Legge di Stabilità 2015: semplificazioni per le addizionali regionali e comunali

Federico Migliorini

4 Gennaio 2015 - 09:31

L’addizionale regionale si calcolerà con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio di ogni anno e l’addizionale comunale in acconto si calcolerà con la stessa aliquota dell’anno precedente. Inoltre, tutte le delibere regionali e comunali saranno pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze per essere più facilmente fruibili. Q

Legge di Stabilità 2015: semplificazioni per le addizionali regionali e comunali

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) è intervenuta andando a modificare l’articolo 50 del D.lgs n. 446/97 e sull’articolo 1 del D.lgs n. 360/98 per semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale all’Irpef.

Ecco quindi le semplificazione apportate dalla Legge di Stabilità 2015.

Addizionale regionale
L’articolo 8 comma 1 della Legge di Stabilità ha previsto che l’addizionale regionale all’Irpef debba essere versata alla regione nella quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al primo gennaio di ogni anno, e non più al 31 dicembre dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce. In questo modo si è reso uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l’addizionale regionale con quella comunale, già oggi fissata al primo gennaio.

A seguito di questa modifica ne consegue che, relativamente al periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al primo gennaio 2014. Pertanto nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno di imposta 2014 (modello 730/2015 e Unico PF 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

Addizionale comunale
L’articolo 8 comma 2 della Legge di Stabilità ha previsto una semplificazione per il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale. Infatti, è stata soppressa la previsione che consentiva di variare l’aliquota per l’acconto sulla base delle aliquote pubblicate l’anno precedente rispetto all’anno di riferimento. Per effetto di questa modifica l’acconto dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota decisa dal comune per l’anno precedente.

A seguito di questa modifica la determinazione dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il calcolo del saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2015.

Comunicazione delle delibera al Dipartimento delle Finanze
L’ultima modifica apportata dall’articolo 8 della Legge di Stabilità è forse la semplificazione che più interessa i centri di assistenza fiscale e i Commercialisti, in quanto, per rendere più agevole la predisposizione della dichiarazione dei redditi e l’attività dei sostituti d’imposta, sia le regioni, le province autonome e i comuni avranno l’obbligo di comunicare i dati relativi alle addizionali regionali e comunali, per essere poi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze. In questo modo sarà data immediata evidenza ai dati rilevanti per l’applicazione delle addizionali, prima desumibili esclusivamente dall’esame delle delibere regionali o comunali.