Adesione al processo verbale di constatazione: vantaggi e aspetti critici

Federico Migliorini

10 Settembre 2014 - 11:47

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L’adesione ai verbali di constatazione è uno dei principali strumenti deflattivi del contenzioso tributario: consente la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo, e riguarda processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Adesione al processo verbale di constatazione: vantaggi e aspetti critici

L’articolo 5-bis del D.Lgs n. 218/1997 disciplina uno degli strumenti deflattivi del contenzioso: l’adesione ai verbali contenenti violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per i quali è prevista l’applicazione della disciplina dell’accertamento parziale. L’adesione ai Processi verbali di constatazione consente di chiudere immediatamente l’attività accertativa senza sfociare nel contenzioso, permettendo una riduzione delle sanzioni applicate a patto di aderire integralmente alle eccezioni formulate dagli uffici accertatori.

Tributi oggetto di adesione
Questo istituto permette al contribuente di avere la facoltà di aderire ai singoli processi verbali di constatazione in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali che consentono l’emissione di avvisi di accertamento parziali. Sono invece esclusi i rilievi contenuti nei Pvc aventi ad oggetto contestazioni relative ad imposte sui trasferimenti (es: imposta di registro).

I vantaggi
Il vantaggio principale dell’istituto deriva dal fatto che le sole sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione vengano ridotte della metà, per cui, in caso di adesione totale al Pvc, l’entità delle sanzioni è pari ad 1/6 del minimo. Lo svantaggio, sempre per il contribuente, è la mancanza di contraddittorio con l’ufficio in quanto dovrà essere disposto ad aderire ai rilievi indicati nel Pvc rinunciando a qualsiasi tipo di confronto con quest’ultimo.

Adesione ai Pvc che consentono emissione di accertamenti parziali
Particolare importante è che l’adesione è prevista soltanto nel caso in cui i verbali consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’art. 41-bis del DPR600/73 e dall’art. 54, comma 4 del DPR 633/72. Ne consegue che l’adesione al processo verbale da parte del soggetto oggetto di verifica dovrebbe essere possibile solo ed esclusivamente quando i rilievi in esso contenuti siano confortati e giustificati da elementi di prova diretti del presupposto impositivo oggetto di accertamento dovendosi invece escludere dal campo di applicazione dell’art. 5-bis tutti quei rilievi contenuti nei verbali che non trovano formalizzazione in una precisa contestazione, e la cui valutazione sia stata rimessa in una successiva analisi dell’Ufficio che li riceve, e che può, pertanto, richiedere ulteriori attività istruttorie.

Perfezionamento dell’adesione
L’adesione al Pvc si perfeziona attraverso la presentazione di un’apposita domanda (modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 settembre 2008) presso l’Agenzia delle Entrate competente, entro i 30 giorni successivi alla consegna del Pvc. Dopo la sua presentazione, la richiesta di adesione non è più revocabile.

Entro i 60 giorni successivi alla notifica l’Ufficio deve emettere e notificare l’atto di adesione all’accertamento parziale. Entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, il contribuente è tenuto al versamento delle somme dovute in base a tale atto. Le somme risultanti dall’atto di definizione possono essere versate in un’unica soluzione oppure rateizzate (massimo 8 rate trimestrali di pari importo per somme superiori a 51.645,69 €), senza la presentazione di alcuna garanzia. In caso di mancato pagamento l’Agenzia provvede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto.

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