Riscaldamento 2023/2024: regole, date, orari e sanzioni per fascia climatica

Nadia Pascale

17 Ottobre 2023 - 14:38

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Quando si potrà mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nell’inverno 2023-2024? Ecco i nuovi orari e le nuove date per tutti gli abitanti.

Riscaldamento 2023/2024: regole, date, orari e sanzioni per fascia climatica

Cambia di nuovo il calendario per il riscaldamento 2023-2024, ci sono nuovi orari e fasce temporali per l’accensione dell’impianto di riscaldamento.

Ricordiamo che per la precedente campagna invernale erano state previste misure restrittive volte a superare le difficoltà che l’Italia stava affrontando per l’approvvigionamento di gas metano, per la campagna di riscaldamento 2023-2024 si ritorna alle regole normali.

Naturalmente, viste le alte temperature che ancora caratterizzano l’Italia, è possibile adottare comportamenti più virtuosi al fine di risparmiare, ma anche di ridurre l’impatto ambientale che hanno le emissioni inquinanti da riscaldamento.

Ecco quando sarà possibile accendere i termosifoni e le fasce orarie per le varie zone climatiche d’Italia.

Fasce climatiche per il riscaldamento 2023-2024

Il territorio italiano è diviso in sei zone climatiche e in base alle stesse sono previsti limiti diversi per l’accensione del riscaldamento. Le regole ordinarie previste per l’accensione del riscaldamento sono contenute nel DPR 74/2013 e nel DPR n. 412/1993.
zona climatica|date|
|A|1 dicembre –15 marzo / max 6 ore giornaliere|
|B|1 dicembre – 31 marzo / max 8 ore giornaliere|
|C|15 novembre – 31 marzo / max 10 ore giornaliere|
|D|1 novembre – 15 aprile / max 12 ore giornaliere|
|E|15 ottobre –15 aprile / max 14 ore giornaliere|
|F|nessuna limitazione|

Come sono divise le fasce climatiche?

Le zone climatiche per il riscaldamento sono determinate in base alla “funzione dei gradi giorno” che corrisponde alla differenza tra la temperatura dell’ambiente interno (fissato in via convenzionale in 20°C) e la temperatura esterna media. La zona climatica F è la più rigida e comprende zone tipicamente montuose, ad esempio le province di Trento e Belluno.

La zona E comprende le regioni del Nord Italia, ad esempio la Lombardia, Piemonte, aree interne come alcune province dell’Abruzzo.
Nella zona D sono comprese aree con temperatura media, generalmente si tratta delle zone costiere e del centro Italia. Come le province di Genova, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.

Le zone interne del Sud Italia sono generalmente comprese nella fascia C, dove possiamo trovare Caserta, Latina, Napoli, Salerno, Bari, Lecce.
Nella Fascia B sono ricomprese zone abbastanza calde, ad esempio vi rientrano Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento.
La Fascia A, infine, comprende isole come Lampedusa, si tratta delle zone più calde.

Deve essere sottolineato che i Comuni possono ampliare le fasce temporali e orarie a fronte di comprovate esigenze, periodi particolarmente freddi, e dandone comunicazione immediata. Per quanto riguarda le fasce orarie in cui è possibile avviare il riscaldamento, la durata giornaliera comunque non può essere superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. Al di fuori di tali date e fasce orarie non è possibile mettere in funzione gli impianti di riscaldamento neanche se trattasi di abitazione privata.

Nel caso in cui si dovesse contravvenire a tali regole sono previste sanzioni.

Obbligo manutenzione impianti e sanzioni

Tra gli obblighi previsti vi è anche quello di manutenzione degli impianti. Si ricorda che la manutenzione di un impianto di riscaldamento consente di preservarne il funzionamento e ridurre i consumi, inoltre aumenta la sicurezza.
La frequenza della manutenzione cambia in base all’ubicazione dell’impianto, se è in funzione per molte ore ha bisogno di una periodicità più breve, alla tipologia di impianto, alle indicazioni dell’impresa costruttrice e alle normative UNI e CEI .

In caso di mancato rispetto delle norme la sanzione prevista ha un importo compreso tra 500 euro e 3.000 euro. Questo controllo è disgiunto rispetto al controllo dei fumi con rilascio del relativo bollino.

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