La legittima difesa in Italia tutela abbastanza la cittadinanza? Ecco cosa prevede davvero la legge e quali sono i comportamenti vietati.
La legittima difesa è uno degli istituti giuridici più spinosi in Italia, infatti sono tantissimi i cittadini che temono di avere poca tutela in questo senso. Anzi, buona parte degli italiani è fermamente convinta che ladri e criminali godano di una tutela speciale e immeritata rispetto alle vittime dei reati, soprattutto in tema di furti e rapine.
In effetti, la giurisprudenza è ricca di condanne per eccesso di legittima difesa e perfino per tentato omicidio (se non quando omicidio), proprio quando l’esecutore invocava di aver agito per difendersi. In ultimo, la conferma della condanna di Mario Roggero a una pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione (in primo grado) per l’omicidio di due rapinatori, nonostante sia stato giudicato successivamente alla riforma dedicata alla legittima difesa del 2019 promossa dal ministro Salvini. Quest’ultimo, come sappiamo, sta invocando alla grazia per il gioielliere, ritenendo la difesa «sempre legittima».
Da un lato, questa affermazione si può anche considerare veritiera, in quanto la difesa è sempre legittima e quando non lo è non si tratta di difesa (ma di aggressione, vendetta e così via). D’altro canto, tuttavia, la parola difesa è troppo generica perché il suo significato nel parlare comune possa combaciare con quello penalmente rilevante. Il Codice penale distingue appunto la difesa legittima, quella che risponde ai requisiti di legge che garantiscono il confine tra la tutela e la sostituzione alla giustizia. E di fatto, la giurisprudenza conta anche svariati casi in cui la legittima difesa è stata riconosciuta, con assoluzioni o anche archiviazioni, perfino in caso di morte degli autori del reato.
Ecco come funziona la legittima difesa in Italia, cosa si può fare e cosa no.
Legittima difesa in Italia, cosa prevede la legge
La legittima difesa è disciplinata dall’articolo 52 del Codice penale come condizione di non punibilità. Nel dettaglio, non può e non deve essere punito chi commette un reato per:
esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
I principi sono quindi i seguenti:
- la necessità, ovvero la mancanza di altri mezzi e modi per evitare il danno;
- la minaccia a un diritto proprio o di altre persone;
- l’attualità del pericolo, che non deve essere né futuro né passato;
- l’ingiustizia dell’offesa, contraria ai precetti di legge (ma non necessariamente esercitata con violenza);
- la proporzionalità tra difesa e offesa.
Questi punti possono apparire semplici, ma lasciano spazio a diverse interpretazioni. Il tema della proporzionalità è fra i più dibattuti nelle aule di tribunale, dato che si muove su diversi confronti:
- i mezzi;
- i beni giuridici coinvolti;
- il male minacciato e quello commesso dalla vittima.
Non è affatto semplice valutare questo concetto, che richiede di volta in volta un’attenta analisi dei fatti e delle circostanze da parte dei giudici. Il Codice penale, però, stabilisce anche che in alcuni casi la proporzionalità sussiste sempre.
In particolare, la difesa è da considerarsi proporzionata in presenza di una violazione di domicilio, quando esercitata da un soggetto legittimato (come il proprietario):
- per difendere l’incolumità propria o altrui;
- per difendere beni propri o altrui, ma solo in assenza di desistenza (interruzione dell’azione criminosa) e in pericolo di aggressione.
In ogni caso, la legittima difesa può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, anche con armi, purché legittimamente detenute. Il concetto di domicilio, in questo caso, si estende a ogni luogo in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale, professionale o commerciale. La normativa, peraltro, ammette sempre come legittima difesa le azioni per respingere le intrusioni, purché la minaccia avvenga con violenza o minaccia (di uso d’armi o altri mezzi di coazione fisica).
I comportamenti vietati e quelli permessi
La mera illustrazione del concetto di legittima difesa nel nostro ordinamento non è sufficiente a creare un decalogo di comportamenti corretti o scorretti e gli stessi principi di legge sono soggetti a molte variabili interpretative a seconda delle circostanze. Nonostante ciò, è possibile fare delle distinzioni generiche per capire come comportarsi e in che misura è lecito difendersi.
Intanto, si pone particolare attenzione all’uso di armi proprie o di fortuna. Nel primo caso, deve sempre trattarsi di armi possedute in modo legittimo (con regolare porto d’armi). Per le armi di fortuna, invece, sussiste comunque il rispetto della proporzionalità rispetto all’offesa, ma non trattandosi di armi da fuoco è più semplice ridurre eventuali lesioni a quanto necessario per interrompere l’aggressione.
Non si può uccidere a meno che non sia l’unico modo per difendersi a propria volta dall’uccisione (o difendere un’altra persona, anche sconosciuta). Non si può agire in via preventiva, per paura di subire in futuro un determinato fatto (nemmeno se la paura è in qualche modo fondata da minacce o similari) e non si può agire per vendetta, cioè dopo che l’offesa si è verificata.
Non si può agire contro l’aggressore se quest’ultimo ha interrotto l’azione criminosa o sta fuggendo e non si può aggredire l’altro quando ci sono valide alternative non offensive per difendersi. Per esempio, non è legittima la difesa quando sarebbe stata possibile la fuga in base al rapporto con gli interessi in campo (per esempio la possibilità effettiva di riuscire a salvarsi, problemi di salute che impediscano la corsa e così via).
Si può agire per legittima difesa quando il pericolo è attuale e grave ma anche quando viene semplicemente così percepito, in base a una valutazione errata ma fondata su fatti obbiettivi. Per esempio, chi subisce una rapina con una pistola finta può verosimilmente temere che l’arma sia vera e tutelarsi di conseguenza.
Non è possibile giustificarsi con la legittima difesa quando il pericolo è stato personalmente provocato, a meno che ci sia un eccesso ingiusto. È emblematico il caso di una rissa, in cui non c’è legittima difesa a meno che uno dei soggetti coinvolti tiri fuori improvvisamente un’arma e l’altro faccia lo stesso per difendersi.
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Anche conoscendo le regole e verificandone l’applicazione potrebbe comunque sembrare che l’istituto della legittima difesa sia troppo debole per tutelare la cittadinanza. È però il modo, costituzionalmente orientato, in cui tali criteri vengono verificati e applicati a fare la differenza in questo senso. Vengono valutate tutte le circostanze utili a capire se il soggetto che ritiene (o comunque adduce) di essersi difeso ha agito in modo proporzionale e necessario, tenendo conto dei mezzi a disposizione per valutare il pericolo, dello scuotimento morale, della lucidità mostrata (o meno) in tale circostanza e così via.
Non a caso la legge riconosce l’eccesso colposo di legittima difesa, quando involontariamente si eccede nella proporzionalità rispetto al danno subito o all’attualità del pericolo. L’eccesso colposo consiste in un errore di valutazione che poteva essere evitato ma non corrisponde a volontà del soggetto, pur non essendo dovuto a circostanze oggettive. Il riconoscimento di tale circostanza consente l’applicazione della pena prevista per il delitto colposo, se presente, quindi in misura significativamente ridotta.
L’eccesso non è neanche punito nel caso in cui derivi dalla salvaguardia del domicilio, nei termini sopra enunciati, oppure in stato di grave turbamento. Ecco perché nella valutazione bisogna considerare molteplici elementi utili, compresa la condotta complessiva del cittadino, l’eventuale familiarità con le armi, lo stato psicofisico e così via. Ne consegue che il cittadino costretto dalle circostanze a difendersi che agisce in modo misurato al pericolo percepito non è svantaggiato, per così dire, come neppure quello che non aveva gli strumenti e la lucidità necessari a una valutazione corretta.
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