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Riforma Terzo settore: le novità nei decreti approvati dal Consiglio dei Ministri

giovedì 22 marzo 2018, di Guendalina Grossi

Riforma Terzo settore: il Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 ha approvato in fase preliminare, due decreti legislativi che introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale nonché del Codice del Terzo settore.

Per ciò che concerne il decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale gli interventi correttivi e integrativi della riforma del terzo settore riguardano essenzialmente l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

Invece per ciò che riguarda il Terzo settore il decreto legislativo del Consiglio dei ministri apporta alcune modifiche al fine di migliorare il coordinamento con la normativa nazionale e regionale.

Le novità in materia di impresa sociale

Come abbiamo appena accennato il decreto legislativo, approvato in fase preliminare, dal Consiglio dei Ministri apporta alcune modifiche in materia di impresa sociale.

Tra le novità più importanti troviamo:

  • l’introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
  • la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale;
  • l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, allo stesso tempo, dell’imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

Infine sono state introdotte anche delle modifiche in merito alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.

Questo per fare in modo che la disciplina venga allineata con quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative, già approvata da parte della Commissione Europea.

Le modifiche al Codice del Terzo settore

Vengono apportate delle modifiche anche al Codice del Terzo settore al fine di promuovere un miglior coordinamento con la normativa nazionale e regionale.

Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di:

  • attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti;
  • acquisto della personalità giuridica;
  • revisione legale dei conti;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • agevolazioni fiscali in favore dei suddetti enti.

In particolare il provvedimento introduce le seguenti novità:

  • integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore;
  • chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale;
  • aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.

In materia fiscale il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede delle integrazioni e delle correzioni che concernono la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.

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