Quando si può lavorare senza green pass: i casi eccezionali e cosa fare

Andrea Pastore

06/11/2021

07/11/2021 - 13:33

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Ci sono alcune fattispecie che consentono di non possedere il green pass per poter lavorare. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Quando si può lavorare senza green pass: i casi eccezionali e cosa fare

Il green pass è obbligatorio per accedere sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021. A volte, però, si palesano alcuni problemi per quanto riguarda la scadenza, l’aggiornamento e la convalida della certificazione verde.

Il green pass è stato ideato sia come strumento di facilitazione delle attività in pandemia e come monitoraggio del numero di vaccinati in Italia. Inoltre, è servito come incentivo ad aderire alla campagna vaccinale.

Esistono casi, che vedremo tra poco, dove una persona può entrare nel luogo di lavoro anche senza mostrare la certificazione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Green pass valido anche se in aggiornamento

Potrebbe capitare che in alcuni periodi il green pass possa trovarsi in una situazione di aggiornamento. In questi casi il lavoratore non si troverà senza la possibilità di poter lavorare.

In caso di green pass in corso di aggiornamento (per un tampone fatto recentemente ad esempio) il lavoratore può accedere al luogo di lavoro anche esibendo, invece del QR CODE, i certificati, cartacei o digitali, che sono rilasciati dalle autorità sanitarie, oppure dalla farmacia.

Queste certificazioni dimostrano l’avvenuta vaccinazione o l’esito del tampone negativo, nonché l’avvenuta guarigione da Covid-19.

Esenti dal vaccino

La circolare del Ministero della Salute 0035309 datata 4 agosto 2021, aggiornata dalla circolare n° 0043366 datata 25 settembre 2021, spiega come e chi può ottenere la certificazione di esenzione dal vaccino.

Nello specifico, in caso di condizioni cliniche documentate, che controindichino in maniera permanente o temporanea la vaccinazione, le autorità rilasciano una certificazione che attesta l’esenzione dal vaccino.

Quindi, i soggetti esenti sono coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per via delle condizioni pregresse, siano esse particolari patologie, malattie croniche, allergie o complicanze che hanno portato problemi di salute dopo la prima dose del vaccino.

Il certificato, in formato cartaceo, può essere emesso da medici vaccinatori dei Sistemi Sanitari Regionali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta.

In tutti i casi, la circolare prevede che, anche in caso di esenzione vaccinale, le norme di protezione devono essere ugualmente rispettate.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni e/o Pubbliche Amministrazioni, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni, per essere valide, dovranno contenere:

  • I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • La dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • La data di fine validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 novembre 2021);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Nella circolare viene ribadito che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare gli anticorpi posseduti nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale: non si avrà l’esenzione.

Chi riceverà le esenzioni non sarà tenuto ad esibire il green pass in caso di richiesta da, per esempio, il datore di lavoro. Ma dovrà esibire la certificazione di esenzione al vaccino per i motivi di cui sopra.

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# Lavoro

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