Società tra professionisti: normativa e aspetti critici

Federico Migliorini

13 Agosto 2014 - 11:30

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Volete costituire una società tra professionisti per esercitare in forma collettiva la vostra attività professionale? La società tra professionisti può essere la giusta soluzione al vostro problema. Proviamo a fare il punto della situazione soffermandoci sugli aspetti ancora irrisolti.

Società tra professionisti: normativa e aspetti critici

La possibilità di costituire Società tra Professionisti (Stp) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2012 (art. 10 L. 183/2011), come modificato dalla L. 27/2012, a cui poi deve aggiungersi il decreto attuativo Dpr n.137/2012.

La Stp, nonostante sia stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con fretta ed approssimazione davvero ingiustificata, rappresenta un tipo societario speciale, con regole proprie da inserire nell’atto costitutivo. La Stp si caratterizza, infatti, in quanto deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale da parte dei soci professionisti. Del resto, la possibilità di costituire una Stp secondo i tipi societari previsti per l’attività d’impresa, non rappresenta in alcun modo una deroga al principio dell’intuitus personae, che deve continuare a caratterizzare la prestazione professionale individuale. Vediamo adesso quali devono essere le principali caratteristiche delle società tra professionisti.

L’attività esercitabile
Con la nuova normativa è stata concessa la possibilità di costituire in forma societaria attività che abbiano per oggetto l’esercizio di un’attività professionale da parte dei soci. L’oggetto esclusivo e specifico delle Stp è l’esercizio in forma associata di attività protette dall’iscrizione di appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La scelta del tipo sociale appropriato
Le Stp possono costituirsi sia come società di persone che di capitali (anche cooperative). Per tutti i tipi sociali è indispensabile che vi sia apposta, accanto alla ragione sociale la dicitura “ società tra professionisti ”.

Le Stp restano assoggettate alla disciplina del modello legale di riferimento. Per scegliere il tipo sociale più adatto possono essere presi a riferimento alcuni consigli, già validi per chi volesse costituire una società commerciale.

In questo senso la società semplice si rende preferibile rispetto alla S.n.c. per gestire il regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali assunte. Dal lato opposto le società di capitali si caratterizzano per l’appeal della limitazione della responsabilità dei soci, ma presentano la difficoltà di poter distribuire acconti su dividendi, che è invece prassi consolidata negli studi associati. Per questi motivi, un’ottima forma societaria da adottare potrebbe essere quella dell’S.r.l., in quanto più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa delle altre.

I soci della Stp
Nella Stp i soci possono essere professionisti iscritti ad albi e collegi (è espressamente previsto che venga escluso il socio che viene cancellato dall’albo), oppure soggetti che non siano professionisti ma che siano intenzionati a diventare soci di investimento. Si tratta dei cosiddetti “ soci di capitale ”.

Il bilancio
La Stp deve soddisfare tutte le caratteristiche peculiari previste dal Codice Civile per la redazione del bilancio. Se si opta per la società di capitali si può adottare il bilancio in forma abbreviata se si rispettano i requisiti richiesti dall’articolo 2435-bis del c.c.. Inoltre, gli acconti su dividendi possono essere distribuiti solo in presenza di utili conseguiti e risultanti dal bilancio. Da tenere in considerazione anche le eventuali perdite d’esercizio conseguite, in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla disciplina della riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Profili critici delle Stp
A questo punto, una volta descritte le caratteristiche della Stp, quello che viene da chiedersi è perché dovremmo utilizzare questa forma giuridica per esercitare la propria attività professionale?! Ebbene, ad oggi, le Stp non hanno avuto molta fortuna, se ne contano davvero poche, in quanto il quadro normativo appare ancora tutt’altro che ordinato e unitario.

Prima di tutto, non vi è stato nessun tipo di chiarimento riguardante gli aspetti fiscali legati alla tassazione della Stp. Nella Stp dovrebbero essere applicate esclusivamente le norme sul reddito professionale, in modo che la forma organizzativa non prevalga sulla natura dell’attività, che resta di tipo professionale. Infatti, ad oggi, l’incertezza sul regime fiscale da applicare finisce per bloccare sul nascere qualsiasi iniziativa.

Altro aspetto tuttora dubbio riguarda l’esclusione della Stp dalla disciplina sul fallimento. Infatti, onde evitare disparità di trattamento tra società tra professionisti e professionista individuale, dovrebbe essere prevista espressamente l’esclusione della Stp dalla disciplina fallimentare.

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