SGR, SICAV,OICR: quali le tipologie e le differenze tra le società di gestione del risparmio

Maurizio Contini

15/11/2016

15/11/2016 - 12:49

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Le principali tipologie di società alle quali è consentita la gestione collettiva del risparmio e dei fondi d’investimento e la loro organizzazione: fondi comuni, OICR, SICAV e SGR.

SGR, SICAV,OICR: quali le tipologie e le differenze tra le società di gestione del risparmio

Le società di gestione del risparmio sono sempre di più e la loro diffusione è dovuta soprattutto ai vantaggi che gli investitori trovano negli strumenti offerti.
Ma qual è la differenza tra SGR, SICAV,OICR?

Ogni sigla corrisponde infatti ad una precisa società di gestione del risparmio, che ha delle mansioni ben stabilite e che opera in un determinato modo.
Conoscere le denominazioni di SGR, SICAV,OICR e sapere in che modo operano è il primo passo per comprendere meglio questa modalità di investimento.

La gestione collettiva del risparmio è un servizio di natura differente dai servizi e dalle attività di investimento perché viene realizzato attraverso: la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

Vediamo meglio quali sono le mansioni che SGR, SICAV,OICR svolgono e cosa vogliono dire le loro sigle.

SGR, SICAV,OICR: cosa sono e di cosa si occupano

Le SGR, SICAV,OICR sono organi di investimento collettivo del risparmio e ciascuno di questi organi ha delle competenze specifiche.
Vediamo insieme quali sono le caratteristiche specifiche di ciascuno.

La gestione del patrimonio è compito specifico degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata a:

  • Società di gestione del risparmio (SGR);
  • Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  • Società di gestione armonizzate, ma limitatamente all’attività di gestione;
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con cui si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV;

Si intendono come Esponenti Aziendali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle SGR e nelle SICAV.

Per Gruppo Rilevante si intende invece i soggetti di una SGR o di una SICAV, siano essi italiani o esteri che controllano la SGR o la SICAV, che sono controllati dalla SGR o dalla SICAV, che sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR o la SICAV.

Si intendono come gruppo di appartenenza della SGR i soggetti, italiani o esteri, che controllano la SGR, che sono controllati dalla SGR o dallo stesso soggetto che controlla la SGR.

Gli OICR armonizzati sono i fondi comuni e le SICAV disciplinati dalle direttive comunitarie mentre la SICAV armonizzata è una SICAV con sede legale e direzione generale in uno stato della Comunità Europea differente dall’Italia.

Partecipazioni qualificate in SGR e SICAV: come funzionano

Stante la disciplina presente nel Testo Unico della Finanza (TUF) sugli esponenti aziendali e le partecipazioni qualificate al capitale delle SGR, occorre ricordare che chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione del risparmio o in una SICAV, deve dare una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia.

Lo stesso genere di comunicazione è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione, nel caso in cui questa azione comporti il superamento delle soglie partecipative o l’acquisizione e la perdita del controllo della società.

Nello specifico, relativamente alle SGR, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dalla Banca d’Italia, le persone fisiche che intendono:

  • acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto delle SGR o al controllo stesso della SGR, indipendentemente dall’entità della partecipazione;
  • cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto, in modo tale che l’ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall’entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

Per quanto riguarda le partecipazioni qualificate nelle SICAV, sono tenuti ad effettuare alla Banca d’Italia, le comunicazioni previste, le persone (sia fisiche che giuridiche) che intendono:

  • acquisire a qualsiasi titolo azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo al raggiungimento della minore delle seguenti soglie: partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative della SICAV o partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV;
  • cedere, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l’ammontare della partecipazione si riduca al di sotto delle soglie indicate al punto precedente.

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