Per anni, in molte aziende, la regola non scritta è stata questa: si assume, si mette il lavoratore al suo posto e il corso sulla sicurezza si fa con calma, «tanto ci sono 60 giorni». Quella finestra non c’è più. Con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha detto ai propri ispettori come comportarsi davanti a un neoassunto che non ha ancora completato la formazione obbligatoria, e il riferimento ai 60 giorni sparisce dai verbali. Il metro, da ora, è un altro: la formazione va avviata al momento dell’assunzione e, secondo le indicazioni date agli ispettori, conclusa nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni.
La nota, firmata dal direttore centrale del coordinamento giuridico Aniello Pisanti, recepisce un parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (prot. n. 11396, della stessa data) e aggiorna su questo punto la circolare INL n. 3/2021. Riguarda chiunque assuma personale dipendente: dal piccolo artigiano alla catena della grande distribuzione, con una regola a parte per bar, ristoranti e alberghi.
Da dove nasceva l’equivoco dei 60 giorni
Il punto di partenza è l’articolo 37, comma 4, del Testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008): la formazione e, dove previsto, l’addestramento specifico vanno fatti «in occasione» della costituzione del rapporto di lavoro, o dell’inizio dell’utilizzazione nel caso di lavoratori in somministrazione. Non dopo.
Il vecchio Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva però una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione. Secondo l’Ispettorato quella clausola è stata letta, nella pratica, come la facoltà di rinviare anche l’inizio della formazione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) l’ha eliminata, e qualifica formazione e addestramento come attività propedeutiche all’impiego del lavoratore.
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Cosa verifica l’ispettore nei primi 30 giorni
Qui sta la parte più concreta della nota. Se l’accesso ispettivo avviene entro trenta giorni dall’assunzione (o dall’inizio della somministrazione) e il datore non ha ancora attestati di formazione da mostrare, l’ispettore non deve chiudere subito con una contestazione. Deve prima chiedere documenti che provino che il percorso è stato almeno avviato, quelle che l’INL chiama «azioni propedeutiche».
L’elenco, dichiaratamente non esaustivo, comprende:
- le comunicazioni con l’ente formatore per prenotare i corsi, via PEC o con un altro mezzo che garantisca la data certa;
- la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico prevista dall’articolo 37, comma 12, del Testo unico;
- gli scambi con il docente, quando è l’azienda stessa a organizzare i corsi secondo l’Accordo 59/CSR;
- le interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione della formazione.
Solo se il datore non riesce a esibire né attestati né alcuno di questi documenti scatta la violazione dell’articolo 37, comma 1, con verbale di contravvenzione e prescrizione. Il dettaglio della data certa non è secondario: la nota chiede comunicazioni tracciabili, quindi nella pratica conviene che la prenotazione abbia una data verificabile e anteriore al controllo.
Prescrizione e sospensione: il nuovo metro è di 30 giorni
Quando l’ispettore emette la prescrizione (articolo 20 del d.lgs. 758/1994), il termine concesso per mettersi in regola non può superare il tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi e, comunque, la formazione deve concludersi entro 30 giorni dall’assunzione. Per dimostrare di aver ottemperato servono gli attestati: la semplice iscrizione, in questo caso, non è sufficiente.
Diverso il caso della sospensione dell’attività per lavoro irregolare, prevista dall’articolo 14 del Testo unico. Per ottenere la revoca non basta regolarizzare il contratto dei lavoratori trovati senza assunzione: vanno sistemati anche gli obblighi di salute e sicurezza, cioè formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. Qui l’INL si accontenta di meno, perché è sufficiente la documentazione che prova la prenotazione di corsi programmati per concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dall’assunzione. Il vecchio riferimento ai 60 giorni contenuto nella circolare 3/2021 va quindi, nelle parole della nota, «attualizzato» in questi termini. Sui rischi complessivi per chi impiega personale in nero, compresa la sospensione, rimandiamo all’approfondimento sulle sanzioni del lavoro nero.
Per i contratti più brevi di 30 giorni la nota chiede che la formazione si chiuda in tempi coerenti con la durata del rapporto: un’assunzione di due settimane non può contare su un mese di tolleranza.
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Bar, ristoranti e alberghi: la deroga riguarda solo la fine del corso
Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (quelli dell’articolo 5 della legge 287/1991) e per le imprese turistico-ricettive vale una regola scritta in legge. L’articolo 1-bis del decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, stabilisce che formazione ed eventuale addestramento specifico «si concludono entro trenta giorni» dalla costituzione del rapporto, motivando la scelta con il basso livello di rischio e le modalità del servizio.
L’Ispettorato precisa però il perimetro. La deroga tocca soltanto il completamento del percorso: l’avvio resta dovuto al momento dell’assunzione. Il cameriere stagionale può quindi lavorare mentre il corso è in svolgimento, ma il corso deve essere partito, e finito entro il trentesimo giorno.
La differenza con le altre imprese sta nella fonte del termine. Per bar, ristoranti e alberghi i 30 giorni per completare la formazione sono scritti in una legge. Per tutti gli altri datori la regola resta quella dell’articolo 37, comma 4 (formazione all’assunzione), e i 30 giorni sono il limite operativo che l’INL indica ai propri ispettori quando prescrivono la regolarizzazione o valutano la revoca di una sospensione.
L’informazione resta un obbligo da assolvere subito
C’è infine un punto che la nota tiene a sottolineare, ed è quello che più spesso si confonde con la formazione. L’obbligo di informare i lavoratori sui rischi, sulle procedure di emergenza e sui nominativi delle figure della sicurezza (articolo 36 del d.lgs. 81/2008) non è toccato da nessuna delle tolleranze descritte: il datore può impiegare il lavoratore solo dopo averlo informato.
Per un’azienda che assume, quindi, il controllo pratico si riduce a tre domande. Il neoassunto è stato informato prima di iniziare? Il corso è stato prenotato con una traccia datata? Terminerà entro 30 giorni o, se il contratto è più breve, prima della sua scadenza? Se la risposta a una delle tre è no, il rischio di finire a verbale in caso di controllo è concreto. Chi ha dubbi sull’organizzazione dei corsi può rivolgersi all’Ispettorato territoriale (qui spieghiamo come funziona e come contattare l’Ispettorato del lavoro) o all’organismo paritetico di settore.
| DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro, al proprio RSPP o all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Normative, termini e obblighi possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia. |
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