Nuove regole per il cumulo tra attività lavorativa e assegno mensile in caso i pensionamento anticipato. Dalla Cassazione avvertono: «Non va restituita tutta la pensione percepita in un anno».
Segui Money.it su Google Aggiungici alle fonti preferite per vedere più spesso le nostre notizie nei risultati di ricerca.
Negli ultimi anni non sono mancate le opzioni di pensionamento anticipato, con le quali i governi hanno reso più flessibili le regole fissate dalla legge Fornero. Ne sono un esempio Quota 100 e Quota 103, entrambe vincolate a un requisito contributivo particolarmente elevato - 38 anni nel primo caso, 41 anni nel secondo - e al divieto di cumulo con i redditi da lavoro.
In particolare, quest’ultimo vincolo è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, tra cui una delle più importanti è arrivata proprio nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, infatti, ha ribaltato la regola secondo cui la ripresa di un’attività lavorativa negli anni di anticipo della pensione può comportare la restituzione dell’intero importo percepito nello stesso anno.
Una regola nata per fare in modo che i pensionamenti anticipati potessero favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro, ma che, applicata alla lettera, ha determinato situazioni quasi paradossali: pensionati che, per uno o due giorni di lavoro e guadagni di poche centinaia di euro, si sono ritrovati a dover restituire migliaia di euro all’Inps.
Queste situazioni sono più volte finite davanti ai giudici, che hanno spesso dato ragione ai pensionati, stabilendo che la sanzione della restituzione deve essere commisurata alla gravità del fatto. Un conto, infatti, è essere assunti a tempo indeterminato o avviare un’attività strutturata come lavoratore autonomo, un altro è svolgere pochi giorni di lavoro.
Ecco quindi la sentenza che potrebbe finalmente fissare un principio chiaro, capace di influenzare anche le scelte future, qualora i governi volessero prevedere ancora vincoli al cumulo tra redditi da lavoro e pensione: come spiegato nella sentenza n. 26864, pubblicata il 14 ottobre, la richiesta di restituzione deve riguardare solo quanto effettivamente guadagnato con l’attività lavorativa.
leggi anche
Pensioni, la guida per andarci a 61 anni di età
Quanto deve restituire di pensione chi lavora negli anni di anticipo?
Per comprendere meglio l’importanza della decisione dei giudici della Cassazione è bene fare un passo indietro e approfondire quanto previsto dalla regola originaria, applicata tanto a Quota 100 quanto alle successive Quota 102 e Quota 103.
L’idea di fondo è che consentire il pensionamento in anticipo ha sì un costo per lo Stato, ma al tempo stesso potrebbe favorire il ricambio generazionale e nuovi ingressi nel mercato del lavoro, mantenendo così l’equilibrio tra contribuzione e pensioni necessario per la sostenibilità del sistema previdenziale. È per questo che, per coloro che accedono a queste misure, è stato fissato un divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensione, almeno fino al compimento dei 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia.
In caso di violazione del divieto - fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale con redditi fino a 5.000 euro lordi l’anno - scatta una sanzione molto severa: niente pensione nell’anno solare in cui si è svolta l’attività, con l’obbligo di restituire anche quanto già percepito.
Una regola che ha portato l’Inps, in questi anni, a chiedere indietro migliaia di euro, indipendentemente dal guadagno ottenuto: a essere determinante, infatti, era la sola esistenza del rapporto di lavoro, non l’importo percepito.
La nuova regola fissata dalla Cassazione
Con la sentenza n. 26864 del 2026, la suddetta regola potrebbe cambiare per sempre.
Nell’analizzare la situazione di un lavoratore la cui attività era stata qualificata anche nei precedenti gradi di giudizio come una collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), i giudici hanno confermato l’applicazione della misura sanzionatoria della restituzione, contestandone però l’entità.
Tenendo conto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2025, la Cassazione è tornata sui propri passi: se in passato aveva avallato il recupero dell’intera pensione annuale, questa volta i giudici hanno stabilito che l’importo da restituire deve corrispondere solo a quanto effettivamente guadagnato con l’attività lavorativa.
Chi, ad esempio, percepisce 20.000 euro di pensione e guadagna 500 euro con un’attività lavorativa non deve quindi restituire tutti i 20.000 euro, ma soltanto 500 euro. In questo modo, la somma tra il reddito da lavoro e la pensione rimasta dopo la restituzione non supera l’importo della pensione calcolato dall’Inps in fase di liquidazione dell’assegno.
Un principio che adesso potrebbe consolidarsi attraverso nuove pronunce e al quale anche l’Inps potrebbe uniformarsi, rivedendo i criteri con cui determina le somme da recuperare nei confronti dei pensionati che hanno violato il divieto di cumulo. Se questo orientamento trovasse conferma, quindi, aver svolto pochi giorni di lavoro non comporterebbe più la restituzione di un intero anno di pensione, ma un recupero commisurato al reddito effettivamente percepito.
Commenti
1Ai miei tempi, il motto era «lavorare per vivere», non «lavorare per restituire». Speriamo che la Cassazione abbia messo un po’ di buon senso in questa storia!