Violenza sessuale: vietato pubblicare nome e cognome delle vittime

Isabella Policarpio

24 Febbraio 2021 - 11:47

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Dalla Cassazione una sentenza restrittiva per i giornalisti: vietato divulgare nome e cognome delle vittime di reati sessuali, eccetto alcune ipotesi. In caso contrario, scatta il risarcimento danni.

Violenza sessuale: vietato pubblicare nome e cognome delle vittime

I casi di violenza sessuale sono tra gli argomenti prevalenti della cronaca giornalistica. Spesso, però, si dimentica di tutelare la privacy delle vittime, pubblicando nome e cognome e dettagli del reato.

La Corte di cassazione ha stabilito che i giornalisti non possono pubblicare i dati anagrafici delle vittime - pena la condanna a risarcire i danni - a meno che non siano di interesse pubblico.

La sentenza si allinea al Codice deontologico del giornalismo e bilancia due diritti garantiti dalla Costituzione: da una parte la riservatezza delle vittime (articoli 2, 13, 14 e 15) dall’altro il diritto di informare ed essere informati, sancito all’articolo 21.

Violenza sessuale e pubblicazione dei dati della vittima: cosa ha deciso la Cassazione

Il bilanciamento tra il diritto all’informazione e la privacy delle vittime di reati sessuali è l’oggetto della sentenza della Corte di cassazione 4690/2021.

I giudici supremi hanno accolto il ricorso della protagonista della vicenda ribadendo un importante principio per l’Ordine dei giornalisti: le generalità delle vittime di violenza sessuale e i dettagli del reato non possono essere divulgati, fatta eccezione nel caso in cui tali informazioni siano essenziali per la notizia e di interesse pubblico.

In tutti gli altri casi, la dignità della persona prevale sul diritto di cronaca.

La valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto del Codice deontologico, della gravità del reato e del possibile intralcio arrecato alle indagini.

Diritto al risarcimento danni per le vittime

Vista la non necessarietà delle informazioni divulgate e lo squilibrio tra il diritto alla privacy e il diritto di cronaca, la Cassazione ritiene che la vittima di violenza sessuale possa chiedere il risarcimento danni, morali e non, causati dalla pubblicazione delle informazioni riservate.

La quantificazione del danno va fatta dal giudice in via equitativa, caso per caso.

Cosa dice il Codice deontologico dei giornalisti

La condanna dei giudici di Cassazione si rifà a quanto stabilito nel Codice deontologico della professione, richiamato dal D.Lgs 196/2003.

In particolare, la divulgazione non necessaria di dettagli e dati anagrafici delle vittime di violenza sessuale va in contrasto con quanto stabilito all’articolo 8 (Tutela della dignità delle persone):

“ Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.”

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