Il credito d’imposta legato all’acquisto di beni strumentali nuovi è una agevolazione introdotta dal Decreto Competitività destinata a favorire gli investimenti delle imprese, che potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 15% della differenza tra gli acquisti di macchinari dell’anno e quelli del quinquennio precedente.
Il Decreto Competitività, D.L. n. 91/2014 introduce una nuova agevolazione fiscale con l’obiettivo di favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi. I titolari di reddito d’impresa che effettuano dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 investimenti in beni strumentali nuovi, quali i macchinari e le attrezzature (compresi nella divisione 28 della tabella ATECO) e li destinano a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, possono fruire di un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute, in eccedenza rispetto alla media dei 5 periodi d’imposta precedenti.
Ambito soggettivo
Il credito d’imposta spetta a tutti i titolari di reddito d’impresa, dalle società di capitali alle società di persone, dalle imprese individuali ai “contribuenti minimi”.
Possono fruire dell’agevolazione sia imprese costituite prima che dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto. Per le imprese costituitesi dopo questa data il bonus sarà maggiore, in quando esse non dovranno considerare alcuna media pregressa di investimenti limitandosi a calcolare il 15% del nuovo investimento come valore del credito d’imposta.
Ambito oggettivo
Possono fruire dell’agevolazione tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi, appartenenti alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007. Si tratta principalmente di macchinari che intervengono meccanicamente o termicamente su materiali o processi di lavorazione. Inoltre, il valore unitario del bene acquisito non deve essere inferiore alla soglia minima di 10.000 euro.
Il periodo agevolabile
Il periodo oggetto di agevolazione è quello che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. L’articolo 109 del TUIR stabilisce come sia il momento della consegna o spedizione, il discrimine per stabilire quando il bene risulta essere acquistato ai fini del ricevimento del bonus. Nel caso di beni costruiti da terzi, rileva il momento della ultimazione del servizio, mentre per quanto riguarda i beni costruiti in economia, vale la regola delle determinazione dei costi imputabili al bene sostenuti nel periodo agevolabile.
Calcolo del Bonus Macchinari
Il bonus è costituito da un credito d’imposta pari al 15% calcolato sull’eccedenza dei beni strumentali acquisiti nel periodo agevolato rispetto alla media degli stessi acquisiti nel quinquennio precedente. Il bonus è calcolato con il meccanismo della media mobile, quindi ogni anno il quinquennio di osservazione sarà diverso. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto per effettuare compensazioni in F24, senza alcun limite di importo. Va ripartito in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile dal primo gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Questo vuol dire che per gli investimenti avvenuti nel 2014 il bonus sarà utilizzabile a partire dal 2016.
Controlli dell’Agenzia sul credito
Se successivamente all’utilizzo e a seguito dei controlli, l’Amministrazione Finanziaria accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina specifica o per inammissibilità dei costi sostenuti, essa provvede al recupero di quanto utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.
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