L’avvocato può lavorare anche gratis: lo dice il TAR

Antonio Cosenza

5 Ottobre 2019 - 10:51

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TAR del Lazio: non è illegittima la proposta di collaborazione gratuita offerta dal MEF. Gli avvocati possono lavorare anche gratis quando guadagnano prestigio.

L’avvocato può lavorare anche gratis: lo dice il TAR

L’avvocato può lavorare anche gratis: è questo, in sostanza, il principio che si evince dalla sentenza del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso presentato da un professionista contro l’avviso del Ministero dell’Economia con la quale è stata richiesta la collaborazione - rigorosamente a titolo gratuito - di avvocati esperti in materie giuridiche ed economiche.

Per loro c’era un compito molto delicato (la consulenza per l’adeguamento della normativa interna ai regolamenti e alle direttive comunitarie), ma non abbastanza per meritare un compenso.

Il bando del MEF ha suscitato non poche polemiche da parte degli avvocati, tant’è che uno di questi ha deciso di fare ricorso al tribunale amministrativo del Lazio rilevando una violazione di diverse disposizioni - sia di rango ordinario che costituzionale - per la tutela dell’opera prestata dal libero professionista, compreso il principio dell’equo compenso.

Come anticipato, però, il TAR del Lazio non ha rilevato - nonostante il ricco corredo di tipo normativo e giurisprudenziale che è stato fornito dall’avvocato ricorrente - gli estremi per giudicare illegittima la proposta di collaborazione gratuita da parte del MEF. In alcuni casi, quindi, il lavoro prestato dall’avvocato può essere a titolo gratuito? Sembrerebbe di sì.

Gli avvocati contro la ricerca di collaborazione gratuita da parte del MEF

Con la sentenza 11411/2019 il TAR del Lazio ha ritenuto assolutamente legittima la proposta di collaborazione gratuita indicata nel bando del MEF.

Prima di andare avanti ricordiamo cosa prevedeva questa offerta: il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha bisogno di adeguare l’ordinamento interno alle direttive e ai regolamenti comunitari, ed è per questo che si è messo alla ricerca di supporto professionale a titolo gratuito rivolgendosi a professionisti con qualificata esperienza, di almeno 5 anni, in materie come diritto societario, bancario e mercati finanziari.

La collaborazione consiste in un incarico biennale (non rinnovabile) non retribuito: è stato quest’ultimo aspetto a suscitare le polemiche degli avvocati, compreso il ricorrente contro il MEF secondo cui dal bando si evince che la collaborazione rientri in un rapporto di tipo autonomo di natura professionale e che per questo motivo debba essere obbligatoriamente retribuito.

In caso contrario si andrebbe a violare sia l’articolo 36 della Costituzione (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”) che la disciplina dell’equo compenso. Due pilastri normativi che precludono alla Pubblica Amministrazione di stipulare contratti professionali a titolo gratuito con qualunque professionista.

Secondo l’avvocato ricorrente, quindi, il fatto che l’incarico sia gratuito rende nullo - in quanto illegittimo - l’avviso del MEF. Senza dimenticare poi che questo va a ledere la dignità del professionista e di tutti i diritti garantiti al professionista dalla costituzione.

TAR del Lazio: ecco perché la proposta del MEF è legittima

Secondo il TAR del Lazio, però, non esistono gli estremi per dichiarare nullo l’avviso del MEF. In alcuni casi, infatti, l’avvocato può lavorare gratuitamente per la Pubblica Amministrazione.

Questo perché dall’analisi del bando non si evince alcun rapporto di lavoro (come tra l’altro precisato dal MEF); a supporto di ciò c’è anche l’occasionalità della consulenza e il fatto che il professionista possa recedere in qualsiasi momento la collaborazione.

Inoltre, la mancanza di un numero definito di incarichi da conferire, così come pure di una procedura di selezione, conferma che l’incarico non rientra in alcuna tipologia contrattuale di quelle elencate nel Codice dei contratti pubblici.

Il TAR ha anche spiegato che la disciplina dell’equo compenso interviene solo nel caso in cui il denaro sia stato stabilito: vi è quindi per il professionista la libera facoltà di decidere se e quanto prestare consulenza senza pretendere un corrispettivo.

D’altronde, per la prestazione offerta questo potrebbe beneficiare di altri vantaggi, di diversa natura rispetto ad un compenso in denaro: ad esempio, nel caso di specie questo avrebbe guadagnato prestigio per il tipo di prestazione offerta, con la possibilità di far valere la collaborazione con il MEF all’interno del CV.

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