Confermata nel decreto Omnibus la comunicazione integrativa per l’accesso ai fondi Zes Unica. Entro quando effettuare l’edempimento? In allegato il modello da scaricare.
Nel decreto Omnibus (decreto 113 del 2024) trova spazio la comunicazione integrativa per le imprese che accedono ai contributi Zes Unica, ecco entro quando è necessario completare l’adempimento.
C’è tempo fino al 2 dicembre 2024 per presentare la comunicazione integrativa volta a ottenere i contributi, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti nella ZES Unica Sud.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione del modello per la comunicazione integrativa volta a ottenere i contributi previsti dalla ZES Unica e le istruzioni per la corretta compilazione.
Ecco chi deve ottemperare, il modello da scaricare e le istruzioni per la corretta compilazione del modello per la comunicazione integrativa ZES Unica.
ZES Unica e comunicazione integrativa, chi deve effettuare l’adempimento?
ZES è acronimo di Zona Economica Speciale e prevede aiuti alle imprese che fanno investimenti in zone particolarmente depresse dal punto di vista economico.
L’obiettivo della misura è attrarre nuovi investimenti e fornire un impulso concreto alla crescita economica delle regioni del Mezzogiorno, spesso meno competitive rispetto al resto dell’Italia.
La misura è inserita nel decreto Sud e prevede un contributo economico per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali che siano destinati a strutture che operano nelle zone di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Molise e Sardegna, ma anche nelle zone assistite dell’Abruzzo.
Il credito è parametrato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Previsto anche un limite minimo di 200.00 euro per ogni investimento. Ne consegue non possono accedere ai fondi le imprese che abbiano effettuato investimenti di importo inferiore alla soglia minima vista.
Il credito può essere usato esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio naturalmente non devono essere superati i limiti previsti per questi aiuti.
Termini presentazione comunicazione integrativa
L’istanza per accedere doveva essere presentata dal 12 giugno al 12 luglio 2024 e indicare le spese sostenute dal primo gennaio e quelle che si intendono sostenere entro il 15 novembre 2024.
L’articolo 1 del DL n. 113/2024, decreto Omnibus ha fissato un nuovo adempimento per le imprese che vogliono accedere ai contributi previsti da ZES Unica, si tratta della comunicazione integrativa.
La comunicazione integrativa deve essere inviata, usando il modello allegato, tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre dello stesso anno e indicare le spese effettivamente sostenute entro il 15 novembre 2024.
Deve essere ricordato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuta sarà rideterminata secondo le regole stabilite dall’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Non tutte le imprese sono tenute a tale comunicazione, ma solo quelle che hanno inviato la precedente comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, l’obiettivo è attestare la realizzazione degli investimenti per i quali è stata presentata istanza di accesso ai contributi ZES Unica.
Cosa prevede la comunicazione integrativa ZES Unica
Nella comunicazione integrativa deve essere indicato l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione. Le spese da indicare sono quelle sostenute entro il 15 novembre 2024.
Rispetto alla comunicazione iniziale non vi possono essere innovazioni sostanziali, in particolare non può essere aumentata la somma inizialmente preventivata, non si possono presentare nuovi progetti. Non vi può essere una modifica del codice Ateco inizialmente indicato, della dimensione dell’impresa, del numero delle unità produttive.
Per l’invio deve essere utilizzato l’apposito software, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Al termine della procedura, che può essere effettuata dall’interessato o da un intermediario abilitato, si riceve entro 5 giorni una ricevuta dell’avvenuta comunicazione. In caso di scarto dovuto a errori formali nella compilazione, non viene emessa la ricevuta e vengono indicati i motivi dello scarto.
L’istanza viene scartata anche nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra le fatture indicate per i costi e quelle effettivamente emesse.
Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24.
Nel caso in cui il credito di imposta sia superiore a 150.000 euro è necessario allegare la dichiarazione antimafia barrando una delle due caselle:
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 e all’art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
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