Riposi colf e badanti, come gestire l’orario di lavoro senza errori

Claudio Garau

29/03/2023

29/03/2023 - 22:04

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Ci sono ben precise regole da rispettare in tema di orario di lavoro e di riposi per colf e badanti. Ecco quali sono e ciò che i datori devono rispettare. La distinzione tra conviventi e non.

Riposi colf e badanti, come gestire l’orario di lavoro senza errori

Nel nostro paese colf e badanti sono lavoratrici molto diffuse. Le maggiori differenze tra colf e badante attengono alla tipologia di servizio offerto e al fattore dell’eventuale convivenza.
La colf si occupa delle classiche incombenze quotidiane legate all’abitazione familiare, come la pulizia e le commissioni, mentre la badante è colei che assiste una persona del nucleo familiare.

Una colf o badante può lavorare come convivente o non convivente. Nel primo caso, la donna vive insieme alla famiglia per cui lavora e fornisce assistenza anche in presenza di bisogni immediati, come per esempio la necessità di accudire una persona anziana in modo urgente. Nel secondo caso, invece, la lavoratrice lavora solo per alcune ore al giorno, senza soggiornare nella casa del datore di lavoro.

E proprio una distinzione fondamentale che bisogna aver ben presente per gestire l’orario di lavoro colf e badanti senza errori è quella relativa alla tipologia di lavoratrice domestica: infatti vi sono regole specifiche per coloro che lavorano in regime di convivenza, distinte da quelle applicate a chi lavora senza convivere nell’abitazione in cui svolge le faccende domestiche o si occupa di una persona che ha bisogno di cure.

Il punto di riferimento sarà, in ogni caso, quanto previsto dal Ccnl colf e badanti, e delle sue disposizioni ci occuperemo dunque di seguito. I dettagli.

Orari di lavoro di colf e badanti: durata normale, limiti e distinzione tra conviventi e non conviventi

Il contratto collettivo nazionale di settore non indica un limite minimo di orario di lavoro per colf e badanti ma pone un’indicazione fondamentale circa il limite massimo. In particolare l’art. 14 del Ccnl specifica che la durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti con un massimo di:

  • 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi. Per i contratti di convivenza di norma si indicano perciò 10 ore di lavoro dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato;
  • 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori in regime di non convivenza.

Di questi ultimi parleremo più avanti, mentre ora ci concentreremo su coloro che lavorano in regime di convivenza. Questi sono dipendenti che, sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro, acquisiscono il diritto di avvalersi dell’abitazione del datore come residenza. Come abbiamo appena visto, ad essi si può applicare un orario di lavoro fino a ben 54 ore settimanali, e ciò costituisce una deroga nel Ccnl rispetto alla durata media valevole per la quasi totalità dei lavoratori dipendenti (di cui al d.lgs. n. 66/2003 in tema di organizzazione dell’orario di lavoro).

Pausa pasto

Precisiamo subito anche che, alla colf o badante tenuta al rispetto di un orario di lavoro giornaliero uguale o maggiore delle 6 ore e nel caso sia concordata la presenza continuativa in abitazione, spetta comunque il tempo necessario per la pausa pasto, oppure, in sua mancanza, un’indennità corrispondente al suo valore convenzionale.

Il Ccnl di settore, all’art. 14, fissa anche che il tempo utile alla fruizione del pasto, poiché trascorso senza compiere prestazioni lavorative, sarà fatto oggetto di accordo tra le parti e non sarà pagato. Anche questo è un dettaglio che i datori di lavoro domestico faranno bene a ricordare per gestire l’orario di lavoro nel modo corretto.

Riposi colf e badanti in regime di convivenza

Come indica l’art. 14 comma 4 Ccnl colf e badanti, la lavoratrice o il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Il testo in particolare specifica che se l’orario di lavoro giornaliero non è del tutto compreso tra le ore 6 e le ore 14 o tra le ore 14 e le ore 22, la persona alle dipendenze del datore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, di solito nelle ore pomeridiane e non al di sotto delle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Nell’ambito di questo periodo di riposo il lavoratore potrà uscire dalla casa del datore di lavoro, fatta salva comunque la destinazione di detta pausa all’effettivo recupero delle energie psicofisiche.

Questo è un dettaglio che non tutti i datori di lavoro domestico ricordano ma che faranno bene a tener presente, per gestire correttamente orari e riposi di colf e badanti.

Per quanto attiene ai riposi settimanali, è sempre il contratto collettivo a fare chiarezza a riguardo e a indicare - all’art. 13 relativo al riposo settimanale - che ai lavoratori conviventi è assegnato, in via generale, un riposo nella giornata della domenica pari a 24 ore, cui si sommano altre 12 ore da sfruttare in qualsiasi altro giorno della settimana, ovviamente su accordo tra colf o badante e datore stesso. Quest’ultimo dovrà dunque ricordare che, per i lavoratori conviventi, esistono anche queste ulteriori 12 ore di riposo, cui la badante o colf avrà diritto. Solitamente queste ore sono concordate nella giornata del sabato.

C’è una sola eccezione alla regola del riposo completo domenicale: ai lavoratori che hanno una fede religiosa da celebrarsi in una giornata differente dalla domenica, il Ccnl garantisce la possibilità di accordarsi diversamente con il loro datore di lavoro.

Lavoro notturno ed ulteriori precisazioni sulle deroghe ai riposi

Il contratto collettivo colf e badanti indica all’art. 14 comma 6 un’altra importante regola, che il datore di lavoro deve conoscere per gestire al meglio orari e riposi della colf o badante. Si dispone infatti che il lavoro notturno sarà quello prestato tra le ore 22 e le ore 6, e che sarà retribuito - se ordinario - con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria.

In ipotesi di lavoro soltanto notturno (presenza o assistenza), il massimo di ore settimanali è comunque 54, di solito 9 dal lunedì al sabato con la domenica libera. Ricordiamo anche che i rapporti di assistenza o presenza esclusivamente notturna si gestiscono come contratti di convivenza, anche laddove colf o badante rimanga durante il giorno nella sua abitazione e dunque non in quella del datore di lavoro. Ecco perché nelle tabelle ufficiali delle paghe per i lavoratori notturni è indicata soltanto una paga mensile e non oraria.

Attenzione inoltre perché il Ccnl colf e badanti non vieta la possibilità di una prestazione di lavoro nelle 12 ore di riposo suddette, la quale però deve essere compensata con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%. Per quanto riguarda invece il riposo domenicale pari a 24 ore, questo è irrinunciabile ma - in ipotesi sia chiesta eccezionalmente la prestazione alla colf o badante - questo riposo non goduto dovrà esserlo nella giornata subito successiva, mentre le ore lavorate di domenica devono essere maggiorate del 60%. Così dispone il comma 3 dell’art. 13 del contratto collettivo.

Orario di lavoro e riposi colf e badanti non conviventi: chiarimenti

Veniamo a questo punto alla disciplina in tema di orari e riposi per colf e badanti non conviventi, ovvero coloro che abitano altrove e si recano presso la casa indicata dal datore di lavoro per svolgere le faccende domestiche o accudire chi ha bisogno di assistenza. Si tratta delle cosiddette colf e badanti ’a ore’.

Interessante rimarcare che anche per questi lavoratori assunti per lavorare un predeterminato e concordato numero di ore alla settimana, non sussiste alcun limite minimo di orario alla settimana. Questo vuol dire che teoricamente un lavoratore potrà svolgere attività di lavoro anche per poche ore nell’arco dei 7 giorni.

Anche i lavoratori non conviventi possono contare su 24 ore di riposo di domenica mentre, per quanto riguarda le prestazioni notturne di cura alla persona, esse potranno essere discontinue sia per una persona autosufficiente che non, e al personale non convivente dovrà essere corrisposta la prima colazione, la cena, e una sistemazione per la notte.

Non solo. All’art. 11 del Ccnl si dispone che è possibile anche avere necessità di assumere un lavoratore soltanto per assicurare una presenza notturna tra le ore 21.00 e le ore 8.00, con adeguato versamento della retribuzione così come specificato nel contratto collettivo.

Il caso del lavoro straordinario colf e badanti

All’art. 15 Ccnl colf e badanti si indica che al lavoratore può essere richiesta una prestazione di lavoro straordinario oltre l’orario di lavoro concordato, ma questo non deve pregiudicare il diritto al riposo. Il contratto collettivo nazionale include perciò anche lo straordinario - tranne l’ipotesi del differente accordo che comporti un corrispondente riposo compensativo - che viene pagato con la retribuzione globale di fatto oraria così aumentata:

  • del 25%, se svolto dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
  • del 60%, se svolto di domenica o in una festività nell’ambito di cui dovrebbe essere rispettato il completo riposo.

Per i lavoratori non conviventi, le ore che superano le 40 e fino alle ore 44 alla settimana, a condizione che siano eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%. In ogni caso per quanto attiene alle regole in tema di retribuzione, rinviamo a quanto previsto nel Ccnl, testo in cui il datore troverà tutti i dettagli e alla nostra guida aggiornata sui pagamenti.

Il datore di lavoro deve altresì ricordare che le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, tranne i casi di emergenza o specifiche necessità impreviste.

Festività nazionali ed infrasettimanali

Sempre in tema di corretta gestione dell’orario di lavoro e dei riposi, il datore non dovrà dimenticare che sono considerate festive le giornate riconosciute come tali dalla legge. Esse in particolare sono le seguenti:

  • primo gennaio;
  • 6 gennaio;
  • lunedì di Pasqua;
  • 25 aprile;
  • primo maggio;
  • 2 giugno;
  • 15 agosto;
  • primo novembre;
  • 8 dicembre;
  • 25 e 26 dicembre;
  • S. Patrono.

In queste giornate dovrà essere rispettato il completo riposo, fermo restando il dovere di versare la normale retribuzione.

All’art. 16 Ccnl colf e badanti si precisa altresì che, per il rapporto ad ore le citate festività saranno retribuite sulla scorta della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario di lavoro settimanale. In particolare le festività da pagare sono tutte quelle comprese nel periodo interessato, al di là del fatto che in dette giornate fosse prevista, o meno, la prestazione della colf o badante.

In ipotesi di prestazione lavorativa spetta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. Inoltre, nelle circostanze di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il dipendente avrà diritto al recupero del riposo in differente giornata o, alternativamente, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Ricordiamo infine che oltre a fare diretto riferimento a quanto previsto nel Ccnl colf e badanti, il datore di lavoro che intende gestire con correttezza orario di lavoro e riposi della lavoratrice (o del lavoratore), potrà servirsi di uno degli utili software ad hoc in commercio, appositamente ideati per aiutare chi si serve di queste prestazioni a non commettere errori.

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