Chi si ammala di tumore o di una patologia grave e invalidante può fermarsi dal lavoro fino a due anni senza perdere il posto: lo prevede dall’estate 2025 la legge n. 106. Quei mesi però non vengono pagati e, soprattutto, restano vuoti nell’estratto contributivo. Per riempirli serve una domanda all’INPS e un versamento, e solo a fine ottobre 2026 l’Istituto ha spiegato come si fa. Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, emanata su parere conforme del Ministero del Lavoro, l’INPS ha fissato le regole del riscatto e ha aggiunto una possibilità che la legge non prevedeva in modo esplicito: scegliere al posto del riscatto i contributi volontari.
Il congedo da cui tutto parte
La legge 18 luglio 2025, n. 106, in vigore dal 9 agosto 2025, riguarda i dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%: è la formula della norma, ripresa alla lettera dalla circolare. A loro spetta un congedo di massimo 24 mesi, da usare tutto insieme o a pezzi, che scatta solo dopo aver esaurito le altre assenze giustificate previste a qualsiasi titolo (malattia, aspettative, permessi). Abbiamo raccontato le tutele introdotte dalla legge nell’approfondimento sul nuovo congedo della legge 106.
Durante il congedo il posto è conservato, ma non c’è stipendio e non si può lavorare. E il periodo, dice la norma, non conta né per l’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Due anni di buco contributivo, per chi è già stato colpito da una malattia seria, possono voler dire una pensione più bassa o un’uscita rinviata.
Riscatto o contributi volontari: la scelta è del lavoratore
La legge consente di «riscattare» il periodo versando i contributi, ma con una formula ambigua: secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria. L’INPS ha sciolto il nodo nel modo più favorevole. Visto l’intento di tutela e l’affidamento creato dalla parola «riscatto», scrive la circolare, va adottata un’interpretazione estensiva: l’assicurato può scegliere se coprire il congedo con il riscatto vero e proprio oppure con la prosecuzione volontaria.
Non sono strade identiche. Il riscatto ha regole di calcolo proprie (le vediamo sotto) e la circolare ne indica espressamente la deducibilità fiscale; i contributi volontari seguono la disciplina generale della prosecuzione volontaria. Prima di scegliere conviene farsi fare un conteggio di entrambe le opzioni.
Quali periodi si possono coprire
I limiti sono tre. Il periodo deve essere stato fruito come congedo della legge 106, quindi non prima del 9 agosto 2025. Non può superare in totale i 24 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. E non deve essere già coperto da altri contributi, obbligatori, figurativi, volontari o da riscatto, in nessuna gestione: né nella cassa dove si presenta la domanda né altrove, comprese le Casse dei professionisti, il regime previdenziale dell’Unione europea e quelli degli Stati membri o dei Paesi convenzionati.
C’è poi un chiarimento che pesa. Questi mesi non vengono conteggiati negli altri tetti già esistenti, quindi non intaccano i due anni di congedo per gravi motivi familiari della legge 53/2000, né i tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto previsti dal decreto legislativo 564/1996. Chi ha già usato quelle possibilità, o pensa di farlo, non perde nulla.
Chi può presentare la domanda e con quali documenti
Non serve essere ancora in servizio. Per l’INPS «dipendente» è chi ha fruito del congedo mentre aveva un rapporto di lavoro, anche se quel rapporto nel frattempo è finito: la domanda è aperta anche a chi ha cessato il lavoro e a chi è già in pensione, fermi eventuali termini di decadenza della gestione interessata. Può presentarla anche il superstite.
Va allegata documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, che provi la concessione e la fruizione del congedo ai sensi della legge 106: per esempio il provvedimento di concessione o un documento equivalente. In mancanza, l’INPS accetta una dichiarazione rilasciata dal datore «ora per allora», a patto che sia accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha dato diritto al congedo e da elementi che permettano di verificare l’assenza effettiva dal servizio.
La domanda si presenta alla gestione in cui sono accreditati i contributi del rapporto di lavoro nel quale si colloca il congedo (in caso di ricongiunzione o trasferimento, quella in cui sono confluiti). Se è l’INPS, solo per via telematica: online con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS, eIDAS o, solo per chi risiede all’estero senza un documento di riconoscimento italiano, PIN dispositivo INPS, dal percorso «Pensione e Previdenza» > «Ricongiunzioni e riscatti» > «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa»; dal Contact Center, al numero verde gratuito 803 164 da fisso o allo 06 164164 da cellulare, a pagamento secondo la tariffa del gestore; oppure tramite patronati e intermediari.
Quanto costa il riscatto
Essendo un istituto nato nel 2025, i mesi riscattati si valutano sempre con le regole del sistema contributivo. L’onere si calcola «a percentuale», come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 184/1997: si prende la retribuzione soggetta a contributi negli ultimi dodici mesi prima della domanda, la si rapporta al periodo da riscattare e si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore nella gestione alla data della domanda.
Un esempio solo indicativo. Un dipendente privato iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dove l’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per la generalità dei lavoratori è del 33%, con 30.000 euro di imponibile nell’ultimo anno, per riscattare 12 mesi di congedo pagherebbe circa 9.900 euro; per 24 mesi il doppio. Il conto vero lo fa l’INPS sulla base della posizione di ciascuno, e la rivalutazione dei contributi riscattati nel montante (il capitale contributivo su cui si calcola la pensione) parte dalla data della domanda.
Due elementi alleggeriscono la spesa. L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo sostiene, quindi riduce l’IRPEF. E per termini di pagamento, accettazione, rateizzazione e ritardi la circolare rinvia alle regole generali dei riscatti di ciascuna gestione, senza introdurre vincoli nuovi.
Cosa si ottiene e da dove cominciare
I mesi riscattati valgono pienamente ai fini pensionistici: contano per maturare il diritto alla pensione e per calcolarne l’importo. Chi è vicino ai requisiti per l’anticipata o per la vecchiaia può quindi recuperare fino a due anni che altrimenti mancherebbero.
Se il congedo è in corso o finito da poco, la prima cosa da fare è chiedere al datore di lavoro il documento che attesta il congedo della legge 106: senza quella prova, o almeno la dichiarazione «ora per allora» con le carte sanitarie, la domanda non va avanti.
| DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale o previdenziale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro, a un patronato o agli uffici INPS/INAIL competenti. Normative, importi e requisiti possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia. |
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