Chi passa la giornata con la maschera di saldatura, in una fonderia o in uno stabilimento che lavora il cobalto per le batterie ha una ragione concreta per segnarsi una data. Il 30 ottobre 2026 la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato la direttiva (UE) 2026/2450, sesta revisione delle regole europee sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione: modifica la direttiva 2004/37/CE, entra in vigore il 19 novembre 2026 e porta nuovi valori limite e due regole su respiratori e pause.
Prima dei numeri, un chiarimento. Una direttiva vincola gli Stati, non le aziende, e il testo stesso lo dice: «gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva». Finché l’Italia non la recepisce, cosa che deve fare entro il 20 novembre 2028, i valori che un ispettore può contestare restano quelli del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il cambio quindi non è immediato. La direzione però è scritta, e chi rifà impianti o valutazione del rischio in questi mesi fa bene a tenerne conto.
Fumi di saldatura: cosa entra davvero nella direttiva
La novità che tocca la platea più ampia riguarda la saldatura. All’allegato I, l’elenco dei processi cancerogeni, si aggiunge un punto: i «lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze o miscele» classificate come cancerogene, mutagene o reprotossiche di categoria 1A o 1B.
Un valore limite unico per i «fumi di saldatura», però, non c’è. L’esposizione non deve superare i limiti già fissati per i singoli agenti che si sprigionano durante la lavorazione. Nei considerando si ricorda che lo IARC, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, classifica questi fumi come cancerogeni per l’uomo (gruppo 1) e che possono contenere cromo esavalente, nichel e cadmio. La Commissione valuterà se servono limiti supplementari. Gli stessi considerando indicano l’utilità di nuove linee guida europee, pensate anche per le piccole imprese, che tra officine e carpenterie sono la regola.
I nuovi valori limite, sostanza per sostanza
Il cuore tecnico è l’allegato III, la tabella dei valori limite di esposizione professionale. Quattro voci portano un valore nuovo. I valori sono medie su 8 ore, salvo dove è indicato un limite di breve durata, e l’osservazione «pelle» segnala che la sostanza può essere assorbita anche attraverso la cute:
- cobalto e composti inorganici: 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile (le particelle che entrano da naso e bocca) e 0,0025 mg/m³ per quella respirabile (le più fini, che arrivano in profondità nei polmoni), con una fase transitoria a 0,02 e 0,0042 mg/m³ fino al 20 novembre 2032;
- miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA, misurati come benzo[a]pirene): 0,00007 mg/m³, con l’osservazione «pelle»;
- isoprene, usato nella chimica e nella gomma: 8,5 mg/m³ (3 ppm), senza valore di breve durata;
- 1,4-diossano, solvente della chimica e del tessile: 7,3 mg/m³ su 8 ore e 73 mg/m³ come limite di breve durata, sempre con l’osservazione «pelle».
Per l’1,4-diossano arriva anche un valore limite biologico, 45 mg di HEAA (acido 2-idrossietossiacetico) per grammo di creatinina nelle urine, misurato a fine esposizione o a fine turno. Per gli IPA, invece, nove comparti possono restare fino al 20 novembre 2033 a un valore transitorio doppio, 0,00014 mg/m³: fonderie di acciaio e ferro (fabbricanti di ferroleghe compresi), alluminio, carbonio e grafite, cokerie, distillazione del catrame fossile, refrattari, saldatura di binari ferroviari, altri processi metallurgici non ferrosi e fusione dei metalli. La voce del mercurio, infine, viene riscritta solo per chiarire che il limite vale per i composti che rientrano nell’ambito della direttiva.
Il cobalto e la transizione verde
Il cobalto dice molto del momento in cui arriva questa revisione. Per la prima volta la direttiva fissa un valore limite per un metallo che è materia prima delle batterie, a partire da quelle delle auto elettriche, e il considerando 11 prevede che il suo consumo «aumenterà di circa il 330 % entro il 2050 a causa della transizione verde».
Rispettare subito 0,01 e 0,0025 mg/m³ sarebbe difficile, ammette il testo. Da qui i sei anni di transizione. Poche righe dopo il legislatore mette in conto anche l’altro rischio, quello che la trasformazione del cobalto si sposti in Paesi terzi con regole meno severe.
Respiratori solo in ultima istanza, e il diritto alle pause
Due modifiche riguardano la vita quotidiana in reparto. La prima scrive nero su bianco, nell’articolo 5, la gerarchia delle misure: prima processo, impianti e organizzazione, e solo se l’esposizione non scende abbastanza si passa ai dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli per le vie respiratorie, da usare «in ultima istanza». Vanno scelti correttamente, regolati sul singolo lavoratore e mantenuti.
La seconda è un diritto nuovo. Chi indossa i DPI ha diritto a «pause regolari in un’area in cui non esista un rischio di contaminazione», con durata e frequenza fissate in base alla valutazione dei rischi. Per chi passa ore con un respiratore a filtro non è un dettaglio.
Cosa possono fare già oggi aziende e lavoratori
Gli strumenti ci sono già, nel Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, quello sulle sostanze pericolose. Il datore di lavoro che vuole muoversi in anticipo può partire da qui:
- aggiornare la valutazione del rischio, verificando se in azienda si usano o si generano cobalto, IPA, isoprene, 1,4-diossano o fumi di saldatura con agenti di categoria 1A o 1B (per esempio quando si saldano acciai e leghe contenenti cromo e nichel);
- controllare che le misure tecniche e organizzative vengano prima dei DPI e che questi siano adatti alla persona che li porta;
- prevedere spazi e tempi di pausa fuori dall’area contaminata;
- coinvolgere il medico competente sul programma di sorveglianza sanitaria.
I lavoratori per cui la valutazione evidenzia un rischio vanno iscritti nel registro degli esposti (art. 243). Il datore di lavoro ne consegna copia all’INAIL e all’organo di vigilanza e comunica loro le variazioni ogni tre anni, e comunque quando lo chiedono. Il medico competente tiene per ciascuno la cartella sanitaria e di rischio. A fine rapporto cartella e annotazioni del registro vanno all’INAIL, con copia al lavoratore, come spiega la pagina dell’INAIL sulla sorveglianza sanitaria.
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Per il lavoratore quelle carte contano anche anni dopo. I tumori professionali compaiono spesso a distanza dall’esposizione, e registro e cartella servono a ricostruirla se un giorno si chiede il riconoscimento di una malattia professionale. Quando l’esposizione finisce, per cambio di mansione o fine del lavoro, è il medico a dire se conviene proseguire i controlli.
Chi deve rifare aspirazioni e impianti può guardare ai finanziamenti per la sicurezza, come quelli previsti dal protocollo tra INAIL e ABI firmato l’8 luglio 2026, che punta a facilitare l’accesso al credito bancario per gli interventi legati ai bandi ISI.
Il calendario e il precedente del piombo
Le date da tenere a mente:
- 19 novembre 2026: entrata in vigore della direttiva;
- 20 novembre 2028: termine per il recepimento in Italia;
- 1° gennaio 2029: valore biologico del piombo a 15 µg/100 ml di sangue (già previsto dalla direttiva 2024/869);
- 20 novembre 2032: fine dei valori transitori per il cobalto;
- 20 novembre 2033: fine del regime transitorio per gli IPA nei nove settori.
Nella tabella dei valori biologici compare anche il piombo, che passa da 30 a 15 microgrammi per 100 ml di sangue dal 1° gennaio 2029. Non è una novità di questa revisione. Lo aveva già stabilito la direttiva (UE) 2024/869, che ha anche abbassato il limite nell’aria a 0,03 mg/m³ e fissato nuovi limiti per i diisocianati, con un termine di recepimento, il 9 aprile 2026, già scaduto. Nella filiera del piombo, dalle batterie al riciclo dei metalli, conviene chiedere al medico competente quali valori si applicano oggi.
Le stime della Commissione
La Commissione europea, che ha presentato la proposta nel luglio 2025, stima che le nuove regole su cobalto, IPA, 1,4-diossano e fumi di saldatura eviterebbero circa 1.700 tumori al polmone e 19.000 altre malattie gravi nei prossimi 40 anni, con risparmi fino a 1,16 miliardi di euro in costi sanitari. Sono numeri calcolati sulla proposta iniziale, riportati nella nota della Commissione, e non contano l’isoprene, entrato nel testo solo durante il negoziato tra Parlamento e Consiglio.
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