ENEA, detrazioni risparmio energetico: più tempo per l’invio dei dati

Guendalina Grossi

23 Maggio 2018 - 15:01

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ENEA, detrazioni risparmio energetico: per coloro che hanno concluso i lavori prima del 30 marzo 2018 il termine dei 90 giorni per la comunicazione Ecobonus decorre dalla stessa data.

ENEA, detrazioni risparmio energetico: più tempo per l’invio dei dati

Detrazioni risparmio energetico: più tempo per la comunicazione ENEA dell’Ecobonus 2018.

A comunicarlo è la stessa ENEA, l’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica: chi ha concluso i lavori di riqualificazione energetica prima del 30 marzo 2018 dovrà calcolare il termine di 90 giorni a decorre dalla stessa data.

La Legge di Bilancio 2018 ha in parte integrato e modificato le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Tra le principali novità introdotte dalla Finanziaria 2018 in relazione al cosiddetto pacchetto casa vi è quella che riguarda l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di inviare all’ENEA una comunicazione anche sui lavori di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico.

Per l’Ecobonus, invece, la comunicazione era già obbligatoria e, come anticipata, deve essere inviata entro 90 giorni dalla data in cui si sono conclusi i lavori.

Enea, detrazioni risparmio energetico: più tempo per la trasmissione dei dati

L’Enea (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica), con la novità pubblicata sul proprio sito informa i contribuenti che il calcolo del termine di 90 giorni per la trasmissione della documentazione necessaria per poter usufruire dell’Ecobonus 2018, decorre dal 30 marzo 2018 per i lavori conclusi nei primi tre mesi dell’anno.

Lo slittamento dell’adempimento è dovuto al fatto che il portale d’invio “Finanziaria 2018”, attraverso cui trasmettere i dati, è attivo proprio dallo scorso 30 marzo.

Infatti nella notizia, pubblicata dall’ENEA, si legge che considerando che: “l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, il termine dei 90 giorni decorre dal 30 marzo 2018”.

Ci sarà dunque più tempo per inviare i dati all’Enea, adempimento necessario per ricevere la detrazione prevista dall’Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica.

Comunicazione ENEA Ecobonus 2018: i dati da inviare

Per beneficiare dell’Ecobonus, all’ENEA dovranno essere trasmessi i seguenti dati:

  • la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
  • la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione che coincide con il giorno del collaudo.

Se, in virtù del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). In tal caso, non è ritenuta valida un’autocertificazione del contribuente.

Ecobonus 2018: tutte le novità

L’ENEA, in attesa dei decreti attuativi che disciplinino tutte le modalità operative, ha poi pubblicato sul proprio sito una tabella che sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova Legge di Bilancio 2018.

Si riassume di seguito l’elenco delle spese ammesse e la relativa percentuale di detrazione:

Interventi ammessi aliquota detraibile
- serramenti e infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomasse;
- caldaie a condensazione classe A
50%
- caldaie a condensazione A+ con sistema di termoregolazione evoluto;
- generatori di aria calda a condensazione;
- pompe di calore;
- scaldacqua a PDC;
- coimbetazione involucro;
- collettori solari;
- generatori ibridi;
- sistemi building automation;
- microgeneratori
65%
interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente) 70%
interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro) 75%
interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico) 80%
interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico) 85%

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