Nuove scadenze superbonus 110%, cosa cambia? Le date da rispettare

Rosaria Imparato

19/10/2021

19/10/2021 - 13:13

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Come cambiano le scadenze per il superbonus 110? Vediamo le date attuali in attesa della Legge di Bilancio 2022.

Nuove scadenze superbonus 110%, cosa cambia? Le date da rispettare

Tante le novità che la Legge di Bilancio 2022 porta con sé, e tra queste ci saranno anche le scadenze fiscali legati al superbonus 110%. Ma cosa cambia di preciso?

In base a quanto contenuto nella NADEF, la Nota di Aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanza), il 110% verrà prorogato fino al 2023, ma deve essere il testo della manovra a ufficializzare le nuove scadenze.

In base all’ultima proroga ufficiale relativa al superbonus 110%, quella del decreto legge n. 59 del 6 maggio, non tutti i beneficiari dell’incentivo rispettano le stesse scadenze per completare i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Appare quindi verosimile che anche l’estensione della misura prevista in manovra 2022 vedrà nuove date da ricordare in base alla categoria di beneficiari.

Nuove scadenze superbonus 110%, cosa cambia?

Il Ministero dell’Economia ha comunicato l’approvazione della NADEF con la nota del 1° ottobre. Si legge all’interno del documento che:

“Sarà previsto il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo di Garanzia per le PMI e gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi.”

Una buona notizia sia per i cittadini che per tutta l’edilizia, visto il superbonus 110% ha rimesso in moto tutto il settore. Ma per sapere come cambiano le scadenze per tutti i beneficiari bisognerà attendere con ogni probabilità la legge di Bilancio 2022.

Come anticipato, non tutte le categorie di beneficiari hanno (per ora) le stesse scadenze da rispettare.

Superbonus 110% fino al 2023: a chi spetta?

Procediamo per gradi e vediamo a chi spetta l’agevolazione al 110%. Ricordiamo innanzitutto che il superbonus 110% spetta per gli interventi trainanti (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione) solo se, tramite detti lavori, si raggiunge la classe energetica più alta o si compie un “salto energetico” di due categorie.

Possono richiedere il superbonus 110%:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • partite IVA: lavoratori autonomi e imprenditori possono richiederlo solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.

Il decreto Semplificazioni ha poi aperto le porte dell’agevolazione alle categorie che:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni, condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (1° giugno).

Questo significa che i nuovi beneficiari sono collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali senza scopi di lucro.

Scadenze superbonus 110%: le date da ricordare

L’ultima proroga del superbonus 110% ufficiale è arrivata col decreto-legge n. 59 del 6 maggio, il quale però ha concesso più tempo solo ai beneficiari più “complicati”, cioè:

  • i condomini;
  • le persone fisiche (quindi al di fuori di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche);
  • le case popolari (IACP).

Le scadenze da rispettare attualmente sono:

beneficiarioscadenza
case popolari 30 giugno 2023. Se gli interventi arrivano almeno al 60% del progetto complessivo spetta per le spese sostenute entro il 30 dicembre 2023
condomini 31 dicembre 2022
edifici posseduti da un unico proprietario da 2 a 4 unità immobiliari 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 si raggiunge almeno il 60% dell’intervento complessivo

Non resta che attendere notizie ufficiali per sapere come cambieranno le scadenze e per quali beneficiari.

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