Shrinkflation, prezzi uguali ma quantità ridotte. Cos’è e come difendersi

Money.it Guide

20 Maggio 2026 - 16:30

Il fenomeno della shrinkflation è molto diffuso e continua a ingannare i consumatori: ecco come funziona, come tutelarsi e le novità normative

Shrinkflation, prezzi uguali ma quantità ridotte. Cos’è e come difendersi
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Ti è mai capitato di prendere la tua confezione «solita» dal supermercato e, invece di trovarne il contenuto abituale, scoprire che c’è qualche grammo o millilitro in meno, pur pagando lo stesso prezzo (quando non addirittura uno superiore)? Ebbene, stai sperimentando sulla tua pelle quello che viene definito shrinkflation: una tecnica sempre più frequente che trasforma la spesa quotidiana in una trappola per il portafoglio.

In un momento in cui l’inflazione e i costi aumentano, le aziende cercano stratagemmi per mantenere i margini senza dichiarare apertamente l’aumento dei prezzi: la confezione resta apparentemente identica, il prezzo pure, però dentro c’è meno. Questa sottrazione silenziosa può passare inosservata e rappresenta un peso reale per i consumatori, che finiscono per pagare di più «al chilogrammo» o «al litro» pur avendo la sensazione di acquistare lo stesso prodotto di sempre.

Dato il contesto economico odierno - con pressioni inflazionistiche, rincari energetici e tensioni internazionali - è ancora più importante saper riconoscere il fenomeno e sapere cosa fare. Ecco, allora, di cosa si tratta quando si parla di shrinkflation, come si manifesta, quali sono i casi più eclatanti recenti, a che punto è la (travagliata) normativa in Italia e - cosa fondamentale - come puoi tutelarti.

Cos’è la shrinkflation? Significato e definizione

Il termine «shrinkflation» nasce dall’unione delle parole inglesi shrink (restringere) e inflation (inflazione), ed è entrato nel vocabolario consumeristico - dove in italiano viene reso anche con sgrammatura o riporzionamento - per descrivere una strategia ormai diffusa:

mantenere il prezzo di vendita di un prodotto ma ridurre la quantità offerta o modificarne la dimensione, riuscendo così a nascondere l’effettivo aumento del costo unitario.

In concreto, la shrinkflation è una tecnica di marketing che tradizionalmente viene applicata dai grandi produttori dei settori alimentare, casalingo e dell’igiene personale per incrementare i margini di profitto senza attirare l’attenzione sul tradizionale aumento di prezzo.

Nella pratica ciò implica che il produttore riduca il contenuto del bene (in peso, volume o numero di unità nella confezione) mentre il prezzo resta uguale o subisce solo un aumento moderato, così che il prezzo al chilo o al litro finisca per aumentare. Spesso non si tratta della dimensione visiva più evidente (il packaging esterno può restare identico), ma del contenuto interno. Per esempio, un pacco di biscotti potrebbe passare da 500 g a 450 g, senza variare la confezione esterna e con prezzo invariato: ciò rende più difficile per il consumatore percepire il cambiamento.

Da un punto di vista prettamente economico, la shrinkflation è una riformulazione della logica dell’inflazione a favore delle imprese. È noto, infatti, come in periodi di inflazione il consumatore sia chiamato a fare i conti con una riduzione della propria ricchezza, che si traduce in una contrazione del paniere di beni soprattutto a scapito dei prodotti non essenziali. Ciò determina cali nel volume di vendita delle aziende, le quali - già alle prese con l’aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti - invece di comunicare «il prezzo sale», giocano sull’apparenza «uguale» del prodotto e sugli habitué che acquistano meccanicamente senza controllare il peso netto o il prezzo per unità di misura. In questo modo, pur restando «lo stesso» prodotto agli occhi del cliente, il margine reale del produttore migliora.

Prodotti più piccoli allo stesso prezzo: ecco i casi recenti più eclatanti

La shrinkflation non è un fenomeno astratto: negli ultimi due anni sono emersi numerosi casi concreti che coinvolgono prodotti alimentari, detergenti, bevande e cosmetici. L’associazione Altroconsumo, ad esempio, ha rilevato confezioni di prodotti familiari passate da 200 g a 175 g, da 1.000 ml a 850 ml o da 66 cl a 62 cl, con aumenti del prezzo al chilo o al litro fino al +100% e oltre in alcuni casi.

Ecco alcuni esempi significativi.

  • Le patatine Pringles Originals: vendute in confezioni da 200 g, poi da 190 g e infine da 175 g; in alcuni casi il prezzo al chilo è aumentato del 22%.
  • Le Amica Chips (versione classica): busta da 200 g ridotta a 190 g, con prezzo al chilo salito fino al +109%.
  • I vasetti di nocciolata della Rigoni d’Asiago: dai formati 270/350/700 g passati a 250/325/650 g, con aumento del prezzo al kg tra l’11% e il 38%.
  • Yogurt greco (marchi Delta e Fage): vasetti ridotti da 170 g a 150 g; prezzo al kg cresciuto rispettivamente del 30% e del 65%.
  • La birra Peroni Nastro Azzurro: bottiglia passata da 66 cl a 62 cl, con rincaro del prezzo al litro del +18%.
  • Il detersivo per piatti Nelsen: da confezioni da 1 l a 900 ml e poi a 850 ml, con aumento del prezzo al litro del +53%.
  • Il sapone idratante Neutro Roberts con glicerina: da flacone da 300 ml a uno da 200 ml, con un aumento del prezzo al litro del +201%.
  • Il bagnoschiuma Vidal al muschio bianco: da 750 ml a 650 ml, con +22% del prezzo al litro.

A questi si è aggiunto, nel 2026, il caso più clamoroso a livello europeo: la condanna di Milka. Il tribunale regionale di Brema, in Germania, ha sanzionato Mondelēz - produttore della barretta Alpine Milk - per aver ridotto la quantità dello snack da 100 a 90 grammi e contemporaneamente aumentato il prezzo (da 1,49 a 1,99 euro all’inizio del 2025), senza avvertire il consumatore. La causa, intentata dall’Ufficio per la tutela dei consumatori di Amburgo, ha portato i giudici a stabilire un principio decisivo: di per sé mantenere la stessa confezione non è un problema, ma l’inganno risiede nella discrepanza tra il contenuto effettivo e l’«aspettativa visiva» di un prodotto noto da anni.

Per eliminarlo, secondo la corte, serviva un avviso chiaro e facilmente percepibile sulla confezione. Pochi mesi prima, la stessa Alpine Milk si era aggiudicata il Goldener Windbeutel («bignè d’oro»), il premio assegnato dai consumatori tedeschi alla più sfacciata bugia pubblicitaria dell’anno. La sentenza, però, non è ancora definitiva: l’azienda ha un mese di tempo per presentare ricorso.

Questi esempi mostrano come la shrinkflation si insinui in categorie molto diverse e come la riduzione possa essere nascosta dietro un packaging invariato. E non è tutto: secondo una rilevazione del 2025 condotta da SWG su 800 adulti, ben 4 persone su 5 in Italia dichiarano di aver notato confezioni più piccole allo stesso prezzo, e 2 su 5 sono pronte a cambiare marca come reazione al fenomeno.

Insomma, non si tratta di un fenomeno marginale: la percezione del consumatore si sta risvegliando. Tuttavia, il fatto che l’etichetta spesso non evidenzi con chiarezza il cambiamento rende il controllo più complesso, e indispensabile - per chi fa la spesa consapevole - verificare sempre il peso o il volume netto e il prezzo per unità di misura.

La normativa sulla shrinkflation in Italia, tra leggi rinviate e bocciature europee

In Italia la shrinkflation non è di per sé vietata. Può però diventare oggetto di sanzione se configurata come pratica commerciale ingannevole od omissione informativa, ai sensi del Codice del Consumo (D. lgs. n. 206/2005).

In particolare:

  • l’articolo 21 vieta le pratiche commerciali ingannevoli, cioè le azioni che possono indurre in errore il consumatore medio riguardo a prezzo, quantità o caratteristiche del prodotto;
  • l’articolo 22 delimita le omissioni ingannevoli, ossia i casi in cui viene omessa un’informazione rilevante, capace di influenzare la decisione d’acquisto.

Il punto, però, non è pacifico: alcune autorevoli voci giuridiche sostengono che «la shrinkflation non rientra in alcuna delle scorrettezze tipizzate», perché l’etichetta riporta in modo corretto le informazioni di legge e la pratica si avvantaggia, semmai, della disattenzione del consumatore più che di una vera omissione.

Proprio per colmare questa zona grigia, con la Legge n. 193/2024 (la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», approvata in via definitiva il 12 dicembre 2024) è stato introdotto nel Codice del Consumo l’articolo 15-bis, intitolato «Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati». Nella sua formulazione originaria, la norma imponeva al produttore di apporre sulla confezione, nel campo visivo principale o su un’etichetta adesiva, una dicitura del tipo:

«Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità»

L’indicazione doveva restare per sei mesi a partire dall’immissione in commercio del formato ridotto. Da qui in poi, però, è iniziato un percorso a ostacoli. L’entrata in vigore ha subito rinvii ripetuti: prevista inizialmente per il 1° aprile 2025, è stata spostata al 1° ottobre 2025 con il decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024, convertito nella L. n. 15/2025) e infine al 1° luglio 2026, in seguito alla modifica dell’articolo 50 della L. n. 182 del 2 dicembre 2025.

Sul piano europeo è arrivato il colpo più duro. La Commissione europea ha di fatto bocciato la norma: il governo italiano l’aveva approvata senza attendere il via libera previsto dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico (la procedura TRIS - Technical Regulation Information System - di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535), che impone la previa notifica e l’attesa di un parere da Bruxelles. È stata così aperta una procedura d’infrazione, con l’obbligo per l’Italia di rifare l’iter.

E qui sta la notizia più recente. Nell’aprile 2026 il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riscritto l’articolo 15-bis («Misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati») rispettando finalmente la procedura, ma indebolendo le tutele. Il nuovo testo prevede infatti che l’obbligo di segnalare la riduzione delle quantità non venga più scritto sulla confezione, ma esposto dal negoziante nel punto vendita o sul canale e-commerce, e soltanto per tre mesi (contro i sei previsti in origine sull’imballaggio). In più, la norma non si applica ai casi in cui la riduzione della quantità sia conseguenza di una modifica della formulazione che incrementi la resa del prodotto o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore d’uso complessivo per il consumatore. Il testo è stato trasmesso a Bruxelles per il via libera preliminare: in assenza di opposizioni, potrebbe entrare in vigore a partire dal 15 luglio 2026.

Come si combatte la shrinkflation all’estero? Ecco come funziona

Il confronto con l’estero aiuta a inquadrare i ritardi italiani. La Francia ha fatto da apripista con il Décret del 16 aprile 2024, che dal 1° luglio dello stesso anno impone alla grande distribuzione di informare il cliente della variazione (non basta indicare la quantità: bisogna segnalare il cambiamento), con esposizione per due mesi e con sanzioni che possono persino essere rese pubbliche a spese del professionista inadempiente. Anche l’Austria, alla fine del 2025, ha introdotto un obbligo di etichettatura sulla trasparenza. Negli Stati Uniti, invece, lo Shrinkflation Prevention Act - pensato per qualificare la pratica come sleale - resta poco più di una sollecitazione politica.

Di fatto, quindi, la normativa italiana esiste ma è ancora in cantiere e, nella versione riscritta, più debole di quella iniziale. Nel frattempo i consumatori restano in una zona grigia. Le associazioni hanno criticato a più riprese la legge, segnalando che l’etichettatura - per giunta ridotta nei tempi e spostata sullo scaffale - è un passo avanti, ma non basta: servono trasparenza più immediata e controlli efficaci.

Come si può tutelare il consumatore di fronte alla shrinkflation?

Sapere che la shrinkflation esiste è il primo passo, ma ciò che fa davvero la differenza è mettere in atto alcune buone pratiche quotidiane quando facciamo la spesa. Ecco cosa puoi fare per non farti sorprendere.

  • Controlla il peso o il volume netto della confezione: anche se appare identica a quella che acquistavi in passato, prendi l’abitudine di leggere la dicitura «peso netto» o «contenuto netto» e di confrontarla con il formato precedente. Cambi di pochi grammi o millilitri passano inosservati, ma alla lunga pesano sul bilancio.
  • Fai il calcolo del prezzo per unità di misura (€/kg o €/l): non fidarti solo del prezzo indicato; dividilo per il peso o il volume netto per avere il vero confronto. Se il prezzo per unità di misura è cresciuto, potrebbe esserci shrinkflation.
  • Diffida delle confezioni «formato famiglia» o delle nuove edizioni: a volte il produttore introduce un «formato grande» o una «nuova versione» che contiene in realtà meno quantità rispetto a prima. Anche qui vale il calcolo del prezzo unitario.
  • Conserva uno storico degli acquisti: se compri sempre lo stesso prodotto, tenere traccia - anche in modo informale - delle differenze di peso, volume e prezzo aiuta a riconoscere i cambiamenti graduali.
  • Leggi con attenzione le etichette e le modifiche visive: la confezione esterna può restare identica mentre il contenuto cala. Occhio a diciture come «nuovo formato» o «nuova formula», che a volte accompagnano una riduzione di quantità.
  • Scegli marche più trasparenti o alternative: se un prodotto mostra variazioni sospette, valuta i marchi del distributore, i piccoli produttori o i formati sfusi e in modalità «bulk», spesso più convenienti al chilo.
  • Segnala alle autorità o alle associazioni dei consumatori: se sospetti che un produttore stia riducendo le quantità senza informare, puoi rivolgerti alle associazioni di categoria oppure all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il solo fatto di segnalare può contribuire a far emergere comportamenti diffusi.

Se adotterai queste prassi, potrai affrontare la spesa con maggiore consapevolezza e ridurre l’impatto della shrinkflation sul tuo bilancio familiare. In un contesto in cui la legislazione è ancora in divenire - e per ora persino più morbida del previsto - la tua vigilanza resta l’arma più concreta.

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