Versamento Iva: regime del MOSS anche per i contribuenti minimi

Federico Migliorini

11 Settembre 2015 - 14:27

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Anche ai contribuenti minimi è consentito aderire al regime del MOSS per l’effettuazione dei servizi di e-commerce diretto nei confronti di soggetti privati stabiliti in ambito UE. I dettagli dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento Iva: regime del MOSS anche per i contribuenti minimi

I soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”) possono optare per il regime c.d. “MOSS” (“Mini One Stop Shop”) al fine di assolvere l’Iva relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, resi nei confronti di soggetti privati (“consumatori”) stabiliti in altri Paesi UE.

Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75 del 28 agosto 2015.

Territorialità servizi di telecomunicazione e MOSS
A seguito del recepimento della direttiva 2008/8/CE, riguardante i criteri di territorialità Iva, dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, i servizi resi nei confronti di privati consumatori residenti in altri Paesi UE, a partire dal primo gennaio 2015 sono soggetti ad Iva nel Paese in cui è stabilito il committente, ovvero ove egli ha stabilito la propria residenza o il domicilio.

Regime del MOSS: come funziona?
In pratica, analogamente a quanto è previsto per i servizi di e-commerce resi a soggetti titolari di partita Iva in ambito UE, che vedono come regola generale di territorialità ai fini Iva, il Paese ove è stabilito il committente comunitario, anche per i servizi forniti nei confronti di soggetti privati, si rende applicabile lo stesso principio.

Per questo motivo può essere conveniente aderire al regime del MOSS, il quale consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di assolvimento dell’Iva in ciascuno Stato membro di consumo, mediante l’identificazione in un solo Stato membro dell’UE.

Ad esempio, un soggetto italiano titolare di partita Iva che effettua un servizio elettronico (realizzazione di un software) nei confronti di un privato cittadino francese, sarebbe tenuto ad identificarsi in Francia, per versare la relativa Iva, territorialmente rilevante nel Paese ove è stabilito il committente (la Francia, appunto). Attraverso l’adesione al regime del MOSS il soggetto prestatore italiano può evitare di doversi identificare in Francia, versando la relativa Iva allo Stato italiano, che poi provvederà a versare allo Stato UE creditore, attraverso un meccanismo di compensazioni reciproche.

MOSS e regime dei minimi
Secondo quanto previsto dalla risoluzione n. 75 del 28 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per i “contribuenti minimi”, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, devono essere applicate, per analogia, le regole territoriali Iva previste per il nuovo regime agevolato “regime forfettario”, di cui all’articolo 1, commi 56 e ss della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). I

Infatti, secondo l’articolo 58 della suddetta Legge, le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72, sia rese che ricevute da coloro che applicano il regime Iva forfettario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità, ferma restando l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.
Per analogia, quindi, anche per i «contribuenti minimi» risultano applicabili le stesse regole. In questo modo l’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato non più valide e applicabili tutte le circolari precedentemente pubblicate su questo argomento.

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