Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) appartiene alle voci retributive che spettano al dipendente a fronte dello svolgimento della prestazione manuale e / o intellettuale dedotta nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.
A differenza però degli altri importi riconosciuti in virtù della prestazione lavorativa (si pensi, ad esempio, a paga base, superminimi e altre indennità economiche) il Tfr non è liquidato nello stesso periodo di paga in cui matura (o in quello immediatamente successivo) ma, al contrario, nel momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe.
Nello specifico, il Tfr è riconosciuto in un’unica soluzione soltanto una volta che il contratto di lavoro cessa, a prescindere dalle cause all’origine dell’evento. Per intenderci, il diritto del lavoratore alla somma in parola ricorre tanto nelle ipotesi di dimissioni che di licenziamento, risoluzione consensuale, scadenza del termine o decesso.
L’unica deroga è rappresentata dalla possibilità per il dipendente di ottenere, in costanza di rapporto, un anticipo di una quota-parte del Tfr maturato sino a quel momento.
La normativa, al fine di assicurare:
- La stabilità economico-finanziaria dell’azienda;
- L’interesse del dipendente a mantenere comunque un importo residuo di Tfr da ricevere alla cessazione del rapporto;
- La natura stessa del Tfr quale importo da riconoscere all’interruzione del contratto;
limita (articolo 2120 del Codice civile) il ricorso all’anticipo fissando una serie di requisiti soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore) e oggettivi (motivazioni, importo massimo spettante, erogazione una sola volta, numero di dipendenti che possono ottenere l’anticipo).
Al di là del rispetto degli obblighi descritti esiste un altro errore che l’azienda non deve commettere. Errore che, per le caratteristiche che vedremo tra poco in dettaglio, è suscettibile di essere scoperto dall’azienda soltanto quando è ormai troppo tardi.
Analizziamo nello specifico di cosa si tratta.
Anticipo Tfr, attenzione a non commettere questo errore
In quali casi spetta l’anticipo Tfr?
L’articolo 2120 del Codice civile riconosce al dipendente la possibilità di chiedere, una sola volta nel corso del rapporto, l’anticipo di una quota - parte del Tfr maturato.
A seguito di apposita istanza dell’interessato il datore di lavoro, prima di procedere alla liquidazione delle somme, è tenuto a verificare se risultano rispettati tutti i requisiti di legge, in particolare:
- Anticipo Tfr (come appena descritto) spettante una sola volta nel corso del rapporto;
- Otto anni di anzianità aziendale minima presso lo stesso datore di lavoro;
- L’anticipazione è necessaria per acquisto della prima casa per il lavoratore o per i figli ovvero, in alternativa, per sostenere spese sanitarie o, da ultimo, farsi carico di spese durante i periodi di congedo parentale / per formazione (il lavoratore è tenuto a presentare i documenti a riprova della veridicità di quanto dichiarato);
- Anticipo non superiore al 70% del Tfr maturato;
- Rispetto dei limiti numerici legati alla concessione dell’anticipo.
Con riguardo a quest’ultimo punto, in particolare, si precisa che il datore di lavoro è tenuto ad accogliere le domande di anticipo Tfr nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e, in ogni caso, del 4% del numero totale dei dipendenti.
Un ulteriore controllo da parte dell’azienda
Prima di procedere all’erogazione dell’anticipo Tfr, il datore di lavoro è bene che verifichi un aspetto spesso dimenticato. Trattasi, in particolare, dell’esistenza, in capo al dipendente, di cessioni dello stipendio.
Ci riferiamo a tutte quelle procedure esecutive (come nel caso del pignoramento) o obblighi derivanti da un contratto di prestito (cessione dello stipendio) che prevedono il recupero del debito contratto dal dipendente direttamente in busta paga. In queste situazioni, il datore di lavoro, in qualità di debitore nei confronti del dipendente, per effetto dell’obbligo di corrispondergli la retribuzione, anziché versare in toto al lavoratore le somme dovute ne liquida una parte al creditore pignoratizio / finanziaria. Per questo motivo l’azienda è identificata in questi casi come terzo pignorato / obbligato.
Al pari della retribuzione anche il Tfr può essere oggetto di sequestro, pignoramento o cessione.
Di conseguenza, il datore di lavoro deve accertare, prima di accordare l’anticipo al dipendente e corrisponderlo in busta paga, se e in quale misura il Trattamento di fine rapporto è vincolato a garanzia del prestito ricevuto.
Il dipendente, al momento della sottoscrizione di un contratto di prestito personale può decidere di vincolare, a garanzia del rimborso del finanziamento ricevuto, il Tfr accantonato sino a quel momento oltre a quanto maturerà nei mesi successivi.
Nelle ipotesi di interruzione del contratto, il datore di lavoro (in presenza del vincolo descritto) è tenuto a versare alla finanziaria l’intero Tfr sino a concorrenza del debito residuo. Di conseguenza:
- Se il Tfr maturato è maggiore del debito residuo, il datore di lavoro, una volta soddisfatto il creditore, liquida il residuo al dipendente;
- Se il Tfr maturato è inferiore al debito residuo, il datore di lavoro versa tutto il Tfr alla finanziaria.
Come verificare se il Tfr è vincolato?
Il datore di lavoro può verificare se il Tfr è vincolato alla cessione semplicemente leggendo il contratto di prestito.
Se il datore di lavoro non è in possesso dei documenti citati, è possibile farseli rilasciare dal dipendente stesso o, al contrario, contattare direttamente il creditore.
Nelle cessioni di stipendio il vincolo è di norma indicato con una frase simile alla seguente: «L’efficacia della cessione, dopo l’interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è estesa, automaticamente ed irrevocabilmente per patto espresso e ai sensi di legge, ad ogni importo dovuto al Cedente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) nonché ogni altro emolumento, allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, fino alla estinzione del prestito. Pertanto, il Cedente consente a che l’Amministrazione e / o l’Azienda terza ceduta trattenga l’importo necessario per l’estinzione della cessione e che, parimenti, la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o Assicurazione ai quali il Cedente medesimo fosse iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro».
Già la frase citata, se presente, vincola il Tfr anche in caso di anticipo di una quota - parte dello stesso che, essendo soggetta al soddisfacimento del debito, non dev’essere distratta dall’attivo aggredibile dal creditore che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio.
In aggiunta, il contratto di prestito può disporre che «il Cedente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d’ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell’articolo 2120 c.c. se ed in quanto a lui applicabile, per la quota non eccedente l’importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto».
Anticipo Tfr non spettante. Quali conseguenze per azienda e dipendente?
Il datore di lavoro che corrisponde un’anticipazione del Tfr vincolato a una cessione opera in violazione degli obblighi definiti nel contratto di prestito. In situazioni simili quindi, una volta resosi conto dell’errore, il datore di lavoro è chiamato a una serie di spiacevoli e non attesi adempimenti. In particolare è necessario:
- Annullare la liquidazione dell’anticipo Tfr e, se già materialmente corrisposto, farsi restituire le somme dal dipendente;
- Annullare il cedolino con cui è stato disposto l’anticipo Tfr;
- Correggere i progressivi presenti sul programma paghe riguardanti il Tfr maturato;
- Recuperare dall’Agenzia entrate le somme versate con F24 a titolo di ritenute fiscali sull’anticipo Tfr erogato.
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In quali casi spetta comunque l’anticipo?
Dal momento che il Tfr è vincolato al soddisfacimento del creditore nei limiti del debito residuo, l’anticipo è possibile se riguarda la parte eccedente il debito stesso. In questi casi, infatti, l’erogazione del Trattamento di fine rapporto non intacca la quota - parte destinata al creditore.