La retribuzione riconosciuta ai lavoratori dipendenti a fronte dello svolgimento dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale dedotta nel contratto di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse) può concretizzarsi non solo nelle note erogazioni in denaro ma altresì nel riconoscimento di beni e servizi (anche se prodotti dallo stesso datore di lavoro).
Nel momento in cui l’azienda garantisce beni e servizi ai dipendenti si parla di «compensi in natura» proprio per distinguerli dal netto in busta che, in quanto tale, rappresenta invece un «compenso in denaro».
In virtù del principio di omnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) il reddito di lavoro dipendente «è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 51, sono soggetti a tassazione anche i compensi in natura.
Lo stesso TUIR, tuttavia, in deroga al principio dell’assoggettamento delle somme in parola ad Irpef e relative addizionali, prevede una serie di deroghe, tali da rendere vantaggioso il ricorso a questo tipo di beni e servizi in favore dei lavoratori dipendenti. Ci riferiamo in particolare ai cosiddetti «beni e servizi di modico valore», per i quali opera un regime di detassazione, governato dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.
A questo punto sorge tuttavia il dubbio se la normativa fiscale di favore opera anche nelle situazioni in cui i compensi in natura vengono riconosciuti soltanto a determinati lavoratori e non a tutti. Analizziamo la questione in dettaglio, partendo con il descrivere la detassazione di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Fringe benefits ad un lavoratore (e non a tutti), quando è possibile?
Beni e servizi di modico valore
Tra le disposizioni fiscali di favore riguardanti i compensi in natura rientra quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR. Nello specifico, sono esclusi da tassazione il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a lire 500.000, corrispondenti a 258,23 euro.
Nel caso in cui si superi la soglia citata il valore dei beni e servizi concorre interamente a formare il reddito soggetto ad imposizione fiscale.
La descritta soglia di detassazione deve comunque intendersi:
- Riferita a tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente, anche se nell’ambito di rapporti di lavoro diversi;
- Assunta per intero, con la conseguenza che non si può operare un riproporzionamento della soglia se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore al periodo (anno) d’imposta.
Cosa cambia nel 2024?
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, tuttavia, l’articolo 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2023 numero 213 (Manovra 2024) ha ritoccato in aumento la soglia di detassazione. Di conseguenza, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, entro il limite complessivo di:
- 1.000,00 euro, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- 2.000,00 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, nonché i figli adottivi o affidati (l’agevolazione maggiorata è riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e / o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi; se i genitori si accordano per attribuire l’intera detrazione per i figli a carico a uno solo, per esempio a colui che possiede il reddito più elevato, l’agevolazione spetta a entrambi).
Con riguardo al secondo punto si precisa che la soglia maggiorata di detassazione a 2.000,00 euro spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente non beneficia della detrazione fiscale per figli a carico, in quanto percettore dell’Assegno Unico Universale.
Nel limite di 1.000,00 / 2.000,00 euro rientrano altresì le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per:
- Pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- Spese legate all’affitto della prima casa;
- Interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Si precisa da ultimo che, in virtù del cosiddetto «principio di cassa allargato», beneficiano delle soglie di 1.000,00 / 2.000,00 euro anche le somme riconosciute entro il 12 gennaio 2025 per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese legate al contratto di locazione dell’abitazione principale, nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Fringe benefits a singoli dipendenti, spetta la detassazione?
Una volta descritte le caratteristiche dell’agevolazione fiscale per i beni e servizi di modico valore, compresa la soglia maggiorata per il periodo d’imposta 2024, è necessario chiedersi se la stessa agevolazione opera anche in caso di riconoscimento dei compensi in natura non a tutti i lavoratori bensì soltanto ad alcuni di essi.
La risposta è sì, dal momento che i compensi in natura possono, a seconda delle scelte aziendali, essere:
- Generali, se attribuiti a determinate categorie di lavoratori;
- Speciali, se riconosciuti soltanto ad alcuni dipendenti.
La stessa denominazione «fringe benefits» individua proprio i compensi in natura assicurati a determinati dipendenti che, in quanto tali, assumono la natura di vantaggi accessori alla semplice retribuzione in denaro.
Al pari di quanto avviene ad esempio per determinate somme aggiuntive ai minimi definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato, si pensi ai superminimi, i fringe benefits possono essere riconosciuti per le ragioni più disparate, ad esempio:
- Natura delle mansioni svolte dal dipendente;
- Bagaglio professionale e competenze del lavoratore.
In definitiva, nel rispetto di quelli che sono i limiti imposti dal TUIR o dalla normativa speciale (Manovra 2024), la detassazione sui fringe benefits opera altresì in caso di riconoscimento degli stessi a taluni dipendenti e non a tutti. Si consiglia comunque, nelle ipotesi di assegnazione dei compensi in natura, di trasmettere un’apposita comunicazione scritta al lavoratore / i interessato / i.