Diffondere e comunicare un numero cellulare altrui senza consenso può essere punibile? Ecco se e quando vengono violate le normative sulla privacy.
Diffondere il numero di cellulare di un’altra persona è considerato un reato dalla legge? E cosa rischia chi lo fa, anche senza cattive intenzioni?
Queste domande toccano un tema sempre più attuale e complesso: la «privacy» e la tutela dei «dati personali». Nel 2025, con la crescente attenzione alla protezione delle informazioni digitali e l’evoluzione delle norme europee sul trattamento dei dati, anche la condivisione di un semplice numero di telefono può avere conseguenze legali importanti.
Tanti si chiedono se il numero di telefono sia a tutti gli effetti un dato personale e se, come tale, sia un dato coperto dalla legge sulla privacy. In questo caso, se la risposta è affermativa, è evidente che chi diffonde un numero di telefono, per qualsiasi motivo, può andare incontro a sanzioni e rischi. Ecco tutto quello che c’è da sapere (e cosa dice la legge oggi).
Il numero di telefono è un dato personale?
Sì, il numero di cellulare - anzi, in generale il numero di telefono - è a tutti gli effetti un «dato personale», poiché consente di identificare o contattare direttamente una persona fisica. La sua diffusione non autorizzata, specie se pubblicata online o condivisa in gruppi pubblici, può configurare una «violazione della privacy» ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy italiano aggiornato.
Per dati personali, infatti, si intendono tutte quelle informazioni che si riferiscono ad uno specifico soggetto, come ad esempio l’indirizzo di residenza o l’utenza di cui si è intestatari. Ciò significa che anche il numero di cellulare rientra nella categoria dei dati personali.
Dati personali e categorie particolari di dati
La legge distingue i dati personali dalle cosiddette categorie particolari di dati personali (in passato detti “dati sensibili”). Questi ultimi comprendono informazioni che possono rivelare l’origine etnica, le opinioni politiche o religiose, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute o l’orientamento sessuale di una persona.
Per il loro trattamento serve un livello di tutela più alto e, in genere, un’autorizzazione specifica o una base giuridica rafforzata.
Si può diffondere il numero di telefono di un’altra persona?
Il numero di telefono è un dato personale, quindi non può essere diffuso senza il consenso dell’interessato, salvo i casi in cui ciò avvenga per obbligo di legge o per finalità di interesse pubblico.
Ma cosa accade se il numero viene diffuso per avvertire altri di una possibile truffa o comportamento scorretto?
Anche la diffusione del numero di un presunto truffatore o di uno spammer deve avvenire con cautela: la buona fede non elimina automaticamente la responsabilità. In questi casi è preferibile segnalare il comportamento alle autorità competenti (come la Polizia Postale) piuttosto che pubblicare il numero online.
Cosa si rischia a diffondere il numero altrui: sanzioni e conseguenze
La diffusione non autorizzata di dati personali può integrare l’illecito trattamento di dati ai sensi dell’articolo 167 del Codice della Privacy. Come abbiamo visto, anche se si dovesse trattare di uno spam o una pubblicità fastidiosa e petulante, diffonderne il numero su forum e siti web può comportare dei rischi.
Primo fra tutti, c’è il rischio di violare la riservatezza dei dati personali. Si tratta di rischio, dato che perché il reato sussista deve esserci un danno subito da parte di colui il cui numero è stato diffuso. Ad ogni modo, la violazione dei dati personali in sé costituisce danno.
Se dal fatto deriva un danno o se è commesso per trarne profitto o per arrecare pregiudizio, può scattare la reclusione da 6 a 18 mesi o, nei casi più gravi, da 1 a 3 anni.
Anche in assenza di danno, il Garante della Privacy può imporre sanzioni amministrative che, in base al GDPR, possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per le aziende.
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