La Legge 27 maggio 1949, numero 260 stabilisce all’articolo 2 che sono considerati giorni festivi, ai fini retributivi e di gestione dei rapporti di lavoro, le seguenti ricorrenze:
- Tutte le domeniche;
- Il primo giorno dell’anno;
- 6 gennaio (Epifania);
- 25 aprile (Liberazione);
- Lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.
Ulteriori festività (ad esempio il Santo Patrono) possono essere previste dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).
La regola generale è quella per cui, nel corso dei giorni festivi citati, il dipendente:
- Ha diritto a non svolgere la prestazione lavorativa, percependo comunque la retribuzione;
- Può legittimamente rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa senza perdere quote di retribuzione.
Lo svolgimento della prestazione nel corso delle festività è ammesso esclusivamente previo specifico accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente. Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Risposta ad Interpello del 10 luglio 2009 numero 60 l’accordo tra le parti per lo svolgimento della prestazione nel corso delle festività può essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.
Dal punto di vista economico, le somme da inserire in busta paga a titolo di festività variano in funzione di numerose variabili, tra cui:
- Festività goduta o, al contrario, lavorata;
- Tipo di retribuzione spettante al dipendente, se trattasi di paga oraria o mensilizzata.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Quali sono le festività in busta paga e quanto vengono pagate?
Retribuzione oraria o mensilizzata
Gli effetti in cedolino dei giorni festivi variano, come anticipato, in ragione del tipo di retribuzione applicata al dipendente. A tal proposito si distingue tra:
- Dipendenti con retribuzione oraria (cosiddetti «pagati ad ore» o a «paga oraria») i quali ricevono un compenso ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria per le ore di lavoro o di assenza retribuita totalizzate nel singolo mese;
- Dipendenti con retribuzione fissa mensile (cosiddetti «mensilizzati») i quali ricevono un compenso lordo calcolato a prescindere dalle ore lavorate nel singolo mese, eccezion fatta per assenze non retribuite e prestazioni di lavoro straordinario / supplementare.
Festività goduta
I lavoratori «mensilizzati», in caso di festività goduta, non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo, dal momento che la retribuzione lorda fissa mensile si considera già comprensiva delle somme spettanti per le festività non lavorate nel corso dell’anno.
Nei confronti dei «mensilizzati» il compenso a titolo di festività non goduta è indicato in busta paga esclusivamente a titolo figurativo, senza incidere sul calcolo del netto.
Al contrario, i dipendenti «pagati ad ore» hanno diritto ad un compenso in busta paga che, a differenza dei «mensilizzati», concorre alla formazione del netto. Il calcolo dell’importo, per i dipendenti con settimana lavorativa su sei giorni, avviene moltiplicando la retribuzione oraria per 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno. Di conseguenza, se il full-time corrisponde a 40 ore settimanali, mentre la retribuzione oraria si attesta a 10,50 euro lordi, il compenso per festività goduta ammonta a: [10,50 * (40/6)] = 70,00 euro.
Per i dipendenti con orario distribuito su cinque giorni il calcolo del compenso è identico a quello appena descritto, eccezion fatta per l’orario a tempo pieno da dividersi per 5, anziché 6:
[10,50 * (40/5)] = 84,00 euro
Festività lavorata
Nelle ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa il dipendente ha diritto, oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente (importo figurativo per i «mensilizzati» e compenso per i «pagati ad ore»), a, in alternativa:
- Erogazione della retribuzione giornaliera / oraria maggiorata delle percentuali previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (Ccnl) a titolo di straordinario / supplementare;
- Riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo, se è previsto il riposo compensativo in altra giornata.
La scelta su quale trattamento economico applicare in cedolino, in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, spetta al datore di lavoro eventualmente in ragione di quella che è la prassi interna.
Le somme che compensano il lavoro festivo sono, tanto per i «mensilizzati» quanto per i «pagati ad ore», indicate in cedolino paga e influenzano il calcolo del netto da liquidare.
Festività non goduta
Nei casi di festività cadenti di domenica il dipendente ha diritto ad un compenso in busta paga, tanto nelle ipotesi di lavoratori «mensilizzati» che di «pagati ad ore». La somma in parola ha la funzione di compensare il disagio subito dal lavoratore privato della possibilità di assentarsi per la giornata festiva.
Ai lavoratori «mensilizzati» spetta, oltre al normale stipendio mensile, un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione. Quest’ultima si determina dividendo il compenso lordo per il divisore giornaliero (ad esempio 26). Ipotizziamo che la retribuzione lorda sia pari ad euro 2.050,00 e che il divisore giornaliero sia 26.
In tal caso, per la festività goduta spetta la seguente somma:
2.050,00 / 26 = 78,84 euro lordi.
Laddove le festività non godute nello stesso mese siano due o più la formula è:
(Retribuzione lorda mensile / divisore giornaliero) * n° giorni festività non godute nel mese.
Da ultimo, per i dipendenti «pagati ad ore» spetta la normale retribuzione ragguagliata:
- A 1/6 dell’orario settimanale, in caso di settimana lunga su 6 giorni lavorativi;
- A 1/5 dell’orario settimanale, in caso di settimana corta su 5 giorni lavorativi;
calcolata come nelle ipotesi di festività godute (non lavorate).
Indicazione in busta paga e nel LUL
Le somme riconosciute a titolo di festività, siano esse figurative o concorrenti alla determinazione del netto, devono essere indicate nel cedolino paga, da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso e nel Libro Unico del Lavoro, documento obbligatorio da esibire su richiesta degli organi ispettivi e altresì da stampare entro la fine del mese successivo quello di competenza.
Natura delle somme corrisposte per festività
Eccezion fatta per i casi di festività goduta dal dipendente «mensilizzato» (importo figurativo) tutte le altre somme riconosciute per i giorni festivi sono a tutti gli effetti imponibili ai fini del calcolo:
- Dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;
- Delle ritenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) a carico del dipendente;
- Delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF a carico del dipendente.