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Disoccupazione CoCoPro 2014 e 2015: la scadenza del 31 Gennaio e le novità del Jobs Act
venerdì 23 gennaio 2015, di
In base alle disposizioni contenute nella circolare n. 38/2013 dell’INPS scade il prossimo 31 Gennaio il termine ultimo per presentare la domanda per la vecchia indennità di disoccupazione per i lavoratori soggetti a un contratto di collaborazione coordinata a progetto (CoCoPro). Grazie al Jobs Act il beneficio sarà comunque mantenuto, seppur in una forma nuova e aggiornata, tra gli ammortizzatori sociali in vigore per 2015 e prenderà il nome di Dis-Coll. Ecco cosa quali sono gli adempimenti da tenere sotto controllo e le maggiori novità da tenere in considerazione.
Disoccupazione CoCoPro 2014
Meglio conosciuto come Disoccupazione una tantum, il sussidio di disoccupazione per i CoCoPro consente ai lavoratori che nel 2013 sono stati assoggettati a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in regime di mono committenza (unico datore di lavoro) e che hanno percepito un reddito annuo lordo non superiore ai 20220 euro (a fini Irpef) di richiedere un sussidio di disoccupazione il cui termine per presentare la domanda relativa scade il prossimo 31 Gennaio. Il sussidio è pari a 1 mese e la scadenza deve essere tenuta in considerazione dai lavoratori che hanno maturato il requisito di contribuzione nel mese di Dicembre 2014.
Nuova Dis-Coll: che cos’è
Il decreto attutivo del Jobs Act dedicato agli ammortizzatori sociali prevede, accanto alla Naspi e all’Asdi anche l’introduzione di una nuova indennità di disoccupazione specificamente dedicata ai CoCoPro che sarà introdotta in via sperimentale e per il solo 2015 e sostituirà gradualmente il vecchio sussidio man mano che i vecchi contratti di collaborazione verranno soppressi.
Nuova Dis-Coll: beneficiari
La nuova indennità di disoccupazione spetterà a tutti i collaboratori coordinati e continuativi con o senza progetto che abbiano perso involontariamente l’occupazione nell’arco di tutto il 2015, purché iscritti alla sola Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita Iva.
I richiedenti della nuova Dis-Coll per presentare domanda dovranno possedere tutti i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della domanda;
- almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione;
- almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione della durata di almeno un mese con un compenso non inferiore ai 649 euro (ovvero alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nel 2015).
Nuova Dis-Coll: importi e durata
La Dis-Coll varierà proporzionalmente al reddito dichiarato ai fini previdenziali con i seguenti parametri:
- 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l’anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, nel caso in cui il reddito ottenuto non superi i 1.195 euro mensili;
- 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l’anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, più il 25% della differenza tra reddito medio e 1195, nel caso in cui il reddito medio superi i 1195 euro;
La Dis-Coll non potrà comunque essere superiore ai 1300 euro mensili e sarà erogata per un numero di mesi pari alla metà dei mesi accreditati ai fini contributivi dal 1 gennaio 2014 fino al momento della cessazione del lavoro; dal quarto mese di fruizione, inoltre, il sussidio sarà ridotto del 3%.
Casi di esclusione
La percezione della nuova Dis-Coll fa decadere automaticamente il disoccupato dal beneficio dell’indennità una tantum descritta sopra.
Se il disoccupato che percepisce la Dis-coll trova un lavoro di tipo subordinato, il sussidio di disoccupazione viene sospeso d’ufficio, a seguito della comunicazione presentata dal nuovo datore di lavoro; se però, il periodo di sospensione dura meno di 5 giorni l’indennità decorre nuovamente, dal momento in cui era stata interrotta.
Se, infine, il beneficiario della Dis-Coll decide di intraprendere un’attività lavorativa autonoma è tenuto a informare l’INPS. Se il reddito prodotto dall’attività autonoma è superiore a quello necessario per conservare lo stato di disoccupazione, decade la disoccupazione stessa e con essa anche la DisColl. Se il reddito prodotto è inferiore al limite utili per conservare lo stato di disoccupazione la la DisColl è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, nel periodo che intercorre tra la data di inizio dell’attività autonoma e la data di fine del trattamento di sussidio.
