Permessi Legge 104 alle Forze dell’Ordine: chiarimenti del TAR del Lazio

Antonio Cosenza

26 Novembre 2019 - 11:00

condividi

Legge 104, permessi negati ai militari: il TAR del Lazio fa chiarezza. Ecco quando il rifiuto è legittimo (e quando non lo è).

Permessi Legge 104 alle Forze dell’Ordine: chiarimenti del TAR del Lazio

Permessi Legge 104 e Forze dell’Ordine: importanti chiarimenti del TAR del Lazio che in queste ultime ore ha preso in esame il ricorso presentato da un Caporal Maggiore dell’Esercito italiano che si è visto respingere dal Ministero della Difesa l’istanza per il riconoscimento dei permessi mensili riconosciuti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

Il tema dei permessi 104 è molto dibattuto, specialmente nella Pubblica Amministrazione: non sono rari, infatti, i casi di dipendenti che si approfittano di questo importante diritto, utilizzando i giorni di permesso per assentarsi dal lavoro per i motivi più disparati. Non per questo, però, l’amministrazione di competenza può rifiutare il riconoscimento dei permessi Legge 104 senza che il diniego abbia fondamento nella normativa vigente.

È quanto contestato al Ministero della Difesa dal tribunale amministrativo laziale, il quale ha accolto il ricorso presentato dal Caporal Maggiore dell’Esercito sottolineando che le motivazioni allegate al rifiuto non sussistono; vediamo per quale motivo facendo chiarezza su quando l’amministrazione di competenza può rifiutare la concessione dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 a coloro che assistono un familiare disabile.

Permessi Legge 104 rifiutati dal Ministero della Difesa: ecco perché

Per capire meglio quanto precisato dal TAR del Lazio è importante fare un passo indietro e vedere per quale motivo il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di riconoscimento dei permessi 104 al Caporal Maggiore ricorrente.

Questo ha presentato l’istanza per assolvere all’assistenza della propria nonna affetta da un grave handicap; secondo l’amministrazione competente, però, dal momento che esistono altri familiari, precisamente due figli e un nipote, che essendo residenti in località vicine non sono impossibilitati a fornire la dovuta assistenza (nonostante siano lavorativamente impegnati), non sussiste l’elemento di essenzialità della presenza del militare per assicurare l’assistenza al portatore di handicap.

Motivo per cui il Ministero della Difesa ha respinto la richiesta dei permessi, attribuendo così agli altri familiari l’onere di assistere la donna disabile.

A tal proposito l’amministrazione ha argomentato sottolineando anche le conseguenze “fortemente penalizzanti” a livello di impiego che avrebbe una tale concessione.

Motivazioni che però non appaiono idonee a supportare questo rifiuto, come rilevato dal TAR del Lazio.

Permessi Legge 104 e Forze dell’Ordine: i chiarimenti del tribunale amministrativo

Il TAR del Lazio ha ricordato che l’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 non richiede più l’esclusività dell’assistenza; semplicemente, ai fini del riconoscimento del diritto, è sufficiente dimostrare che lo stesso beneficio, per la stessa persona portatrice di handicap, non sia già stato riconosciuto ad un altro lavoratore.

Non è possibile, quindi, respingere la richiesta solo per il fatto che ci sono altri parenti che potrebbero prendersi cura della persona.

Allo stesso tempo, neppure le criticità amministrative possono essere causa di rifiuto: un’eventuale condivisione di questo tipo, infatti, varrebbe a legittimare un diniego dell’Amministrazione per qualsiasi istanza di riconoscimento del suddetto diritto.

Il TAR del Lazio ha contestato all’amministrazione il fatto che il rifiuto risulta essere “astrattamente desunto da previsioni normative”. Non esistono infatti ragioni di interesse pubblico ostative alla concessione dei permessi mensili richiesti; ecco perché il ricorso presentato dal Caporal Maggiore è stato accolto.

Argomenti

Iscriviti a Money.it