Se dopo l’invio del 730/2026 è cambiato il sostituto d’imposta, cosa accade al rimborso e come si deve fare per comunicare la novità al Fisco?
Se cambia il sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’ente pensionistico) prima di aver incassato il rimborso del modello 730/2026, la procedura non si blocca, ma subisce una variazione nella modalità di accredito delle somme.
Normalmente il rimborso viene erogato in busta paga o nel cedolino della pensione dal sostituto di imposta, che lo anticipa. Se il rapporto di lavoro cessa prima che l’azienda eroghi il rimborso, il datore di lavoro è obbligato a effettuare in ogni caso il pagamento (circolare 14/E2013 dell’Agenzia delle Entrate). Lo può pagare con le competenze di fine rapporto o nei mesi successivi, se la comunicazione del modello 730/4 è arrivata prima della cessazione del rapporto.
Quando si compila il 730/2026 è richiesto di indicare anche il sostituto di imposta che si occuperà del conguaglio fiscale (o scegliere di presentare la dichiarazione senza sostituto). Se, dopo che il contribuente ha trasmesso la dichiarazione dei redditi, cambia il sostituto d’imposta prima che sia liquidato il rimborso cosa accade? Si tratta di una situazione in cui potrebbe trovarsi chi va in pensione o chi perde il lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento.
Il cambio del sostituto di imposta nel periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi può mettere di fronte a due scenari:
- cambio del sostituto dopo l’invio del 730 (nel quale è stato indicato, quindi, il vecchio sostituto di imposta);
- cambio che avviene a cavallo della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quali problematiche potrebbero presentarsi al contribuente in questi casi e come fare a essere certi di ricevere l’eventuale rimborso spettante? Vediamo come comportarsi.
Chi è il sostituto d’imposta?
Il sostituto di imposta è il soggetto pubblico o privato il cui compito è quello di sostituirsi al contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Nel caso dei lavoratori dipendenti, solitamente, il sostituto di imposta è il datore di lavoro. Nel caso di pensionati solitamente è l’ente previdenziale che eroga la pensione (per la maggior parte dei pensionati, quindi, l’Inps).
Nel lavoro domestico, invece, pur essendoci un rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro non funge anche da sostituto di imposta ed è il lavoratore stesso a dover regolare la propria situazione tributaria con l’amministrazione.
Il ruolo che gioca il sostituto di imposta nel processo della presentazione del modello 730 è fondamentale visto che deve effettuare gli obblighi fiscali per conto di un soggetto diverso, ovvero un proprio dipendente.
Indicare il sostituto di imposta è richiesto solo qualora si presenti la dichiarazione con il modello 730, poiché qualora si scelga di presentarla con il modello Redditi Pf spetta direttamente al contribuente effettuare i suoi obblighi fiscali pagando con modello F24 o, in caso di credito, ricevendo rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Sostituto di imposta che cambia dopo la presentazione del modello 730/2026
È fondamentale ricordare e tenere presente, quando si presenta il modello 730/2026, che il sostituto di imposta che si indica deve essere quello che al momento dell’invio è effettivamente il proprio sostituto di imposta. Anche se si sa già in anticipo che potrebbe cambiare dopo l’invio della dichiarazione.
Se il sostituto di imposta cambia dopo l’invio della dichiarazione, infatti, basterà presentare un modello 730 integrativo di tipo 2, con il quale si comunica all’amministrazione tributaria il nuovo sostituto di imposta che si occuperà dell’espletamento degli obblighi fiscali. Non è necessario cambiare la dichiarazione: è sufficiente integrarla indicando il nuovo sostituto d’imposta.
Questo tipo di 730 integrativo non può essere presentato, invece, se è già stato presentato il modello senza sostituto di imposta o se è già stato presentato un integrativo barrando il codice 1 o 3.
È essenziale in questo caso che il sostituto d’imposta precedentemente indicato presenti una comunicazione di diniego all’Agenzia delle Entrate. Se non effettua il diniego il sostituto d’imposta indicato sarà tenuto a effettuare il conguaglio fiscale anche se il contribuente non è più suo dipendente.
Sostituto di imposta che cambia prima del rimborso, cosa fare?
Può capitare che un dipendente presenti la dichiarazione dei redditi a giugno o luglio, pur sapendo che a settembre avrà accesso alla pensione e che il suo sostituto di imposta, quindi, cambierà durante o prima del rimborso. Come deve comportarsi il contribuente in questo caso? Quale sostituto d’imposta va indicato?
Resta valida la regola generale citata in precedenza. Il sostituto d’imposta da indicare è sempre quello che si ha al momento della presentazione della dichiarazione. Non si può scegliere di inserire, a luglio, come sostituto d’imposta l’Inps se l’ente diventerà sostituto d’imposta solo a settembre. Le scelte in questo caso sono due:
- presentare la dichiarazione direttamente dopo il pensionamento indicando l’Inps come sostituto di imposta;
- presentare subito la dichiarazione indicando il datore di lavoro come sostituto di imposta e, poi, presentare 730 integrativo a settembre per comunicare il nuovo sostituto di imposta (Inps).
Presentazione del 730 senza sostituto di imposta
Dal 2024 ogni contribuente può scegliere di presentare il 730 senza sostituto di imposta (fino al 2023 questa scelta poteva essere effettuata solo da chi era senza sostituto). Questa scelta permette di ricevere l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro fine anno e di versare le imposte dovute con F24 entro le date previste.
Se si ha il dubbio che il sostituto di imposta possa cambiare, quindi, una scelta che non comporta l’invio del 730 integrativo di tipo 2, potrebbe essere anche quella di indicare sul frontespizio della dichiarazione che si sceglie di presentarla senza sostituto di imposta.
Se il vecchio sostituto di imposta non ha abbastanza capienza fiscale o rifiuta di anticipare il rimborso perché, per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta prima di aprile, l’importo del rimborso non è perso. O si riceverà tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate entro fine anno, o in alternativa potrà essere recuperato con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.