Congedo parentale non pagato, come comportarsi?

Paolo Ballanti

5 Dicembre 2022 - 18:54

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Ti sei assentato in congedo parentale retribuito ma in busta paga non ti è stato liquidato nulla? Ecco una guida completa su come comportarsi in queste situazioni con l’azienda e che con l’Inps.

Congedo parentale non pagato, come comportarsi?

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo aggiuntivo rispetto al congedo obbligatorio, sino ai 12 anni di vita del bambino. L’istituto in questione, chiamato congedo parentale, si caratterizza per avere al tempo stesso:

  • periodi di assenza retribuiti dall’Inps, attraverso un’indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro;
  • periodi di assenza giustificati ma privi di copertura economica.

La presenza di periodi di assenza retribuiti - non retribuiti può portare:

  • la lavoratrice o il lavoratore a presentare erroneamente all’Inps domanda di congedo parentale non retribuito (quando in realtà spetta ancora la copertura economica);
  • i soggetti incaricati dell’elaborazione delle buste paga, a inserire nel gestionale la causale di assenza per congedo parentale non retribuito (quando invece la domanda era per un congedo retribuito).

Come deve comportarsi quindi, in queste situazioni, chi vede riconoscersi in busta paga un periodo di assenza per congedo parentale erroneamente non retribuito? Analizziamo la questione in dettaglio.

Chiedere informazioni al datore di lavoro

Il primo passaggio è accertarsi che, effettivamente, in busta paga sia presente una voce di assenza per congedo parentale non retribuita.

A tal proposito è necessario rivolgersi a colui che si occupa dell’elaborazione paghe o di gestire i contatti con il professionista incaricato di questa attività, ad esempio:

  • Responsabile diretto, di reparto, ufficio, filiale o sede;
  • Ufficio gestione risorse umane;
  • Impiegati amministrativi o responsabile amministrativo;
  • Direttore;
  • Datore di lavoro.

Qualora l’interpretazione del lavoratore sia corretta (congedo non pagato), le possibilità sono:

  • un errore nell’elaborazione delle buste paga;
  • un errore dell’interessato nel presentare all’Inps la domanda per congedo non retribuito.

Errore nell’elaborazione delle buste paga

Nel caso in cui il congedo parentale non pagato sia dovuto a un errore in sede di elaborazione paghe, l’interessato è tenuto a chiedere un ricalcolo della busta paga che, naturalmente, riporterà un netto più elevato di quello originariamente determinato.

L’azienda dovrà pertanto:

  • Accreditare la differenza in termini di netto in busta;
  • Comunicare all’Inps la variazione della busta paga, rispetto a quanto comunicato con la denuncia UniEmens;
  • Versare all’Inps e all’Erario con modello F24 le differenze generatesi in termini di contributi e tasse.

Errore dell’interessato

Può accadere che il soggetto incaricato di elaborare le buste paga abbia inserito il congedo parentale non retribuito, sulla base del fatto che il dipendente stesso, nella domanda inviata all’Inps, abbia espressamente indicato (per errore) che trattasi di congedo economicamente non coperto dall’Istituto.

In queste ipotesi, nel caso di nuova richiesta di congedo trasmessa all’Inps, presentata indicando la volontà di ricevere l’indennità, saranno pagati «solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda» (pagina Inps dedicata all’indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti) senza possibilità, pertanto, di recuperare i periodi pregressi.

Congedo parentale, quanto spetta?

I periodi di assenza in congedo parentale sono in parte retribuiti dall’Inps, entro determinati limiti di durata (e, in alcuni casi, a seconda del reddito individuale dell’interessato).

Nel prossimo paragrafo vedremo per quanti mesi i genitori hanno diritto alla copertura economica. Qui, invece, analizziamo i periodi di assenza a disposizione degli interessati, sino ai 12 anni di vita del bambino, siano essi retribuiti o meno.

Se entrambi i genitori sono presenti:

  • Il periodo massimo di congedo, in caso di fruizione da parte della sola madre, è pari a 6 mesi (trascorso il congedo obbligatorio di maternità);
  • Il periodo massimo di congedo, in caso di fruizione da parte del solo padre, è 7 mesi dalla nascita del figlio;
  • Il periodo massimo di congedo, nelle ipotesi di fruizione da parte di entrambi i genitori, è 11 mesi totali, nel rispetto dei limiti massimi individuali di 6 e 7 mesi previsti rispettivamente per madre e padre.

Al contrario, nelle ipotesi in cui sia presente un solo genitore, questi avrà diritto ad 11 mesi di congedo. Si ricorda che tale circostanza ricorre nelle ipotesi di:

  • Morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • Abbandono del figlio;
  • Affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore;
  • Mancato riconoscimento del figlio risultante da un provvedimento formale.

Ultima casistica è quella di genitore solo, con successivo ingresso del secondo genitore (ciò avviene, ad esempio, in caso di riconoscimento tardivo del figlio da parte del secondo genitore). In questa circostanza spettano 10 mesi di congedo, elevati ad 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi.

Congedo parentale, quando è retribuito?

I periodi di assenza a titolo di congedo parentale, sono economicamente coperti dall’Inps, attraverso un’apposita indennità, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

Quest’ultima è determinata considerando la retribuzione del periodo mensile o quadri settimanale scaduto e immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche frazionatamene.

L’indennità spetta a tutti i lavoratori, a condizione che all’inizio del congedo l’interessato abbia in corso un regolare rapporto di lavoro e non siano intervenute sospensioni dello stesso.

Per quanto riguarda invece l’eventuale integrazione a carico dell’azienda, quest’ultima opera soltanto nei limiti e con le modalità previste dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tornando alla copertura economica Inps, questa spetta fino ai 12 anni di vita del bambino:

  • Per 3 mesi a beneficio di ciascun genitore (6 mesi complessivi), senza alcuna condizione legata al reddito;
  • 3 mesi aggiuntivi ai mesi precedenti, in alternativa tra i genitori;
  • 9 mesi complessivi nelle ipotesi di genitore unico;
  • Per i periodi ulteriori di congedo, sino al limite massimo complessivo ovvero nel rispetto dei periodi massimi individuali, l’indennità spetta a patto che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Come si ottiene il congedo parentale?

Coloro che intendono assentarsi in congedo parentale (retribuito o meno) sono tenuti a:

  • Comunicare l’assenza, salvo i casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro, nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e, in ogni caso, con un preavviso di almeno 5 giorni, precisando l’inizio e la fine del congedo richiesto;
  • Presentare, prima dell’inizio del congedo, la domanda telematica all’Inps, collegandosi a «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti», in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

In alternativa alla domanda telematica Inps, è possibile:

  • Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164, gratuito da rete fissa, o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgersi ad enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

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