i 30 anni di età, restando fermo, però, il limite dei 18 anni di differenza tra adottando e adottante);
- l’adottante può essere una persona singola o coniugata (se coniugata, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta);
- è necessario il consenso dell’adottante, dell’adottando e dei loro coniugi;
- è necessario altresì il consenso dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
- richiesto il consenso dei genitori dell’adottando.
Nel caso di mancato assenso dei genitori dell’adottando o dei coniugi dell’adottante o dell’adottando, il soggetto che intende effettuare l’adozione può indire il tribunale, al fine di ottenere ugualmente la pronuncia di adozione, ove non vi siano cause ostative (la stessa richiesta dinanzi al tribunale avviene qualora i soggetti che sono tenuti a dare il consenso sono impossibilitati per incapacità od irreperibilità).
Adozione maggiorenni: procedura
La domanda di adozione di maggiorenne deve essere presentata, in carta semplice, al presidente del tribunale dove risiede l’adottante, ed in alcuni casi è richiesta la presenza di un legale.
Dopo aver prestato il proprio consenso l’adottante, l’adottando e i soggetti interessati, il tribunale, previa audizione del PM, emette la sentenza che può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione.
Questo istituto nasce con esigenze differenti da quelle che spingono all’adozione di minore.
Principalmente l’adozione di maggiorenne è finalizzata a trasmettere il proprio patrimonio qualora non vi siano eredi legittimo o in molti casi ha fini assistenziali.
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