I tagli imposti sugli stipendi della pubblica amministrazione sono in contrasto con la costituzione, è quanto deciso dalla corte costituzionale con la sentenza del 11 ottobre 2012 n° 223, rendendo inefficaci gli effetti della misura che prevedeva una sforbiciata sulle retribuzioni della PA pari al 5% per la parte eccedente i 90 mila euro lordi, e al 10% oltre i 150 mila euro.
Il decreto legge n°78 del 2010, tradotto poi in legge, detta «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e nella parte censurata dalla Consulta che «in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» sia posta una riduzione sulle retribuzioni della pubblica amministrazione.
La consulta ha esternato che la norma non produrrebbe una semplice modifica sul rapporto lavorativo degli statali su base economica, bensì - un prelievo a carico del dipendente pubblico, stabilito in via autoritativa, il cui ricavato è destinato al bilancio dello Stato, con l’obiettivo finale di raggiungere la diminuzione del debito pubblico.
La corte conclude in definitiva che «la normativa non può considerarsi una riduzione delle retribuzioni, come sostiene l’Avvocatura dello Stato», ma è «un’imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti». E questo «viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta» tutelato dalla costituzione, poiché «il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici».
Attraverso il suo operato la consulta ha portato l’abrogazione dei seguenti articoli:
- articolo 9, comma 22, del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
- articolo 9, comma 22, del Dl, nella parte in cui dispone che l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013.
- articolo 9, comma 2, del Dl, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche.
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