La detrazione per i lavori di ristrutturazione spetta al coniuge non proprietario della casa, e non al convivente incapiente, se è il primo a pagare le spese. Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Portare in detrazione dal 730 le spese di ristrutturazione sostenute per eseguire lavori su un immobile è una pratica riconosciuta dalla normativa italiana. Il problema sorge quando il proprietario della casa su sui vengono eseguiti gli interventi è il coniuge incapiente.
Con quest’ultimo termine si fa riferimento ad un soggetto titolare di un reddito inferiore alla soglia imponibile che, quindi, non dispone della capienza fiscale necessaria per la detrazione delle quote.
L’Agenzia delle Entrate ha più precisato più volte che il familiare convivente del possessore o del proprietario dell’immobile oggetto di lavori edilizi può, nel rispetto di determinati requisiti, usufruire delle detrazioni riconosciute sui lavori di recupero del patrimonio edilizio.
L’ultima delucidazione è stata fornita dall’Ente come risposta ad una domanda posta da un cittadino con moglie incapiente e proprietaria al tempo stesso al 100% dell’immobile in cui vivono. L’uomo ha precisato di essersi fatto carico delle spese di ristrutturazione condominiali pagando quanto dovuto al condominio a mezzo bonifico bancario.
Il nodo sciogliere riguarda il codice fiscale da inserire da parte dell’amministratore di condominio nella “comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” per il 730 precompilato: quello del beneficiario della detrazione sulle spese di ristrutturazione (il familiare convivente che ha pagato i lavori edilizi) oppure del proprietario dell’immobile (coniuge incapiente)?
Vediamo come l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito, quali sono gli ultimi chiarimenti forniti in tema di detrazioni spettanti al coniuge non proprietario dell’immobile e quando tempo si ha a disposizione per trasmettere la comunicazione delle spese edilizie su parti comuni condominiali all’amministratore e all’Agenzia delle Entrate.
Detrazione spese di ristrutturazione, quando spettano anche al coniuge non proprietario
La risposta dell’Agenzia delle Entrate non si è fatta attendere. L’ente ha chiarito che il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione può essere trasferito al familiare convivente del coniuge incapiente a condizione che sia il coniuge non proprietario dell’immobile ad aver sostenuto le spese necessarie per mettere a punto gli interventi.
In questo caso, il coniuge incapiente (proprietario dell’immobile al 100%) dovrà informare l’amministratore di condominio del pagamento delle spese di ristrutturazione da parte del familiare convivente (non proprietario).
Fatto questo, sarà compito dell’amministratore di condominio indicare quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate quale soggetto che ha saldato le spese e, quindi, come contribuente a cui devono essere riconosciute le detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione.
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Detrazione spese di ristrutturazione, quale codice fiscale inserire nella dichiarazione dei redditi
Veniamo al secondo quesito da sciogliere, quello riguardante il codice fiscale da indicare in sede di dichiarazione dei redditi per beneficiare della detrazione sulle spese di ristrutturazione sostenute.
Il dubbio posto dal coniuge non proprietario (il marito nel nostro caso) all’Agenzia delle Entrate riguarda la scelta tra il suo codice fiscale e quello della moglie incapiente.
Sulla scia di quanto sopra detto, l’Ente precisa che l’amministratore di condominio è tenuto ad inserire nella “Comunicazioni spese edilizie su parti comuni condominiali”, per il modello 730 precompilato, il codice fiscale di chi ha supportato le spese per la realizzazione dei lavori (il marito e non la moglie incapiente anche se proprietaria dell’immobile).
Lo stesso amministratore di condominio dovrà riportare nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” che si tratta di un soggetto a lui indicato dal coniuge incapiente proprietario dell’immobile (la moglie in questo caso).
Detrazione spese di ristrutturazione, quando inviare la comunicazione delle spese
Osservate tutte le condizioni viste nei paragrafi precedenti, il coniuge non proprietario dell’immobile, al quale spettano le detrazioni, troverà l’ammontare speso per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione non nel modello 730, ma nella precompilata.
Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la detrazione delle spese di ristrutturazione, il beneficiario (marito convivente non proprietario dell’immobile) sarà chiamato ad inserire i dati nella propria dichiarazione dei redditi.
Se l’amministratore di condominio non riceve la “comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” da parte del proprietario, il primo indicherà all’Agenzia delle Entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il coniuge incapiente il quale, considerata la sua posizione, non potrebbe portare in prima persona in detrazione le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Particolare attenzione va prestata alle tempistiche di inoltro della richiesta. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate la scadenza per presentare questa comunicazione, prima fissata al 16 marzo 2023, è prorogata alla fine del mese in corso.
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