Cessione del quinto della pensione, le regole INPS della circolare 109: limiti, tassi e cosa l’Istituto non fa

Redazione Lavoro

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La circolare INPS 109/2026 riepiloga le regole sulla cessione del quinto della pensione: quanto si può cedere, TAEG di convenzione, traslazione dallo stipendio e cosa succede con denunce, decesso o sovraindebitamento.

Cessione del quinto della pensione, le regole INPS della circolare 109: limiti, tassi e cosa l'Istituto non fa

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Chi ha in corso una cessione del quinto, o sta pensando di chiederne una sulla pensione, ha adesso un testo di riferimento in più. Con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026 l’INPS ha messo in fila le regole in un quadro unico, partendo dalle prime istruzioni della circolare 91 del 2007 e richiamando i messaggi operativi usciti negli anni, fino al regolamento e alla convenzione approvati ad aprile 2026. Riguarda sia i prestiti chiesti da chi è già in pensione sia quelli nati sullo stipendio che, al momento del pensionamento, passano sull’assegno.

Gran parte del documento è rivolta alle sedi e alle finanziarie (le basi dello strumento sono nella guida su come funziona la cessione del quinto). Per il pensionato contano soprattutto alcuni punti: quanto si può davvero impegnare, come si avvia la pratica e, ancora di più, cosa l’Istituto non farà quando qualcosa va storto. Molti danno per scontato il contrario.

Quali pensioni si possono cedere e quanto

Si possono cedere le prestazioni di natura previdenziale: pensioni di vecchiaia, anticipate e di anzianità, ai superstiti, assegni ordinari di invalidità, pensioni di inabilità. Valgono anche le pensioni liquidate in via provvisoria, in cumulo o totalizzazione, e quelle pagate all’estero. Restano fuori i trattamenti assistenziali, tra cui assegno sociale, assegno di invalidità civile, APE Sociale, prestazioni di esodo e assegno straordinario di sostegno al reddito.

Il limite è un quinto della pensione al netto dell’IRPEF e delle altre trattenute obbligatorie. C’è però un secondo paletto: dopo la trattenuta al pensionato deve restare almeno il trattamento minimo, che per il 2026 è fissato in via provvisoria a 611,85 euro al mese (circolare INPS n. 153/2025). Per questo le pensioni integrate al minimo hanno una quota cedibile pari a zero.

Un esempio ipotetico: con una pensione netta di 1.500 euro, la rata massima è di 300 euro e restano 1.200 euro, ben sopra il minimo. Chi ha più pensioni gestite nello stesso ambito di calcolo vede sommati gli importi. Se le pensioni rientrano in ambiti distinti, come quelle di alcuni enti soppressi ancora su sistemi propri, riceve comunicazioni separate.

Il primo passo: la comunicazione di cedibilità

Tutto parte dalla comunicazione di cedibilità, il documento che certifica la rata massima. Si chiede alla sede INPS competente con il modulo AP107, oppure direttamente alla finanziaria se questa è convenzionata con l’Istituto, dando il consenso al trattamento dei dati. Deve chiederla il pensionato stesso. La circolare è netta: «non può essere richiesta da un soggetto terzo sulla base di una delega ordinaria». Possono farlo al posto del pensionato solo un procuratore con procura notarile o un rappresentante legale nominato dall’autorità, come tutore o amministratore di sostegno.

Il contratto deve durare da uno a dieci anni e la rata non può superare la quota attestata. Serve anche una polizza contro il rischio di premorienza. Le società convenzionate devono inoltre verificare, prima della firma, che l’IBAN indicato dal cliente sia quello su cui arriva la pensione: la circolare lo definisce un ulteriore presidio contro l’attivazione indebita di finanziamenti sulla pensione.

Sul costo, le convenzionate hanno tetti di TAEG più bassi della soglia d’usura. Variano in base all’importo e all’età che il pensionato avrà a fine piano, non a quella di oggi. Per i contratti firmati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026 (messaggio INPS n. 3042 del 30 settembre 2026), per prestiti fino a 15.000 euro il TAEG massimo è il 10,26% se a fine piano si hanno al massimo 59 anni e il 13,36% nella fascia 75-79 anni. Oltre i 79 anni il limite coincide con la soglia d’usura, cioè il 21,7875% per la stessa classe di importo. Un pensionato di 68 anni che firma un piano decennale ne avrà 78 all’ultima rata: conta quella, e si applica la fascia 75-79. Per le società solo accreditate, non convenzionate, il tetto resta la soglia d’usura.

Dallo stipendio alla pensione

Chi va in pensione con una cessione dello stipendio ancora aperta non deve rinegoziare nulla. Le rate residue passano «di diritto» sulla pensione, purché questa sia cedibile e abbia margine sufficiente. È la traslazione, e il piano viene gestito come una normale cessione sulla pensione. Non passano invece i prestiti con delegazione di pagamento, né i debiti in cui l’assicurazione è subentrata nel credito dopo aver indennizzato la finanziaria perché il lavoro si era interrotto per una causa diversa dal pensionamento. Su questo secondo caso è utile sapere cosa succede alla cessione del quinto se si perde il lavoro.

Rinnovi e accodamento

Per rinnovare una cessione sulla pensione deve essere trascorso almeno un periodo pari ai due quinti della durata originaria: due anni su un piano di cinque, quattro su uno di dieci. Un piano quinquennale può essere sostituito prima da uno decennale solo se la cessione decennale è contratta per la prima volta e la precedente viene estinta. Questi termini non valgono per i prestiti traslati dallo stipendio. Per i rinnovi, dal messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026 non si generano più rate arretrate.

Se la pensione si riduce, o arrivano trattenute con priorità, la rata può scendere o azzerarsi. Le quote mancanti possono essere recuperate dopo la scadenza con l’accodamento, a patto che il contratto lo preveda e che l’assicurazione estenda la copertura. Il periodo massimo è di diciotto mensilità, durante le quali la finanziaria si impegna a non avviare né proseguire azioni di recupero su quelle rate. Quello che resta dopo è una faccenda tra pensionato e società.

Cosa l’INPS non fa

L’Istituto si presenta come semplice «terzo debitore ceduto»: trattiene e versa, ma non approva il contratto e non ne garantisce l’esito. Ne derivano alcune conseguenze molto concrete.

Una contestazione inviata all’INPS non ferma le trattenute. Reclami e diffide vanno indirizzati alla finanziaria e, se serve, alle autorità competenti. Chi sospetta una firma falsa, un furto d’identità o interessi usurari deve presentare una denuncia o una querela. Solo se il pensionato documenta di averla presentata l’INPS può sospendere, in via cautelare, i versamenti alla società. Anche così la trattenuta sulla pensione continua: le somme vengono accantonate finché la vicenda non si chiude. Per tutto quel periodo il codice fiscale resta bloccato, quindi non si può ottenere una nuova quota cedibile né notificare nuovi contratti. Se la società rifiuta di interrompere il piano, resta la strada del giudice, anche con un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile.

Alla morte del pensionato l’INPS ne dà notizia alla finanziaria, che così può attivare la polizza, e interrompe trattenute e versamenti. La quota del mese del decesso resta legittimamente alla società, perché il rateo matura il primo giorno del mese; quelle eventualmente versate per i mesi successivi l’INPS le recupera. Dell’eventuale debito residuo l’Istituto non risponde, e i rapporti tra società, assicurazione ed eredi non lo riguardano.

Per chi entra in una procedura di sovraindebitamento, l’apertura da sola non sospende nulla: l’INPS si attiene al provvedimento del giudice e, se c’è, al piano di rientro dai debiti approvato dal tribunale (il cosiddetto piano omologato). Se il provvedimento dispone lo stop delle trattenute, l’INPS chiude il piano di ammortamento della cessione, che a procedura finita non può essere riaperto: le vecchie trattenute non ripartono. L’unica eccezione riguarda la ristrutturazione dei debiti del consumatore: se il tribunale revoca l’omologazione, cioè l’approvazione del piano, e la procedura non ha avuto alcuna esecuzione, la cessione originaria non ancora scaduta può essere riattivata. Deve chiederlo la società, allegando la dichiarazione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) che attesta che non ci sono stati pagamenti in suo favore.

E l’INPS non manderà una lettera se la rata cambia. «Non sono previste ulteriori comunicazioni individuali», scrive l’INPS: le variazioni si leggono nel cedolino della pensione su MyINPS, nella stessa sezione dove compare la lettera di benestare. Chi ha un prestito in corso farebbe bene a controllarlo ogni mese, perché una rata trattenuta solo in parte oggi può diventare un debito residuo domani.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale o previdenziale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro, a un patronato o agli uffici INPS/INAIL competenti. Normative, importi e requisiti possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.

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