Il congedo per cure di 30 giorni può essere usato per visite ed esami?

Lorenzo Rubini

14 Novembre 2022 - 12:38

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Il congedo per cure prevede 30 giorni retribuiti dal datore di lavoro da godere per gli invalidi, a richiesta, ma solo per determinati motivi.

Il congedo per cure di 30 giorni può essere usato per visite ed esami?

La normativa tutela i lavoratori più fragili, come gli invalidi, prevedendo benefici ed agevolazioni. Tra le tante previste esiste un congedo per cure di 30 giorni l’anno che spetta agli invalidi con percentuale pari o superiore al 50%. Ma deve essere richiesto con le giuste motivazioni.

Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:

Buongiorno,
Ho appena visto un Vs. articolo in merito alle 30 ore di permesso per visite mediche per invalidità superiore al 50%.
Io sono invalida al 55% ed ogni volta che ho bisogno di visite e/o esami devo chiedere ferie.
Come posso ottenere i permessi per invalidità?
Nell’attesa di un riscontro, porgo distinti saluti

Congedo per invalidità: requisiti, durata e retribuzione

Congedo per cure, quando si usa?

Per chi ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile godere, ogni anno, di un congedo massimo di 30 giorni che possono essere richiesti anche frazionati. Il congedo in questione, però, deve essere richiesto per le giuste motivazioni.

Si tratta di un congedo che permette agli invalidi che devono sottoporsi a lunghi cicli di terapia, come quelle oncologiche (ma vi rientrano anche altre tipologie di cure) di assentarsi dal lavoro senza andare ad intaccare le ferie e senza influire sul periodo di comporto per malattia.

Il lavoratore, quindi, può chiedere il congedo per sottoporsi a cicli di cure o terapie legate alla patologia che ha portato al riconoscimento dell’invalidità civile. Ad esempio vi rientrano, oltre a cicli di chemioterapia e radioterapia, anche cure riabilitative per cardiopatici, terapie fisioterapiche, terapie per il tratto respiratorio.

Ma i giorni di congedo non possono in alcun modo essere utilizzati per visite o esami specialistici, anche se legati alla patologia invalidante. In questo caso il lavoratore può tranquillamente fare ricorso a ore di permesso o giorni di ferie perché la finalità del congedo per cure è tutt’altra e non può essere utilizzato neanche per accertamenti, visite di approfondimento o esami specialistici, anche se richiesti dal medico curante.

Ricordiamo, inoltre, che il congedo in questione non può essere richiesto neanche nel caso si ricorra a terapie farmacologiche effettuate al proprio domicilio poiché per questa tipologia di esigenze il lavoratore deve ricorrere ad altri strumenti previsti dal CCNL, come ad esempio la malattia ordinaria. Le cure che prevedono l’utilizzo del congedo in questione, infatti, devo per forza coinvolgere una struttura medica specializzata che, tra l’altro, deve anche certificare l’avvenuta effettuazione delle cure in questione.
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