Diritto d’autore e opera collettiva: di cosa si tratta?

Caterina Gastaldi

7 Novembre 2022 - 18:30

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Cos’è un’opera collettiva e chi è l’autore di un lavoro formato in queste specifiche modalità?

Diritto d’autore e opera collettiva: di cosa si tratta?

Nel momento in cui si parla di diritto d’autore immediatamente si pensa a romanzi, quadri, o poesie, o comunque prodotti ideati da un solo creatore. Tuttavia si tratta di un argomento molto più ampio, che va a toccare e proteggere una grande serie di diverse tipologie di opere, alcune delle quali difficilmente create da un solo autore.

Può avvenire però che siano presenti più autori di un’opera, per esempio, questa può essere collettiva, oppure composta. Le opere collettive, in generale, sono quelle create attraverso l’unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi, come nel caso di un’antologia.

Come funziona in questo caso il diritto d’autore, e come si distinguono le opere collettive rispetto a quelle composte?

Cos’è un’opera collettiva

Un’opera collettiva è un lavoro che viene formato con l’unione di lavori o parti di lavori di autori diversi, da confondere con le opere composte. L’unione di queste parti di opere formano una creazione di carattere autonomo. I diversi frammenti vengono riuniti con un determinato scopo da parte di una persona, solitamente per motivi divulgativi o didattici.

Cosa fa parte delle opere collettive, quindi?

Qualsiasi lavoro che sia l’unione di lavori minori, oppure di parti di prodotti di terzi, e che venga creato con un motivo specifico. A rientrare in questa categoria possono essere le enciclopedie, per esempio, oppure i cataloghi delle mostre, ma anche le antologie o i giornali.

A venire indicato come autore di questo tipo di opere è la persona che si è occupata della sua composizione, come può essere il curatore della mostra di cui è stato creato il catalogo. L’utilizzazione dei lavori necessari per la composizione dell’opera collettiva deve essere legittima, quindi con il permesso dei singoli autori.

Nel momento in cui i singoli non esprimono il consenso per quel che riguarda l’utilizzo dei lavori, verrà esclusa la titolarità dei diritti d’autore per il coordinatore del progetto collettivo.

Anche le opere collettive sono tutelate?

La risposta è , anche le opere collettive rientrano nella categoria delle creazioni protette dal diritto d’autore, venendo considerata un’opera originale, sempre a patto che l’utilizzo dei contributi degli altri autori sia legittimo.

In generale, comunque, viene dato per scontato che l’utilizzo dei lavori altrui sia legittimo fino a prova contraria. L’autore dell’opera collettiva, che risulta generalmente l’organizzatore della stessa, si vede quindi riconosciuti i diritti morali a essa legati.

Per quel che riguarda i diritti di utilizzazione economica, invece, sia nella totalità dell’opera, sia nelle sue singole parti, sono solitamente riconosciuti all’editore, tranne che nel caso in cui non siano stati presi accordi diversi. Quindi, pur essendo separati, le opere collettive si vedono riconosciuti entrambe le tipologie di tutela previste dal diritto d’autore.

Diritto d’autore e opere collettive

Cosa accade alle opere utilizzate all’interno dell’opera collettiva? Prima di tutto, è necessario che venga chiesto il permesso a chi di dovere per poterle inserire. In questo momento l’autore della singola opera, o frammento di essa, potrà valutare l’offerta e accettare o rifiutare. Non solo, si ha sempre la possibilità di prendere accordi riguardo l’utilizzo che potrà venire fatto del singolo lavoro una volta inserito nella raccolta.

Per esempio, a seconda di ciò che viene deciso, si potranno mantenere alcuni o tutti i diritti patrimoniali d’autore. Nel caso in cui il proprio lavoro venisse utilizzato senza permessi all’interno di un’opera collettiva, si ha sempre la possibilità di rivendicare la paternità di quanto si è creato e richiedere il risarcimento del danno arrecato.

Il diritto d’autore del lavoro collettivo infatti non va a sostituire quello dei singoli che ne fanno parte, ma viene “affiancato”, permettendo sempre alle parti coinvolte di rivendicare quanto previsto.

Opere collettive e opere composte

Se le opere collettive sono quelle create con uno scopo preciso, dall’unione di frammenti di opere oppure di lavori minori, quali sono le opere composte?

Si tratta di tutti quei prodotti che nascono dall’unione di più lavori creativi indispensabili alla formazione del progetto finito. Nel momento in cui viene eliminato un singolo contributo di un’opera collettiva, questa non cambierà di molto, mentre quando questo accade per un’opera composta, il lavoro finale sarà molto differente, fino anche a essere impossibile da realizzare.

Le opere composte quindi sono meno divisibili, e fanno parte di questa categoria lavori come: film, musical, serie tv, o canzoni. Eliminare, per esempio, la sceneggiatura da un film non permetterà la sua realizzazione, così come accade nel momento in cui si tolgono le canzoni da un musical.

In questo caso i diritti d’autore solitamente vengono gestiti con appositi contratti e quote tra le diverse parti coinvolte. Le differenze tra le opere collettive e quelle composte quindi non è solo di forma, ma anche nella gestione dei diritti a essa collegati.

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