In arrivo migliaia di lettere dal Fisco agli autonomi per le dichiarazioni 2023, cosa fare

Patrizia Del Pidio

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Lettere di compliance via PEC alle partite IVA. Come verificare le fatture contestate nel Cassetto Fiscale, inviare le giustificazioni o ravvedersi.

In arrivo migliaia di lettere dal Fisco agli autonomi per le dichiarazioni 2023, cosa fare

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L’Agenzia delle Entrate ha avviato a ottobre 2026 una massiccia campagna di controlli che prevede l’invio di migliaia di lettere di compliance via PEC alle partite IVA. Al centro delle verifiche ci sono le anomalie e gli scostamenti sui redditi del 2023, emersi dall’incrocio tra le fatture elettroniche (e corrispettivi telematici) e quanto effettivamente dichiarato nel modello Redditi 2024.

Il provvedimento specifico che dà il via a questa massiccia ondata di controlli e regola le modalità di invio di queste comunicazioni è il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 271072 del 5 ottobre 2026.

Cosa stabilisce il provvedimento

Il provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che l’incrocio dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici per il periodo d’imposta 2023 con i dati contenuti nel Modello Redditi presentato nel 2024.

Sono interessati dai controlli imprese e professionisti, oltre i contribuenti in regime forfettario. Per l’invio delle lettere di compliance si utilizzerà come mezzo prioritario la PEC, ma i dettagli informativi potranno essere consultati anche nel Cassetto Fiscale del contribuente.

Cosa viene contestato nella lettera di compliance?

L’Agenzia delle Entrate nelle missive contesta fatture e corrispettivi telematici che non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi, in tutto o in parte. L’algoritmo del Fisco mette a confronto i due enormi database per verificare se sono state emesse fatture e scontrini per un determinato valore che non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi, in cui è stato indicato un ricavo inferiore.

I quadri della dichiarazione dei redditi che sono controllati, nel particolare, sono

  • il Quadro LM per i contribuenti forfettari;
  • il Quadro RG per le imprese in regime semplificato;
  • il Quadro RF per le imprese in regime ordinario.

Ricevere la lettera non equivale a una condanna o a una multa automatica. Molto spesso lo scarto matematico è giustificabile (ad esempio: fatture stornate con note di variazione, fatture duplicate per errore, regimi di cassa in cui la fattura è emessa nel 2023 ma pagata nel 2024, o particolari esclusioni dalla base imponibile).

Per questo motivo il Fisco invia un allegato di dettaglio (consultabile nel proprio Cassetto Fiscale sotto la voce «L’Agenzia scrive») con l’elenco esatto delle fatture o dei corrispettivi che secondo i suoi calcoli mancano all’appello, così da permettere al contribuente di fare una verifica incrociata con il commercialista.

Cosa deve fare chi riceve la lettera?

Una volta ricevuta la lettera di compliance, il contribuente ha due vie da percorrere:

  • se non sono stati commessi errori giustificare lo scostamento;
  • se l’errore sussiste, regolarizzare la posizione con ravvedimento operoso.

Se il contribuente ritiene che il Fisco abbia sbagliato i calcoli o se lo scostamento dipende da fattori che il l’Agenzia delle Entrate non può conoscere (fatture duplicate, note di variazione, ad esempio) può difendersi tramite il commercialista. In questo caso bisogna inviare prove documentali che dimostrino che non c’è stato errore.

Per inviare la documentazione usare sempre i canali telematici indicati nella missiva, senza rispondere alla PEC.

Se, invece, il contribuente si accorge che l’amministrazione tributaria ha ragione e sono presenti errori od omissioni, può sanare la posizione pagando il dovuto. Grazie al ravvedimento operoso si potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Per provvedere è necessario presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute con relativi interessi e sanzioni ridotte.

Mai ignorare la lettera dell’Agenzia delle Entrate

Una cosa da non fare assolutamente è ignorare la lettera di compliance: se non si risponde con le prove documentali o regolarizzando la posizione, l’Agenzia delle Entrate procederà con le attività di controllo formale e accertamento. In questo caso si perde il diritto alle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso. Le modifiche introdotte dalla recente riforma fiscale consentono il ravvedimento anche nelle fasi successive (es. alla notifica dello «schema di atto»), ma con riduzioni sanzionatorie progressivamente molto meno vantaggiose (un sesto o un quarto del minimo a seconda dei casi), facendo lievitare il costo del conto da pagare

La lettera di compliance (o invito all’adempimento spontaneo) non è un atto impositivo definitivo e non è autonomamente impugnabile davanti a un giudice tributario. Di conseguenza, se si decide di non rispondere, l’importo indicato dal Fisco non diventa automaticamente un debito iscritto a ruolo.

Se, invece, si decide di non rispondere pur avendo ragione, l’anomalia non scompare, ma si perde l’opportunità di archiviare la pratica a costo zero in autotutela.

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