Se la domanda di pensione si presenta tramite Caf e patronati, sull’assegno grava la quota sindacale ogni mese, per sempre. Ma si può revocare alzando l’importo della pensione, ecco come fare.
Sulla pensione che si percepisce potrebbe gravare la quota sindacale, una sorta di tassa nascosta che erode tutti i mesi l’assegno previdenziale, ma che può essere revocata. Cerchiamo di capire di cosa si tratta.
I pensionati neanche se ne accorgono, nella maggior parte dei casi, ma su tutte le pensioni chieste tramite un Caf grava la quota sindacale. Quando ci si reca a un Caf per presentare domanda di pensione, solitamente l’addetto chiede la firma della delega sindacale, una sorta di iscrizione che graverà, poi sulla pensione tutti i mesi.
Con la delega sindacale il pensionato (ma anche il lavoratore) autorizza il sindacato a rappresentarlo e lo autorizza a effettuare una trattenuta sulla pensione (o sullo stipendio nel caso di un lavoratore) per pagare la quota associativa. Nel caso della pensione, in presenza di una delega sindacale, l’Inps versa il contributo direttamente al sindacato. Per sempre. O finché il pensionato non revoca la delega sindacale che ha sottoscritto.
La maggior parte dei pensionati neanche si accorge di versare la trattenuta sindacale perché ha un importo abbastanza contenuto e, tranne rari casi, il cedolino della pensione non viene consultato. Soprattutto da quando l’Inps non lo invia più a casa e per stamparlo o visionarlo è necessario collegarsi al portale dell’istituto.
Di fatto, quindi, quasi tutti i pensionati versano la trattenuta sindacale. Perché l’iscrizione resta attiva e si paga senza saperlo.
Trattenuta sindacale, a quanto ammonta?
Le trattenute sindacali si calcolano in percentuale sulla prestazione che si riceve e che si richiede tramite il Caf/sindacato. Solitamente quando la delega sindacale si sottoscrive con la presentazione della domanda di pensione, la trattenuta è comunicata dall’Inps nel prospetto di liquidazione della prestazione.
Se, invece, in corso di erogazione il trattamento previdenziale si cambia destinatario della delega è lo stesso istituto che ne dà comunicazione al pensionato. Se si cambia sindacato dopo la liquidazione della pensione, infatti, si potrebbe sottoscrivere un’altra delega cambiando il destinatario della quota sindacale.
Per quanto riguarda l’ammontare sul sito dell’Inps si legge che l’importo della trattenuta sindacale è pari al:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Per fare un esempio pratico su una pensione di 600 euro la quota sindacale avrà un peso di 3 euro al mese (lo 0,5%). Su una pensione di 1.000 euro l’importo della quota sindacale è di 4 euro (0,4%). Per una pensione di 2.000 euro la trattenuta è pari a 7 euro al mese.
Sembrano importi piccoli, ma se si considera che sono per sempre, il sindacato potrebbe ricevere queste quote anche per venti anni senza che il pensionato presenti una revoca, e in questo caso si tratta di cifre abbastanza interessanti.
La trattenuta sindacale può essere revocata
Anche se la trattenuta sindacale è applicata sulla pensione, può essere facilmente disdetta. Per prima cosa, però, è bene accertarsi che la stessa sia presente sul proprio trattamento e per farlo basta consultare il proprio cedolino di pensione.
Basta prendere quello di una mensilità qualsiasi e si potrà controllare se c’è un importo in negativo (oltre ovviamente alle eventuali tasse) proprio sotto la voce “trattenuta sindacale”.
Prima di effettuare la revoca della delega sindacale, però, è bene tenere presente che molto spesso questa piccola somma trattenuta sulla pensione dà diritto a servizi gratuiti da parte del Caf. Come ad esempio alla compilazione del 730 (o gratuitamente o a un prezzo scontato perché si è tesserati) o alla compilazione dell’F24 per l’Imu.
In ogni caso per disdire l’applicazione della trattenuta si può inviare una comunicazione all’Inps online. Basta accedere al proprio profilo del sito dell’istituto (con credenziali Spid, Cie o Cns) nel servizio apposito chiamato “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici”. A questo punto sarà necessario scegliere la voce “Revoca Delega esistente” se ne risultasse attiva qualcuna.
La revoca richiesta decorrerà dal mese successivo ma l’interruzione della trattenuta avviene solo in 4 mesi dell’anno:
- dal 1 aprile (per revoche ricevute dal 16 dicembre dell’anno precedente al 15 marzo);
- dal 1 luglio (per revoche ricevute dal 16 marzo al 15 giugno);
- dal 1 ottobre (per revoche ricevute dal 16 giugno al 15 settembre);
- dal 1 gennaio dell’anno successivo (per revoche ricevute dal 16 settembre al 15 dicembre dell’anno precedente).
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