Il testamento nomina Raffaella Zuccari erede universale. Alla figlia Teresa le quote della Limentra e metà dei diritti d’autore, in sostituzione della legittima.
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Sono emersi i contenuti del testamento con cui Francesco Guccini, morto il 6 agosto a Pavana all’età di 86 anni, ha disposto del proprio patrimonio. Si tratta di un testamento pubblico datato 19 gennaio 2022, registrato l’8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame alla presenza della moglie e della figlia.
Il documento revoca espressamente ogni precedente disposizione e indica Raffaella Zuccari, seconda moglie del cantautore, come erede universale di tutti i beni. Alla figlia Teresa, unica figlia del cantautore, sono lasciate, in sostituzione della legittima, tutte le quote di partecipazione possedute dal padre nella società Limentra Srl e il 50% dei diritti patrimoniali d’autore relativi alla sua attività di cantautore e scrittore. Il restante 50% dei diritti d’autore va alla moglie.
I dettagli del testamento di Francesco Guccini
Teresa Guccini non è stata esclusa dal testamento. Alcuni titoli hanno usato questa formula, ma la figlia riceve due attribuzioni patrimoniali di rilievo, ovvero le quote societarie e metà dei diritti d’autore, oltre ad alcuni oggetti personali. Non è nominata erede, ma è una qualificazione tecnica il cui significato non equivale a essere esclusi.
Teresa non riceve il 50% della Limentra Srl, come pure si è letto. Il testamento le attribuisce tutte le quote di partecipazione che il padre possedeva nella società. Il 50% fa riferimento ai diritti patrimoniali d’autore, che sono divisi a metà tra lei e Raffaella Zuccari.
Il nodo dei due testamenti
L’8 settembre, a Bologna, è stato aperto un testamento del 2015. Quel documento destinava la casa alla moglie e diversi altri beni alla figlia. Nel corso dell’apertura era però emersa l’esistenza di un atto successivo, depositato presso il notaio Luigi Stame, che rimetteva tutto in discussione.
Quell’atto è il testamento pubblico del 19 gennaio 2022, i cui contenuti sono ora noti. Contiene una revoca espressa di ogni disposizione precedente, ed è questa la ragione per cui il testamento del 2015 non produce più alcun effetto.
Il codice civile prevede che un testamento posteriore annulli quello anteriore soltanto per le parti incompatibili, a meno che non contenga una revoca esplicita. Se Guccini si fosse limitato a disporre diversamente su alcuni beni, oggi ci si troverebbe a dover confrontare i due testi riga per riga per capire quali clausole del 2015 fossero sopravvissute.
Cosa va alla moglie
In quanto erede universale, Raffaella Zuccari, sposata da Guccini nel 2011 a Mondolfo, nelle Marche, paese d’origine di lei, subentra nell’intero patrimonio, con l’eccezione di quanto specificamente attribuito alla figlia.
Vi rientrano le due case più identificabili della biografia del cantautore: quella di via Paolo Fabbri 43 a Bologna, che dà il titolo all’album del 1976 e nella quale Guccini risultava residente, e quella di Pavana, sull’Appennino tosco-emiliano, dove era domiciliato e dove è morto. Per nessuna delle due il testamento prevede un lascito specifico alla figlia. Alla moglie spetta inoltre il 50% dei diritti patrimoniali d’autore.
Cosa va alla figlia
A Teresa Guccini vanno le quote della Limentra Srl e la metà dei diritti patrimoniali sull’opera del padre, sia musicale sia letteraria.
C’è poi un passaggio che nel documento compare scritto a penna sotto il testo dattiloscritto. Guccini precisa di voler lasciare alla figlia la chitarra Trameleluc, l’orologio Leonardo da Vinci e l’anello d’oro con le iniziali F e G appartenuto a suo padre. Tre oggetti di valore economico presumibilmente modesto e di valore biografico evidente, aggiunti a mano in calce a un atto notarile.
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Cosa significa «in sostituzione della legittima»
La legge italiana riserva a determinati familiari una quota di patrimonio di cui il testatore non può disporre liberamente: è la cosiddetta legittima. Quando il defunto lascia il coniuge e un solo figlio, l’articolo 542 del codice civile riserva un terzo del patrimonio al coniuge e un terzo al figlio, mentre il restante terzo resta nella libera disponibilità del testatore.
Il legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall’articolo 551, è lo strumento con cui il testatore offre al legittimario beni determinati al posto della sua quota di riserva. Il legittimario si trova davanti a un’alternativa: può accettare il legato, e in tal caso acquista i beni indicati ma perde il diritto di chiedere un supplemento se il loro valore risulta inferiore alla legittima, e soprattutto non assume la qualità di erede. Non partecipa cioè alla divisione del resto del patrimonio e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore di quanto ricevuto. Oppure può rinunciare al legato e chiedere la legittima, cioè agire per ottenere la quota di un terzo che la legge le riserva, eventualmente promuovendo l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile.
La scelta si riduce quindi a un confronto di valori: le quote della Limentra e metà dei diritti d’autore valgono più o meno di un terzo dell’intero patrimonio, comprese le due case? Nessuno, allo stato, può rispondere. Il valore delle partecipazioni societarie non è pubblicamente noto, quello dei diritti d’autore dipende da flussi futuri difficili da stimare e il valore degli immobili non è stato reso pubblico.
La legge, poi, non impone un termine per esercitarla. L’acquisto del legato avviene automaticamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, ma la rinuncia resta possibile; chiunque vi abbia interesse può eventualmente rivolgersi al giudice perché fissi un termine entro cui decidere, mentre l’azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che secondo l’orientamento della Cassazione decorrono dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede istituito.
Cosa manca ancora?
Il testo integrale del testamento non è stato pubblicato, le cronache si basano sui contenuti principali anticipati da Repubblica e Corriere e sul verbale di registrazione.
Restano quindi ignoti alcuni elementi che sarebbero rilevanti per una lettura completa, come l’oggetto sociale e il valore della Limentra Srl, l’eventuale presenza di ulteriori disposizioni e soprattutto se il testatore abbia attribuito alla figlia la facoltà di chiedere un supplemento, clausola che il codice consente e che, se presente, modificherebbe sensibilmente il quadro descritto sopra.
Nessuna delle parti ha finora reso dichiarazioni pubbliche sulle proprie intenzioni.
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