Medici: nessuna sanzione se manca la polizza di rc professionale

Manuela Margilio

26 Settembre 2014 - 14:51

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Anche senza la polizza non vi sarà alcuna sanzione per i medici che non siano ancora assicurati.

Medici: nessuna sanzione se manca la polizza di rc professionale

Nonostante lo scorso 15 agosto sia entrato in vigore l’obbligo di dotarsi di una polizza di rc professionale , non vi saranno sanzioni per medici e personale sanitario che non siano muniti di apposita assicurazione.

Questo è quanto precisato dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FnomCeo), al quale compete il compito di sanzionare i soggetti inadempienti.
Con una lettera presentata al ministro della salute Beatrice Lorenzin, gli ordini professionali rilevano la mancanza di un decreto attuativo, così come disposto dalla legge Balduzzi (158/2012).

L’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non può trovare effettiva attuazione fino all’emanazione del decreto ministeriale e la mancata stipula della polizza pertanto, sino a quel momento, non potrà costituire illecito disciplinare . Ne consegue che, in mancanza del suddetto dpr, atteso dal giugno 2013, non vi saranno sanzioni per i medici.
Il mancato assolvimento dell’obbligo è imputabile alla condotta degli organi istituzionali, pertanto non può costituire illecito disciplinare con sanzioni a carico dei professionisti.

Il decreto attuativo
Il decreto di attuazione sarà volto a disciplinare i requisiti minimi e uniformi cui dovranno conformarsi le polizze di assicurazione, per garantire il rischio derivante dall’ esercizio dell’attività sanitaria. Il provvedimento attuativo della legge Balduzzi, che prevede anche l’istituzione di un Fondo per garantire ai medici una copertura, mira a stabilire i contenuti principali della copertura assicurativa, individuando i criteri per la sua adeguatezza.

Il Fondo assicurativo

Il fondo assicurativo, previsto dalla legge Balduzzi, costituisce un’apposita garanzia per i professionisti sanitari che hanno difficoltà a reperire sul mercato un’adeguata copertura assicurativa.
Per quanto attiene le modalità di finanziamento si rileva che il contributo dei professionisti ai quali è consentito l’accesso, sarà stabilito nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo.

A chi si rivolge l’obbligo di polizza assicurativa
Un aspetto rilevante è l’ambito di operatività dell’obbligo della polizza visto che il decreto sulla pubblica amministrazione (dl 90/14) ha precisato che l’estensione dell’obbligo non riguarda i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, salva l’ipotesi di attività intramoenia.
Resta ancora da chiarire la posizione dei medici specializzandi, poichè per costoro non sussiste alcun rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale ma dal punto di vista assicurativo vengono equiparati al personale dipendente della struttura sanitaria.

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