Scia e Scia sanitaria, cosa sono

Caterina Gastaldi

22 Agosto 2022 - 10:43

La Scia è una comunicazione obbligatoria per annunciare l’inizio della propria attività: ecco come funziona.

Scia e Scia sanitaria, cosa sono

Quando si decide di avviare un’attività bisogna inviare la Scia, acronimo che sta appunto per Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi riguardanti la futura impresa. La Scia, in realtà, si utilizza anche in altre situazioni, come nel caso di modifica o chiusura dell’attività.

Non tutte le realtà imprenditoriali hanno l’obbligo di invio di questa comunicazione e, in particolare, in caso di realtà facenti parte del campo della ristorazione, le regole al riguardo sono leggermente differenti, poiché si dovrà inviare un documento simile, chiamato Scia sanitaria. Di seguito quindi tutte le informazioni riguardanti la Scia e la Scia sanitaria: obblighi, differenze, tempistiche e costi.

Come funziona la Scia

La Scia è una dichiarazione obbligatoria da inviare prima dell’apertura, della modifica, della sospensione, della ripresa, o della cessazione dell’attività. La Scia ha effetto immediato, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, e si può procedere con le proprie operazioni subito dopo l’invio, senza dover attendere risposte o conferme.

Questa segnalazione, entrata al posto della Dia (Denuncia di Inizio Attività) e la Diap (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva), a partire dal 31 luglio 2010, è composta da un’autodichiarazione e da allegati che confermino il possesso di:

  • requisiti soggettivi, morali e professionali richiesta dall’attività che si intende aprire;
  • requisiti oggettivi, previsti dalla legge in relazione alla tipologia di attività che si va ad avviare, attinenti a diversi campi quello igienico-sanitario o urbanistico.

Al momento della presentazione, che deve avvenire prima dell’avvio dell’attività, è necessario essere già in possesso di tutti i requisiti in questione. Si tratta quindi di uno degli ultimi passaggi che precedono l’effettivo inizio dell’attività. Entro 60 giorni dal ricevimento della Scia la Pubblica Amministrazione dovrà attivarsi per controllare l’effettivo possedimento dei requisiti dichiarati dall’interessato.

Cos’è la Scia sanitaria

La Scia sanitaria è una particolare Scia, anch’essa obbligatoria e da inviare prima dell’apertura dell’attività, specificatamente richiesta a quelle realtà che:

  • rientrano nella categoria dei locali pubblici facenti parte del mondo della ristorazione, quindi bar, ristoranti, pizzerie, o pasticcerie;
  • qualsiasi attività che si occupa di manipolazione degli alimenti;
  • tutte quelle attività che, in generale, lavorano alla produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti e di bevande, compresi anche i produttori primari (allevatori e coltivatori).

Sostituisce la vecchia autorizzazione sanitaria e dovrà essere presentata dall’operatore del settore alimentare all’autorità competente per ogni singolo stabilimento in apertura sotto il suo controllo, che rientri nelle categorie previste, ed è parte della normale Scia da inviare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap), attraverso l’apposito portale.

Una volta inviata la Scia sanitaria, i dati verranno girati all’Asl locale che provvederà a procedere con i dovuti controlli in materia, per attestare quindi la presenza dei requisiti dichiarati in materia di igiene e sicurezza. Una volta completate le verifiche, in caso di esito positivo, provvederà alla registrazione sul sistema Gisa.

All’interno della Scia sanitaria bisogna inserire le informazioni riguardanti lo stabilimento, la sua produzione, e i materiali e i prodotti utilizzati a contatto con gli alimenti, che dovranno rispettare quanto previsto dalle diverse regolamentazioni a riguardo. La documentazione in questione è differente per ogni tipologia di attività per cui è richiesta questo tipo di comunicazione.

Come si presenta

L’invio della Scia sanitaria deve avvenire, obbligatoriamente, solo per modalità telematica, attraverso la casella Pec della Suap di riferimento, o tramite il portale specifico. Inoltre:

  • dovrà essere redatta rispettando le richieste del form regionale, evidenziando la precisa linea di attività in cui si ricade.
  • è richiesta la presenza di tutta la documentazione prevista per la specifica tipologia di attività che si intende cominciare.
  • dovrà contenere l’attestazione del versamento di diritti istruttoria secondo il tariffario.

Essendo richieste molte conoscenze specifiche, l’invio può anche essere fatto appoggiandosi a un intermediario abilitato che possa aiutare anche nella compilazione del form e la creazione della documentazione.

Chi deve presentare la Scia e come

A dover presentare la Scia sono la maggior parte delle attività, quindi quelle commerciali, produttive e artigianali, turistiche, e agricole, anche se esistono alcune particolari situazioni in cui si può essere esclusi. Questo avviene nel caso in cui si rientri nelle seguenti casistiche:

  • si sia realtà soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
  • si sia un’attività per cui non sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare;
  • si tratti di laboratori artigianali fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative, quando non vengono prodotte emissioni in atmosfera attraverso l’utilizzo di impianti o macchinari, come per esempio un laboratorio sartoriale.

La presentazione della Scia, come accade per quella sanitaria, avviene in modalità digitale. Anche in questo caso si può scegliere di utilizzare il portale governativo, o richiedere il supporto di un intermediario abilitato che possa assistere in tutta la procedura, scelta consigliabile per via della natura del form e dell’importanza dell’operazione.

Costi della Scia

I costi della Scia sono molto variabili. Dipendono infatti dal tipo di attività che si intende andare ad aprire, dalle eventuali certificazioni richieste per l’attività in questione, tasse cc.gg., bolli, e l’eventuale presenza della parcella di un professionista.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli da parte della Pa, risultassero delle anomalie, bisognerà procedere con la loro risoluzione e regolarizzazione. Se non dovesse essere fatto, l’ufficio interessato potrebbe decidere di inibire la prosecuzione dell’attività.

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