Scuola: arriva l’organico dell’autonomia 2016/17. Cosa cambia per i docenti?

Chiara Troncarelli

07/09/2016

09/09/2016 - 10:33

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Organico dell’autonomia: è stata pubblicata una nota dal Miur che spiega come utilizzare e gestire gli insegnati. Vediamo insieme i dettagli.

Scuola: arriva l’organico dell’autonomia 2016/17. Cosa cambia per i docenti?

Scuola: parte l’organico autonomia per l’anno 2016/2017, come previsto dalla Legge 107/15 c.d. la Buona Scuola.

Sono giorni intensi per gli insegnati: il decreto scuola firmato dal ministro Giannini porterà all’assunzione a tempo indeterminato di circa 30 mila insegnanti grazie all’immissione in ruolo degli insegnanti per l’anno scolastico 2016-2017 che entraranno a far parte così dell’organico dell’autonomia.

Cosa significa organico dell’autonomia? Cosa cambia per gli insegnanti, docenti curriculari e docenti di potenziamento?

Lo spiega il MIUR in una nota diffusa il 5 settembre 2016 e con oggetto proprio l’organico dell’autonomia attraverso la quale il Ministero spiega le modalità di gestione del corpo docente al fine di migliorare la qualità dell’offerta didattica.

Vediamo allora tutti i dettagli sull’organico dell’autonomia e sopratutto cosa cambia per i docenti.

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Scuola: cos’è l’organico dell’autonomia 2016/17

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 tutti docenti fanno parte dell’organico dell’autonomia.

In pratica non ci sarà più alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento come previsto dalla Legge sulla Buona Scuola.

Questo significa come viene chiaramente indicato nella nota del MIUR che

"tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento".

Quindi attraverso l’organico dell’autonomia tutti i docenti faranno parte di una sola comunità scolastica poichè l’obiettivo sarà quello di ottimizzare le risorse professionali disponibili.

Cosa cambia per i docenti con l’organico dell’autonomia

Tradotto nella vita quotidiana dei docenti, l’organico dell’autonomia significa maggiore flessibilità per rispondere al meglio ai bisogni formativi degli studenti e alle necessità organizzative delle scuole.

Facciamo un esempio: i docenti curriculari oltre a svolgere le attività di insegamento potranno organizzare attività di “arricchimento dell’offerta formativa” mentre i docenti di staff potranno anche occuparsi del supporto all’organizzazione scolastica.

Il tutto ovviamente dovrà avvenire in linea con le competenze professionali effettivamente possedute dai docenti.

L’organico dell’autonomia coinvolge anche la gestione delle assenze: sarà infatti possibile articolare in modo ragionato le sostituzioni dei docenti attraverso un utilizzo flessibile dell’organico dell’autonomia così da assicurare e garantire una continuità nell’erogazione dell’offerta formativa agli studenti.

Il Miur però specifica che il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo per la sostituzione delle ore di lezione curriculare escludendo così la sostituzione dei docenti potenziatori.

La gestione dell’organico dell’autonomia è ovviamente affidata al dirigente scolasticonel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”.

Organico dell’autonomia: l’opinione del sindacato

La pubblicazione della nota del Miur sull’organico dell’autonomia ha ovviamento avuto una valutazione anche da parte dei sindacati della Scuola, da sempre impegnati nel tutelare i diritti e gli interessi del corpo docente.

Secondo la Flc Cgil infatti nella nota del Miur non vengono centrati gli obiettivi di riferimento e rimangono delle «zone oscure» anche se il Ministero è riuscito a dare qualche risposta positiva alle richieste dei sindacati.

In particolare secondo il sindacato della Cgil Scuola il MIUR ha recepito le osservazioni dei sindacati su tre punti:

  • il richiamo di legge alle competenze degli organi collegiali;
  • il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle prerogative sindacali nel quadro dell’utilizzo “autonomo” delle scuole del proprio organico;
  • la separazione delle attività programmabili che già prevedono appositi finanziamenti.

Per il testo completo della nota del MIUR clicca qui.

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