Pensione estere, i dipendenti pubblici hanno meno vantaggi fiscali. Le convenzioni contro le doppie imposizioni limitano le agevolazioni fiscali previste da molti Paesi.
Spesso si è soliti considerare i dipendenti pubblici una categoria “agevolata”, ma basta approfondire alcuni aspetti per rendersi conto che non è propriamente così.
Fermo restando il valore della garanzia di un posto fisso, oggi non mancano casi in cui gli stipendi nel pubblico sono più bassi rispetto a quelli del settore privato, specialmente nelle professioni più qualificate. Le differenze, però, emergono soprattutto quando si lascia il lavoro: da una parte c’è chi deve attendere anni prima di ricevere la liquidazione, che per i dipendenti privati arriva invece quasi nell’immediato; dall’altra, chi intende trasferirsi all’estero deve fare i conti con regole meno favorevoli.
Come più volte spiegato, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana e dalle convenzioni internazionali, è possibile trasferire la residenza all’estero e fare in modo che la pensione sia tassata secondo le regole fiscali del Paese di destinazione. Una possibilità che consente di beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali e che ha reso alcuni Stati particolarmente attrattivi per i pensionati italiani.
Non per tutti, però. Per gli ex dipendenti pubblici la gamma dei Paesi nei quali questa opportunità può essere sfruttata è molto più ristretta, a causa di limitazioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Una disparità contestata da tempo dai sindacati di categoria, che chiedono di garantire a tutti i pensionati le stesse possibilità di scelta.
Ma quali sono le ragioni di questa esclusione? E come funziona oggi il regime fiscale delle pensioni dei dipendenti pubblici che si trasferiscono all’estero? Facciamo chiarezza.
Pensione all’estero, le differenze tra privati e pubblici
Oggi chi ha maturato una pensione in Italia in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, autonomo o professionista può scegliere se restare nel nostro Paese oppure trasferirsi all’estero. In molti casi, il vantaggio consiste nel fatto che la pensione liquidata dall’Inps viene tassata soltanto nel Paese in cui si trasferisce la residenza, a condizione che quest’ultima sia effettiva e che si risieda all’estero per almeno 183 giorni nell’anno.
Si tratta di una possibilità molto importante per chi cerca regole più convenienti nella trasformazione della pensione dal lordo al netto che negli anni ha spinto tanti pensionati italiani a trasferirsi in Portogallo, dove tuttavia il regime fiscale non è più favorevole come in passato, ma anche in Tunisia, Grecia o Cipro.
Naturalmente non vale sempre, in quanto alcune convenzioni prevedono una tassazione concorrente, soglie di esenzione oppure ritenute applicate in Italia. Tuttavia, per un pensionato del settore privato esiste una platea piuttosto ampia di Paesi nei quali il trasferimento può portare a un trattamento fiscale più favorevole.
La situazione cambia quando la pensione deriva da un impiego alle dipendenze dello Stato: è il caso, ad esempio, di molti ex dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle Forze Armate, delle Forze di polizia, della scuola e della sanità pubblica.
In questo caso le convenzioni fiscali seguono di regola un principio diverso: la pensione pubblica è imponibile nello Stato che la eroga. Nel caso di un trattamento riconducibile alla gestione pubblica italiana, quindi, è l’Italia a mantenere il potere di tassarlo.
Esistono però delle eccezioni, in quanto gli ex dipendenti pubblici italiani possono beneficiare della detassazione in Italia trasferendo la propria residenza fiscale in Australia, Cile, Senegal o Tunisia. Sono gli unici quattro Paesi nei quali, secondo le convenzioni oggi in vigore, anche la pensione pubblica può essere tassata in base alle regole previste dallo Stato di destinazione.
Le ragioni dell’esclusione
Va detto, comunque, che non si tratta di una penalizzazione introdotta dall’Inps, ma dell’effetto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questi accordi, infatti, distinguono le pensioni legate a un rapporto di lavoro privato da quelle pagate in conseguenza di un servizio reso allo Stato.
La logica è che lo Stato continui a tassare le somme corrisposte ai propri ex dipendenti, anche quando questi scelgono di trascorrere la pensione all’estero. Una regola che limita molto la libertà di pianificazione fiscale dei pensionati pubblici rispetto a quella di chi ha svolto la carriera nel privato.
Per questo, mentre un ex lavoratore privato può valutare diversi Paesi anche in base alla tassazione della pensione, un ex dipendente pubblico deve prima verificare se la convenzione consente effettivamente di spostare l’imposizione fuori dall’Italia.
La regola può cambiare?
Da anni i sindacati del pubblico impiego chiedono che anche gli ex dipendenti pubblici possano beneficiare delle stesse opportunità fiscali riconosciute, in molti casi, ai pensionati provenienti dal settore privato.
L’obiettivo è superare una distinzione che, pur fondata sulla natura pubblica del rapporto di lavoro svolto, finisce per ridurre sensibilmente la libertà di scelta di chi decide di trascorrere la pensione all’estero.
A oggi, però, non sembra esserci un confronto politico aperto su questo tema. Del resto, non basterebbe una modifica della normativa italiana: il principio deriva dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte con i singoli Paesi.
Per ampliare le possibilità per i pensionati pubblici sarebbe quindi necessario riaprire e rinegoziare gli accordi bilaterali interessati, intervenendo sulle disposizioni che attribuiscono all’Italia il potere di tassare le pensioni legate al servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche. Un percorso complesso, che tra l’altro richiede l’intesa dell’altro Stato.