Assegno di invalidità che diventa vecchiaia: come e quando le madri chiedono il beneficio per i figli

Redazione Lavoro

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Con il messaggio 3527 l’INPS attiva l’istanza per le madri titolari di assegno ordinario di invalidità contributivo: anticipo di età o coefficiente maggiorato vanno chiesti entro il mese prima della decorrenza «naturale» della vecchiaia (calcolata senza beneficio), poi non si recuperano.

Assegno di invalidità che diventa vecchiaia: come e quando le madri chiedono il beneficio per i figli

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Per chi riceve l’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, il passaggio alla pensione di vecchiaia avviene d’ufficio: l’INPS trasforma l’assegno quando ci sono i requisiti. Proprio questo automatismo nasconde una trappola per le madri. Lo sconto sull’età o il coefficiente più favorevole legati ai figli non vengono applicati in automatico, e chi non li chiede in tempo li perde. Per chiederli c’è ora una procedura apposita, attivata dall’INPS con il messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026.

Il messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026 mette a disposizione un’istanza semplificata dedicata, chiamata «Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia». Va a completare il messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, che aveva fissato regole e scadenze ma, in attesa delle modifiche alle procedure, indicava una soluzione provvisoria: segnalare il beneficio nelle note della domanda di trasformazione, con la tipologia scelta e il numero dei figli.

Il beneficio in sé non è nuovo, e nemmeno il tetto di 16 mesi introdotto dalla legge di Bilancio 2025: ne abbiamo parlato nell’approfondimento sul beneficio fino a 16 mesi per le madri. Qui il caso è più stretto, quello in cui la pensione non si chiede ma arriva da sola.

Chi è interessata e quali requisiti contano

L’istanza riguarda le lavoratrici madri titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato con il sistema contributivo e «prossimo alla trasformazione in pensione di vecchiaia», come scrive l’INPS. Secondo il messaggio 2124, la trasformazione scatta in una di queste due situazioni:

  • al compimento dell’età pensionabile (67 anni nel biennio 2025-2026, 67 anni e 1 mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028), con almeno 20 anni di contributi e un importo della pensione non inferiore all’assegno sociale;
  • al compimento di 71 anni nel 2025-2026 (71 anni e 1 mese nel 2027, 71 anni e 3 mesi nel 2028), con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, qualunque sia l’importo.

Per chi è passata al contributivo esercitando l’opzione prevista dalla legge 335/1995 vale solo la prima strada: età pensionabile e almeno 20 anni di contributi. La trasformazione richiede comunque la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I periodi di assegno senza attività lavorativa contano per raggiungere i requisiti ma non per calcolare l’importo, che in ogni caso non può scendere sotto l’assegno in godimento al compimento dell’età pensionabile. Per gli scatti legati alla speranza di vita c’è un pezzo dedicato a come cambia l’età della vecchiaia dal 2027.

Anticipo di età o coefficiente maggiorato: le due strade

La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 335/1995. Come ricostruisce il paragrafo 8 della circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025, la madre nel contributivo può scegliere tra due vantaggi alternativi.

Il primo è un anticipo dell’età richiesta per la pensione: 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi con quattro o più figli. Un figlio vale quindi 4 mesi, due figli 8, tre figli 12, da quattro in su 16. Secondo la circolare la riduzione si applica sia al requisito dei 67 anni sia a quello dei 71 (i valori del biennio 2025-2026).

In alternativa c’è il coefficiente di trasformazione maggiorato: quello di un anno in più con uno o due figli, di due anni in più con tre o più figli. L’età non si tocca, cambia il calcolo dell’importo.

I testi INPS non danno un criterio per scegliere. L’anticipo agisce sulla data di decorrenza, il coefficiente sull’importo; per chi incassa già l’assegno di invalidità, poi, il vantaggio concreto dell’anticipo passa dal conguaglio tra rate di AOI e di pensione descritto più sotto. Un conteggio fatto dal patronato prima di decidere è la scelta più prudente.

La scadenza: entro il mese prima della decorrenza «naturale»

Il messaggio 2124 lo dice chiaramente: siccome l’AOI contributivo si trasforma d’ufficio, la lavoratrice deve presentare l’istanza «entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza tenere conto del riconoscimento del predetto beneficio».

Il riferimento è dunque la data in cui la pensione partirebbe senza alcuno sconto, e la domanda va fatta entro il mese prima. Le fonti non spiegano come individuare quella data caso per caso, perciò conviene farsela confermare per tempo, dall’INPS o da un patronato.

Chi arriva tardi non ha rimedi. Senza una domanda nei termini, scrive l’Istituto, il beneficio «non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia né in sede di ricostituzione del trattamento pensionistico».

Come si presenta l’istanza e cosa succede alle rate già pagate

I canali indicati dal messaggio 3527 sono tre. Online, su inps.it, con SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS, seguendo il percorso «Pensione e Previdenza» > «Domanda di pensione» > «Aree tematiche» > «Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci» > «Accedi all’area tematica» > «Nuova prestazione pensionistica» > «Pensione di vecchiaia». Poi i patronati, con i loro servizi telematici. Infine il Contact Center Multicanale, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164164 da cellulare, a pagamento secondo la tariffa del gestore.

Nulla viene detto sulle richieste già inserite nelle note della domanda di trasformazione con la soluzione provvisoria: chi ha seguito quella strada fa bene a controllare lo stato della pratica, da sola o tramite patronato.

Resta il nodo delle somme già incassate. Quando il beneficio fa retrodatare la decorrenza della vecchiaia a mesi in cui la lavoratrice riceveva già l’assegno di invalidità, spiega il messaggio 2124, l’AOI è revocato dalla data di decorrenza della pensione. Le rate di assegno pagate per quel periodo vengono compensate, nei limiti della prescrizione, con quanto spetta come pensione di vecchiaia per gli stessi mesi, e l’eventuale differenza a credito viene liquidata all’interessata.

In pratica, se con due figli l’anticipo di 8 mesi porta la decorrenza su mesi già pagati come AOI, per quei mesi l’INPS confronta le rate di assegno con quelle di pensione e versa l’eventuale differenza: nessun doppio pagamento, ma un conguaglio.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale o previdenziale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro, a un patronato o agli uffici INPS/INAIL competenti. Normative, importi e requisiti possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.

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