La disciplina della successione al figlio deceduto opera diversamente a seconda che sia presente o meno un testamento. Analizziamo le norme in cui figurano, tra i successori, i genitori del de cuius.
Il codice civile prevede una disciplina precisa e particolareggiata per stabilire a chi spetta l’eredità alla morte di una persona.
Il legislatore ha previsto due diverse ipotesi: il testamento, ovvero l’atto giuridico mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone delle proprie volontà per quando non sarà più in vita, e quella in cui il defunto non ha lasciato alcuna disposizione.
Oggi questa seconda possibilità si è rivelata piuttosto frequente, dato che in molti ritengono non necessario fare testamento, essendo soddisfatti della disciplina e della tutela dell’ordinamento.
Vediamo insieme quali sono le regole per la divisione dell’eredità in caso di successione al figlio deceduto, in assenza e in presenza di testamento.
In quali casi subentrano i genitori come eredi?
Se non c’è testamento, come si divide l’eredità alla morte di un figlio?
La successione al figlio deceduto, in assenza di testamento, è disciplinata secondo le regole della successione legittima. Il legislatore, attraverso questa forma di successione, dimostra di privilegiare la solidarietà derivante dal vincolo naturale della famiglia.
Le due ipotesi sono:
- se il figlio defunto ha dei discendenti essi concorrono solo con il coniuge, escludendo gli ascendenti;
- se invece non ci sono discendenti e c’è solo il coniuge, questi concorre assieme agli ascendenti.
L’art. 568 del Codice civile così recita:
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Questo vuol dire che se il figlio muore senza lasciare discendenti, fratelli o sorelle, a lui succedono:
- i genitori (legittimi, di figli legittimati e di figli adottivi minorenni) in parti uguali;
- oppure l’unico genitore rimasto.
Successione dei genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
L’art. 571 del Codice civile prevede poi il «Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle».
Se con un genitore o entrambi concorrono fratelli o sorelle germani (ovvero quelli nati dagli stessi genitori) tutti sono ammessi per capi (quote uguali) a succedere, ma la quota spettante ai genitori non può essere inferiore alla metà.
Questo cosa vuol dire?
- se all’eredità concorrono due genitori e un fratello/sorella germani (nati dagli stessi genitori) spetterà 1/3 a ciascuno;
- se invece concorrono un genitore e un fratello/sorella germano, l’eredità spetterà 1/2 per ciascuno;
- se un genitore concorre con più fratelli/sorelle germani allora l’eredità andrà così divisa: 1/2 al genitore e 1/2 in parti uguali tra i vari fratelli/sorelle germani. I fratelli unilaterali, se concorrono con i germani hanno diritto a 1/2 della quota spettante ai primi.
Se poi entrambi i genitori non vogliono o non possono succedere, ma vi sono ascendenti, a quelli più prossimi va la quota che sarebbe spettata a un genitore in mancanza dell’altro, nei modi previsti dall’art 569 c.c.
Successione al figlio defunto coniugato
Specifichiamo prima di tutto che, la presenza del coniuge in vita non esclude dall’eredità i genitori del defunto.
Come previsto dall’art. 582 c.c., se il coniuge del defunto senza prole, concorre con gli ascendenti legittimi (genitori in primis), fratelli e sorelle (anche unilaterali) o con entrambi, a questi:
«[...] sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità».
Questo vuol dire che:
- il coniuge avrà diritto ai 2/3 dell’eredità;
- agli ascendenti, fratelli e sorelle, secondo quanto previsto dall’art. 571, sarà devoluto 1/3 dell’eredità;
- salvo il diritto degli ascendenti a 1/4 dell’eredità, secondo quanto previsto dall’art 544 c.c. che disciplina la successione dei legittimari.
Facciamo un esempio pratico. Supponendo di avere un valore patrimoniale di € 200.000 da dividere tra coniuge, due genitori e due fratelli:
- al coniuge spetteranno € 133.333, pari ai 2/3 più il diritto di abitazione,
- ai due genitori invece spetterà 1/4 dell’eredità, ovvero € 50.000, da dividere metà ciascuno (€ 25.000);
- ai fratelli spetterà il residuo da dividere a metà pari a € 16.667 da dividere a metà (€ 8,333).
Quando c’è un testamento come si divide l’eredità?
In caso di morte del figlio che abbia redatto testamento, la legge prevede che debbano applicarsi le regole della successione dei legittimari soggetti ai quali, il nostro ordinamento giuridico garantisce una tutela particolare attraverso il riconoscimento di una quota intangibile dell’eredità.
L’art. 536 c.c. prevede che sono eredi legittimari:
- il coniuge;
- i figli legittimati, adottivi, naturali e i loro discendenti;
- gli ascendenti legittimi.
Anche in questo caso, visto che l’oggetto in esame è la successione dei genitori al figlio defunto, le norme del Codice civile che qui interessano sono fondamentalmente due, ovvero l’art 538 c.c. e l’art 544 c.c.
Vediamoli nello specifico:
L’art 538 c.c.prevede che:
"Se chi muore non lascia figli (legittimi né naturali) ma ascendenti (legittimi), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569."
Tornando al nostro esempio: se il figlio defunto ha fatto testamento, ai due genitori rimasti o all’unico sopravvissuto spetta comunque 1/3 dell’eredità.
Per cui se il patrimonio è pari a € 200.000 la quota è di € 66.660.
L’art 544 c.c. dispone, invece, che:
"Quando chi muore non lascia (né) figli (legittimi né figli naturali), ma ascendenti (legittimi) e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, e agli ascendenti 1/4 quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva a essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569."
La quota di riserva per gli ascendenti va divisa tra linea materna e paterna. Se però, gli ascendenti delle due linee non sono dello stesso grado, la quota intera spetta all’ascendente più prossimo.
Se quindi al figlio, coniugato e senza figli, succedono la moglie e i genitori o uno solo di essi, ai genitori (1/2 per ciascuno) o a quello rimasto, spetta la quota legittima riservata agli ascendenti ossia 1/4, mentre alla moglie andrà la metà del patrimonio.
Possiamo riassumere schematicamente quanto detto in questo modo.
In mancanza di testamento:
- in assenza di altri eredi, i genitori o l’unico genitore sono eredi universali: a essi quindi spetta l’intero patrimonio;
- se, oltre ai genitori, è in vita anche il coniuge, ai genitori spetta 1/3 del patrimonio in parti uguali, mentre i restanti 2/3 vanno al marito o alla moglie superstite;
- se, oltre ai genitori, sono in vita il coniuge e i fratelli e le sorelle del defunto, ai genitori e ai fratelli e sorelle spetta 1/3 dell’eredità diviso per parti uguali.
Se è presente il testamento:
- se, oltre ai genitori, è in vita il coniuge del defunto ma non i figli, ai genitori va 1/4 dell’eredità (al coniuge invece va la metà, mentre la residua parte può essere lasciato a chi si vuole);
- se ci sono solo i genitori del defunto, in assenza quindi di figli e coniuge, ai genitori vanno i 2/3 dell’eredità.
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