Reddito di emergenza, novità: 4 mensilità e nuovo requisito con il decreto Sostegni bis

Teresa Maddonni

26 Maggio 2021 - 09:02

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Reddito di emergenza: arrivano 4 mensilità fino a settembre con il decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale e con un nuovo requisito. Domande fino al 31 luglio 2021.

Reddito di emergenza, novità: 4 mensilità e nuovo requisito con il decreto Sostegni bis

Reddito di emergenza: 4 nuove mensilità in arrivo con il decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 26 maggio. Si tratta del decreto n.73 del 25 maggio 2021. Il testo introduce un nuovo requisito o meglio lo cambia rispetto alle precedenti disposizioni.

Il primo testo in bozza del decreto Sostegni bis con gli aiuti alle imprese prevedeva 2 mensilità del reddito di emergenza esteso anche agli ex percettori di Naspi. Gli ex percettori della Naspi spariscono ora dal testo ufficiale.

Sono 4 ora le mensilità del reddito di emergenza per coprire i nuclei familiari fino a settembre e che si aggiungono per il 2021 alle prime 3 introdotte dal decreto Sostegni n.41 di marzo 2021 convertito nella legge n.69 del 21 maggio. Le domande per ottenere il reddito di emergenza vanno inviate a INPS entro il 31 luglio 2021, ma occorrono indicazioni dall’Istituto.

Reddito di emergenza: 4 mensilità nel decreto Sostegni bis

Il reddito di emergenza viene introdotto per ulteriori 4 mensilità con il decreto Sostegni bis all’articolo 36 - Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza, Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali. Sono riconosciute a domanda ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative a giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Ancora una volta, come da articolo 12 del decreto Sostegni di marzo, il reddito di emergenza va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, 840 se presente un disabile.

La quota è incrementata di un dodicesimo del canone di locazione annuale per le famiglie in affitto.

Reddito di emergenza: nuovo requisito

I requisiti per le nuove 4 mensilità del reddito di emergenza del decreto Sostegni bis sono gli stessi, previsti dal decreto Sostegni 1. Non compaiono tuttavia gli ex percettori di Naspi.

Viene introdotto un nuovo requisito, o meglio viene modificato, rispetto alle precedenti disposizioni vale a dire il reddito familiare cui fare riferimento che è quello di aprile 2021.

I requisiti sono:

  • residenza in Italia;
  • patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell’assegno ordinario d’Invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del REM;
  • percettori di reddito di cittadinanza.

E ancora il REM, come nelle precedenti disposizioni, non è compatibile:

  • con la cassa integrazione Covid;
  • con altre indennità previste dal medesimo decreto.

La domanda per ottenere il reddito di emergenza deve essere inviata a INPS entro il 31 luglio 2021, ma questo termine potrebbe essere modificato in un secondo momento come già accaduto per le prime tre mensilità proprio dall’Istituto dal quale giungeranno precise indicazioni.

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