Quanto costa e come ottenere la licenza alcolici? Ecco come funziona e le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo.
Nel mondo della ristorazione, del commercio e del turismo, la vendita di bevande alcoliche è ormai diventata una parte integrante dell’esperienza proposta ai clienti. Che si tratti di un bar di quartiere, di un’enoteca, di un agriturismo o di un piccolo shop online, è bene sapere che chi vende o serve alcolici deve rispettare una serie di regole precise. Tra queste, una delle più importanti è rappresentata dall’obbligo di ottenere la licenza UTF o UTIF, ovvero l’autorizzazione necessaria per poter detenere, vendere o somministrare prodotti alcolici nel rispetto delle norme fiscali e sanitarie. Si tratta di un adempimento spesso sottovalutato, ma fondamentale.
Basti pensare che la mancanza di questa licenza può comportare sanzioni economiche, sospensioni dell’attività e perfino l’impossibilità di proseguire il commercio. Nel 2025, con la riforma delle accise introdotta dal Decreto Legislativo n. 43/2025, alcune procedure sono state semplificate, soprattutto per gli esercizi di vendita al minuto, ma l’autorizzazione rimane fondamentale per determinate attività. Vediamo allora nel dettaglio cosa comporta, chi deve richiederla, come ottenerla, quanto costa e quali novità sono state introdotte.
Cos’è l’UTIF, la licenza per la vendita degli alcolici
La licenza UTF, in passato meglio nota come UTIF, è l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, che consente di vendere, somministrare o produrre bevande alcoliche soggette ad accisa. Questa autorizzazione, infatti, certifica che l’attività rispetta le norme fiscali in materia di accise, dogane e tracciabilità dei prodotti.
Con la riforma del 2025, comunque, le regole sono state semplificate. Per alcune attività di vendita al minuto la licenza può essere sostituita da una semplice comunicazione al SUAP. Tuttavia l’autorizzazione non è stata eliminata del tutto e le modalità di adempimento dipendono dal tipo di attività e dai quantitativi di alcolici trattati.
È bene ricordare che il Decreto Legislativo n. 504/1995, noto come Testo unico delle accise, costituisce la normativa di base sulle accise e sulle procedure fiscali per la produzione, vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Il Decreto Legislativo n. 43/2025, quindi, non sostituisce il 504/1995, ma lo aggiorna e lo integra, introducendo modifiche e semplificazioni, in particolare per gli esercizi di vendita al dettaglio e le comunicazioni digitali al SUAP. In altre parole, il Decreto Legislativo 504/1995 resta il quadro normativo principale, mentre il Decreto Legislativo 43/2025 aggiunge regole aggiornate e strumenti più semplici per adempiere agli obblighi fiscali.
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Normativa di riferimento: ecco quando è obbligatoria la licenza (e per chi)
L’obbligo di richiedere la licenza per la vendita o la somministrazione di alcolici trova fondamento nel Decreto Legislativo 504 del 1995, in particolare dall’articolo 29, che prevede la denuncia fiscale per chi produce, detiene o commercia bevande soggette ad accisa.
La riforma del 2025 ha aggiornato e semplificato alcune procedure, in particolare per le vendite al dettaglio, senza eliminare del tutto l’obbligo di autorizzazione. In particolare per i negozi e le piccole attività di vendita al minuto, in base alle nuove regole, spesso basta una comunicazione al SUAP invece della licenza doganale completa, semplificando gli adempimenti burocratici.
Obbligo di licenza UTF
Entrando nei dettagli devono ottenere la licenza completa rilasciata dall’ADM:
- produttori di bevande alcoliche (birrifici, distillerie, cantine, sidrerie, liquorifici);
- imbottigliatori, confezionatori o trasformatori di alcolici;
- grossisti e intermediari nel commercio di alcolici o bevande soggette ad accisa;
- depositi fiscali e magazzini di stoccaggio di alcolici;
- laboratori artigianali che producono bevande alcoliche per la vendita;
- stabilimenti che impiegano o manipolano alcol etilico per fini commerciali.
Obbligo di comunicazione semplificata
Per i piccoli esercizi di vendita o somministrazione, la riforma 2025 ha introdotto una procedura semplificata. Ovvero non serve più la licenza UTF tradizionale, ma basta una comunicazione al SUAP, che viene automaticamente trasmessa all’ADM. Rientrano in questa categoria:
- Bar, pub, caffè, birrerie e locali di intrattenimento;
- Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, agriturismi;
- Alberghi, B&B, resort e strutture ricettive che servono alcolici ai clienti;
- Enoteche, wine bar e punti vendita con mescita;
- Supermercati, minimarket e negozi alimentari che vendono vino o birra confezionata;
- E-commerce di bevande alcoliche con vendita diretta al consumatore finale.
Categorie escluse
Non rientrano nell’obbligo, invece, le seguenti categorie:
- Farmacie, erboristerie e profumerie che utilizzano alcol solo come componente di prodotti cosmetici o medicinali;
- Aziende chimiche o industriali che impiegano alcol etilico denaturato come reagente o solvente, senza commercializzarlo come bevanda.
Come ottenere la licenza di vendita alcolici?
Per vendere, somministrare o produrre bevande alcoliche in Italia è necessario ottenere un’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa autorizzazione, comunemente nota come licenza UTF, certifica che l’attività rispetta la normativa in materia di accise e tracciabilità dei prodotti alcolici.
Con la riforma delle accise introdotta dal D.Lgs. n. 43/2025, la procedura è stata semplificata e in gran parte digitalizzata. La nuova normativa distingue infatti tra:
- operatori professionali o industriali, che producono, imbottigliano o commerciano all’ingrosso bevande alcoliche, e che continuano a dover richiedere la licenza UTF completa all’ADM;
- esercenti al dettaglio o di somministrazione (bar, ristoranti, agriturismi, negozi, e-commerce di vino o birra), per i quali è sufficiente una comunicazione semplificata al SUAP del Comune, integrata nella SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Questa distinzione ha l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici per le piccole imprese, garantendo al tempo stesso il controllo fiscale e la tracciabilità dei prodotti. In entrambi i casi l’autorizzazione deve essere ottenuta prima dell’avvio dell’attività, pena sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la sospensione dell’esercizio commerciale.
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A chi richiederla e come
La richiesta va presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territoriale di competenza, ossia quello della provincia o del comune dove si trova l’attività commerciale o produttiva. È fortemente consigliata la modalità telematica, accessibile con SPID o CNS, attraverso il portale ADM o tramite PEC. In alternativa è ancora possibile consegnare la domanda in formato cartaceo direttamente all’ufficio territoriale.
Molti uffici mettono a disposizione modelli standard scaricabili dal portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dal sito della propria Regione o Camera di Commercio. Non è obbligatorio usare un modulo prestabilito, ma è importante che nella richiesta siano indicate tutte le informazioni richieste, come dati anagrafici, sede, attività svolta, tipologia di bevande trattate e dichiarazione di assenza di precedenti per reati fiscali o di frode in materia di alcol.
Per gli esercenti al dettaglio che rientrano nel regime semplificato, quali bar, ristoranti, negozi, è sufficiente presentare la comunicazione al SUAP del Comune. Questa comunicazione, parte integrante della SCIA commerciale o di somministrazione, viene trasmessa automaticamente all’ADM, che ne prende atto ai fini delle accise. In questo modo non è necessario richiedere una licenza separata, ma l’attività risulta comunque regolarmente autorizzata alla vendita o somministrazione di bevande alcoliche.
Documenti necessari
Alla domanda per la licenza UTF vanno allegati i seguenti documenti aggiornati:
- documento di identità del titolare o del rappresentante legale in corso di validità;
- copia della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o della SCIA alimentare, a seconda del tipo di attività;
- visura camerale aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio;
- due marche da bollo da 16 euro: una per la richiesta e una per il rilascio della licenza;
- eventuali planimetrie o autorizzazioni comunali, se richieste in base alla tipologia di locale, come ad esempio depositi, distillerie, laboratori.
Dopo la consegna, l’ufficio ADM rilascia una ricevuta provvisoria, che deve essere conservata e mostrata in caso di controlli fino al rilascio definitivo della licenza. Per i soggetti in regime semplificato SUAP, inoltre, molti di questi dati vengono trasmessi automaticamente al momento della presentazione della SCIA.
Termini e scadenza
La licenza UTF non ha scadenza. Una volta ottenuta, infatti, resta valida finché l’attività rimane operativa e non subisce modifiche sostanziali. Non sono previsti rinnovi annuali o tasse periodiche per mantenerla attiva.
Tuttavia è obbligatorio comunicare tempestivamente all’ADM eventuali variazioni, come il cambio di sede o trasferimento del locale; variazione della ragione sociale o del titolare; sospensione o cessazione dell’attività. In questi casi occorre presentare una nuova comunicazione o, se necessario, una nuova richiesta di licenza.
I costi della licenza degli alcolici
Ottenere la licenza UTF, o effettuare la comunicazione semplificata, nei casi previsti, comporta costi contenuti, ma variabili in base alla tipologia di attività. Per le attività soggette a licenza completa, come produttori, imbottigliatori, grossisti e depositi fiscali, restano in vigore i diritti di bollo e gli eventuali diritti di segreteria previsti dagli uffici territoriali ADM:
- due marche da bollo da 16 euro: una per la domanda e una per il rilascio della licenza;
- contributo annuale di esercizio, dovuto solo per alcune categorie, quali depositi o stabilimenti di lavorazione, generalmente compreso tra 33 euro e 260 euro a seconda del volume d’affari e della tipologia di struttura;
- eventuali spese tecniche o perizie, nei casi in cui siano richieste verifiche o planimetrie dei locali.
Per le attività in regime semplificato, quali bar, ristoranti, enoteche, agriturismi, negozi o e-commerce, non è più richiesta la licenza UTF tradizionale. È sufficiente la comunicazione al SUAP contestuale alla SCIA commerciale o alimentare. In questi casi gli unici costi previsti sono:
- diritti SUAP o diritti comunali, che variano a seconda del Comune. In media oscillano tra 20 euro e 50 euro;
- marca da bollo da 16 euro per la presentazione della SCIA, ove prevista.
Non sono invece previsti canoni o rinnovi annuali. Sia la licenza UTF sia la comunicazione semplificata, infatti, restano valide a tempo indeterminato, salvo modifiche sostanziali dell’attività, come trasferimento di sede, cambio di titolare, variazione di ragione sociale, ampliamento dei locali.
Per restare aggiornati è sempre consigliabile consultare il portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ovvero SUAP, del proprio Comune, per verificare importi e modalità locali di pagamento.
Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo
La mancata richiesta della licenza UTF o l’omissione della comunicazione semplificata al SUAP comporta sanzioni amministrative anche pesanti.
In base al D.Lgs. 504/1995, come aggiornato dal D.Lgs. 43/2025, chi esercita la vendita, la somministrazione o la produzione di bevande alcoliche senza l’autorizzazione o comunicazione dovuta è soggetto a una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Inoltre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può disporre:
- la sospensione immediata dell’attività, fino alla regolarizzazione della posizione;
- la confisca dei prodotti detenuti senza titolo autorizzativo, nei casi più gravi;
- la revoca della licenza o dell’autorizzazione, in caso di recidiva o di violazioni fiscali ripetute.
Per le imprese che presentano comunicazioni incomplete o irregolari, la normativa prevede un sistema di ravvedimento operoso, che consente di sanare la posizione entro 30 giorni dalla notifica, pagando una sanzione ridotta, in genere pari a un terzo del minimo. È importante ricordare che la mancanza dell’autorizzazione non riguarda solo la vendita al dettaglio, ma anche la detenzione e il trasporto di bevande alcoliche soggette ad accisa senza la relativa copertura fiscale.
Per ulteriori informazioni sugli importi, procedure e diritto annuale si consiglia di consultare le informazioni disponibili presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre alle relative circolari ufficiali. Rispettare quest’obbligo, d’altronde, è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire la piena conformità fiscale e amministrativa dell’impresa.
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